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Sentenza

Sentenza n. 543/2026 - Milano, Sezione 2

silenzio-inadempimento serbato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli –Ufficio delle Dogane di Milano 1 sull'istanza presentata dalla società ricorrente in data 10.03.2025, Prot. UD Mil n. -OMISSIS- dell'11.03.2025, volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione fiscale per la vendita e fatturazione di gas naturale ai consumatori finali, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise - T.U.A.).

Giustizia amministrativa202505235

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di autorizzazione fiscale per la vendita e fatturazione di gas naturale ai consumatori finali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sull'istanza presentata il 10 marzo 2025 per ottenere l'autorizzazione fiscale prevista dall'art. 26 del d.lgs. n. 504/1995. Ha dedotto di avere presentato un'istanza completa di tutta la documentazione necessaria e ha contestato come pretestuosa la richiesta di integrazione documentale formulata dall'Amministrazione. Ha lamentato la violazione dell'obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto dalla legge e ha chiesto anche il risarcimento del danno derivante dal ritardo, assumendo di non aver potuto operare sul mercato. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha rappresentato l'attività istruttoria svolta, le criticità riscontrate nell'istanza, le richieste integrative e il sopralluogo presso la sede legale, comunicando inoltre i motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990. Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2026 è stata dichiarata dalle parti l'avvenuta adozione del provvedimento definitivo di diniego dell'autorizzazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il rito sul silenzio mira esclusivamente a ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e la condanna dell'Amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Poiché, nelle more del giudizio, l'Agenzia ha adottato un diniego definitivo, è venuta meno la situazione di inerzia e la condizione dell'azione costituita dall'interesse attuale a ottenere una pronuncia sull'obbligo di provvedere. L'adozione di un provvedimento espresso, anche sfavorevole, soddisfa infatti la pretesa procedimentale alla conclusione del procedimento, senza che il giudice debba valutare in quel giudizio la legittimità o la fondatezza del diniego. La società potrà impugnare il diniego con autonomo ricorso oppure convertire il ricorso avverso il silenzio in ricorso ordinario ai sensi dell'art. 117, comma 5, c.p.a. La domanda risarcitoria per danno da ritardo, separabile ai sensi dell'art. 117, comma 6, c.p.a., è stata assorbita dalla dichiarazione di improcedibilità e potrà essere riproposta in un separato giudizio. Le spese sono state integralmente compensate, considerata la peculiarità della vicenda e l'attività istruttoria, sebbene tardiva, svolta dall'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, l. n. 241/1990

    obbligo di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso

    La norma costituisce il fondamento dell'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    azione avverso il silenzio-inadempimento dell'Amministrazione

    Il rito consente di accertare l'illegittimità dell'inerzia e di ottenere una condanna dell'Amministrazione a provvedere; l'interesse deve persistere fino alla decisione.

  • art. 117, comma 5, c.p.a.

    convertire il ricorso avverso il silenzio in un ricorso impugnatorio ordinario

    Se nelle more viene adottato un provvedimento espresso, la sua eventuale illegittimità può essere contestata con autonoma impugnazione o mediante conversione del ricorso, secondo le ordinarie regole processuali.

  • art. 117, comma 6, c.p.a.

    la domanda di risarcimento del danno da ritardo può essere trattata con il rito ordinario

    La domanda risarcitoria è separabile dall'azione contro il silenzio e può proseguire o essere riproposta con rito ordinario.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    L'adozione, durante il giudizio, del provvedimento espresso richiesto determina il venir meno dell'interesse attuale all'azione contro il silenzio.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

    L'Amministrazione ha comunicato i motivi ostativi prima dell'adozione del diniego definitivo; la sentenza richiama tale attività senza esaminarne la legittimità.

  • art. 26 d.lgs. n. 504/1995

    autorizzazione fiscale per la vendita e fatturazione di gas naturale ai consumatori finali

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento dell'istanza autorizzatoria, ma la sentenza non esamina i presupposti del rilascio dell'autorizzazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio disciplinato dagli artt. 31 e 117 c.p.a., l'interesse a ricorrere consiste nell'ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e l'ordine all'Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso; tale interesse deve sussistere fino al momento della decisione.
  • L'adozione, nelle more del giudizio sul silenzio, di un provvedimento espresso, sia favorevole sia sfavorevole, supera l'inerzia e determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell'azione contro il silenzio.
  • Il giudizio contro il silenzio non consente, di regola, di sindacare la legittimità o la fondatezza del provvedimento espresso sopravvenuto; tale atto deve essere contestato con autonoma impugnazione oppure mediante conversione del ricorso ai sensi dell'art. 117, comma 5, c.p.a.
  • La domanda di risarcimento del danno da ritardo è separabile dall'azione contro il silenzio e può essere trattata o riproposta con rito ordinario, anche quando l'azione principale divenga improcedibile per l'adozione del provvedimento espresso.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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