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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19090/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in un unico motivo: censura di nullità della decisione per omessa, insufficiente o carente motivazione. Contestazione dell'identificazione dell'imputato quale conducente/autore del furto, peraltro basata sul confronto fra fotogrammi di videosorveglianza e fotosegnalamento del 2012 senza ulteriori accertamenti antropometrici o perizie. Contestazione della ricaduta dell'aggravante relativa alle cose esposte alla pubblica fede, per mancanza di accertamenti sulla natura dei beni (non essendo parti essenziali/accessori del veicolo) e sull'effettiva impossibilità per la vittima di portare con sé le borse. Contestazione infine della determinazione della pena per mancata motivazione circa la fissazione in misura superiore al minimo edittale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la richiesta di riesame delle risultanze probatorie, sottolineando che la valutazione identificativa compiuta dalla Corte d'appello (confronto tra immagini di videosorveglianza e fotosegnalamento effettuato a breve distanza temporale dai fatti e indicazione di elementi somatici specifici) era adeguatamente motivata e non sindacabile in sede di legittimità. Sulla qualificazione giuridica del fatto, la Corte ha confermato l'applicazione dell'aggravante per avere agito su cose esposte alla pubblica fede per necessità o consuetudine (ricoverando il principio secondo cui anche beni temporaneamente lasciati nell'autovettura parcheggiata, ivi inclusi oggetti ingombranti o documenti lasciati per praticità, possono rientrare nell'aggravante). Quanto alla determinazione della pena, la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale sufficiente: la pena, fissata in misura prossima al minimo edittale (due mesi di reclusione) e comunque nettamente inferiore alla media, non richiedeva una spiegazione argomentativa più dettagliata. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen., comma 1, n. 7

    L'aggravante si integra quando la cosa oggetto del furto è stata lasciata senza vigilanza e si trova 'esposta alla pubblica fede' per necessità o consuetudine; la giurisprudenza di legittimità include tra tali beni anche quelli temporaneamente custoditi all'interno di un'autovettura parcheggiata (anche se non costituenti dotazione normale del veicolo), nonché oggetti ingombranti o documenti lasciati per ragioni di praticità, e considera sufficiente la consuetudine o la necessità senza richiedere entrambe congiuntamente

  • art. 625 cod. pen., comma 1, n. 4

    Citate nella motivazione di merito (la Corte territoriale, nel testo di riferimento, ha indicato l'esclusione di tale aggravante); comunque il motivo principale della sentenza riguarda l'applicazione dell'aggravante per esposizione alla pubblica fede (n. 7)

  • artt. 62-bis, 69, 132, 133 cod. pen.

    Principi relativi alla concorso di circostanze e alla dosimetria della pena: il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione e nella determinazione della pena; la motivazione deve essere più dettagliata solo se la pena si discosta rilevantemente dal minimo o dal medio edittale, mentre per una pena prossima al minimo la motivazione fornita può considerarsi sufficiente

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non può rivedere la valutazione del merito dei fatti (ad es. il confronto tra immagini e fotosegnalamento): le critiche che propongono una diversa lettura delle prove sono inammissibili in sede di legittimità
  • Per l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (art. 625 c.1) rileva la funzione pratica e consueta dell'autovettura come luogo di temporanea custodia: anche beni non parte integrante del veicolo, oppure ingombranti o documenti lasciati per necessità/comodità, possono rientrare nell'aggravante
  • La breve durata della sosta (es. in un autogrill lungo l'autostrada) rafforza l'elemento della consuetudine/necessità nel lasciare beni nel veicolo e quindi l'applicabilità dell'aggravante
  • Nella determinazione della pena il giudice ha discrezionalità; una pena fissata in misura prossima al minimo edittale non richiede una motivazione particolarmente analitica, salvo che non vi sia uno scostamento significativo dal parametro medio edittale
  • Le circostanze attenuanti e aggravanti possono essere valutate in combinazione (anche con giudizio di equivalenza); la mera asserzione della carenza di specifici accertamenti non invalida una motivazione dettagliata che indichi elementi concreti a supporto dell'identificazione o della qualificazione del reato

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