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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10518/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della qualificazione della condotta: il ricorrente contestava che il fatto non fosse rapina impropria consumata (art. 628, comma 2 c.p.) ma una rapina impropria tentata o, in subordine, un furto tentato. Sosteneva che il addetto alla sicurezza aveva mantenuto il controllo della merce e ne aveva consentito il recupero, mancando lo spossessamento definitivo richiesto per la consumazione, e quindi la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere consumata la rapina.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato la qualificazione della condotta come rapina impropria consumata, richiamando giurisprudenza sul tema dell'impossessamento e del ruolo della violenza/minaccia usata per assicurare l'impunità. La Cassazione ha inoltre precisato che non è consentito riesaminare i fatti e le valutazioni probatorie del giudice del merito salvo vizio di legge. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628, comma secondo, cod. pen.

    La norma sulla rapina "impropria" è stata interpretata dalla Corte d'appello e confermata dalla Cassazione nel senso che la consumazione si realizza quando l'agente, dopo aver sottratto la cosa, usa violenza o minaccia (anche all'esterno dell'esercizio) per procurarsi l'impunità; l'identificazione o la denuncia successiva dell'agente non trasforma automaticamente l'ipotesi in tentativo.

  • art. 56, cod. pen.

    La questione del tentativo (art. 56) è stata esaminata e rigettata: i giudici hanno ritenuto che le azioni e l'uso della violenza configurassero la consumazione, non il tentativo.

  • art. 624, comma secondo, cod. pen.

    Citata dal difensore quale base per un diverso giudizio (furto), la norma è stata richiamata ma la Corte non ha accolto la riclassificazione in furto, considerandola non devoluta/espressamente motivata in appello e dunque inammissibile in Cassazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata come previsione procedurale per la riportazione sintetica del motivo di ricorso: usata per riferire il motivo presentato, senza effetto sostanziale sul merito.

Massime di principio

  • La distinzione fra tentativo e consumazione in reati contro il patrimonio rileva dall'effettivo spossessamento e dall'uso della violenza/minaccia per assicurare l'impunità: se questi elementi sono accertati, la fattispecie è normalmente consumata.
  • La Corte di Cassazione non può riformulare liberamente la valutazione delle prove compiuta dal giudice del merito; per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario dimostrare un vizio di diritto o di motivazione, non solo una diversa lettura dei fatti.
  • Nuove qualificazioni della condotta (es. trasformare una rapina in furto) non possono essere proposte in Cassazione se non sono state adeguatamente devolute e motivate nel giudizio di appello: il principio devolutivo limita le questioni esaminabili.
  • Le censure generiche o che non si confrontano specificamente con la motivazione della Corte di merito sono destinate all'inammissibilità: il ricorso deve contestare punti concreti e mostrare errori di diritto o gravi illogicità nella motivazione.
  • Quando la motivazione del giudice del merito spiega chiaramente il nesso logico tra fatti probatori e conclusione, la Cassazione richiede argomentazioni solide per ritenere la motivazione viziata; mere alternative o ipotesi contrapposte non sono sufficienti.
  • In reati commessi in luoghi come esercizi commerciali, l'intervento del personale di sicurezza non determina automaticamente la non consumazione del reato: va valutato se è avvenuto lo spossessamento e se la condotta dell'agente ha incluso violenza/minaccia per assicurare l'impunità.

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