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Sentenza

Sentenza n. 222/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento - della delibera della Giunta regionale n. 950 del 23 settembre 2025, recante “Aggiornamento del Piano integrato di attività e organizzazione della Regione Umbria 2025-2027. Approvazione”, nella parte in cui, come previsto al punto 3 della tabella 12 dell’allegato 2, ha stabilito che l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente destinato al Servizio risorse tecnologiche, edilizia sanitaria, patrimonio e investimenti delle Aziende sanitarie debba aver luogo mediante “Utilizzo della graduatoria concorso pubblico a tempo indeterminato profilo Dirigente per il Territorio approvata con DD n. 10561 del 11/10/2023 – BUR n. 55 del 17/10/2023”; - ove occorra e nei limiti in cui interessa, di tutti gli allegati a detta delibera, tra cui, salvo altri: il predetto aggiornamento del Piano integrato di attività e organizzazione relativo al triennio 2025-2027, tutti i pareri favorevoli, l’allegato documento istruttorio, nonché il punto 3 della tabella 12 allegata sub 2 (“Monitoraggio e integrazione del Piano Triennale fabbisogni del personale 2025-2027”); - della determinazione dirigenziale n. 10488 (rectius: 10448) del 7 ottobre 2025, con la quale il Servizio organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane presso la Direzione regionale programmazione, bilancio, risorse umane, cultura e agenda digitale ha stabilito, in attuazione del Piano triennale fabbisogno del personale 2025-2027, come aggiornato con la delibera di Giunta regionale n. 950 del 2025, di procedere alla copertura del posto di dirigente per il Servizio risorse tecnologiche, edilizia sanitaria, patrimonio e investimenti delle Aziende sanitarie mediante “(…) assunzione a tempo indeterminato della prima unità disponibile all’assunzione tra gli idonei utilmente collocati in ordine di graduatoria, a partire dalla posizione n. 3 inclusa, mediante utilizzo della graduatoria del profilo Dirigente per il Territorio, per i settori di intervento nelle discipline tecniche e tecnico professionali, urbanistiche e naturalistiche e delle scienze e tecniche delle costruzioni e dei servizi (codice concorso TIDI1/21) approvata con DD n. 10561 del 11/10/2023 (…)”, subordinatamente all’acquisizione del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti e all’esito della già attivata procedura di mobilità obbligatoria; - dell’eventuale parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, di estremi e contenuti ignoti, cui fa cenno la determinazione dirigenziale n. 10488 (rectius: 10448) del 2025, già richiesto con nota prot. n. 178951 del 24 settembre 2025; - di ogni eventuale ulteriore atto o provvedimento, con il quale la Regione, in esecuzione della determinazione n. 10488 (rectius: 10448) del 2025, ha disposto o confermato l’assunzione a tempo indeterminato del controinteressato, ing. Paolo Felici, nel posto cui si riferisce detta determinazione; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso, conseguente o collegato, inclusi, se e in quanto occorra, la nota prot. n. 178951 del 2025 e la delibera di Giunta regionale n. 74 del 30 gennaio 2025, recante l’approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione e del Programma triennale del fabbisogno del personale relativi al triennio 2025-2027.

Giustizia amministrativa202500490

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera regionale di aggiornamento del PIAO 2025-2027, nella parte in cui prevedeva la copertura di un posto dirigenziale mediante scorrimento della graduatoria del concorso per dirigente urbanistica e ambiente, e la conseguente determinazione dirigenziale di assunzione del primo idoneo di tale graduatoria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato idoneo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, partecipante a due distinti concorsi per dirigente per il territorio, era primo degli idonei nella graduatoria relativa a patrimonio e lavori pubblici e secondo degli idonei nella graduatoria relativa a urbanistica e ambiente. Ha contestato la scelta della Regione di coprire il posto di dirigente del Servizio risorse tecnologiche, edilizia sanitaria, patrimonio e investimenti delle Aziende sanitarie mediante scorrimento della seconda graduatoria, anziché della prima. Con il primo motivo ha dedotto violazione dei principi di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità, nonché dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 165/2001, per omessa motivazione della scelta e per il mutamento non giustificato rispetto ai precedenti atti programmatori, che avevano individuato la graduatoria patrimonio e lavori pubblici o previsto una mobilità da enti del Servizio sanitario nazionale. Ha inoltre richiamato le linee di indirizzo sui fabbisogni di personale, sostenendo che la modifica infrannuale del piano avrebbe richiesto una motivazione adeguata. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione del principio secondo cui lo scorrimento presuppone identità o sostanziale affinità tra il posto vacante e quello oggetto del concorso, sicché, in presenza di più graduatorie utilizzabili, deve essere preferita quella relativa al profilo maggiormente attinente. Ha sostenuto che le funzioni del posto da coprire, incentrate sulla gestione del patrimonio immobiliare e sugli investimenti in edilizia sanitaria, erano più coerenti con il concorso patrimonio e lavori pubblici che con quello urbanistica e ambiente. Con il terzo motivo ha richiamato il regolamento regionale sull'accesso agli impieghi, il quale valorizza la specialità e specificità delle competenze richieste per le posizioni dirigenziali, deducendo l'irragionevolezza dell'utilizzo della graduatoria urbanistica e ambiente. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l'inammissibilità dell'impugnazione del PIAO e, nel merito, l'infondatezza del ricorso. Ha inoltre sostenuto che il PIAO 2026-2028 avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha confermato la giurisdizione amministrativa, ritenendo che la controversia riguardasse la scelta discrezionale compiuta dalla Regione, nell'ambito di un atto di macro-organizzazione quale il PIAO, di individuare quale tra due graduatorie non equivalenti utilizzare per coprire una posizione dirigenziale. La controversia non concerneva il successivo e vincolato scorrimento della graduatoria prescelta, che avrebbe potuto spettare al giudice ordinario, ma la precedente scelta organizzativa, incidente su interessi legittimi. È stata ritenuta ammissibile anche l'impugnazione della previsione del PIAO, poiché essa aveva acquistato concreta lesività mediante la determinazione applicativa. Il TAR ha escluso la cessazione della materia del contendere: il PIAO 2026-2028 aveva natura programmatica, non garantiva l'assunzione del ricorrente né quanto alla decorrenza né quanto alla posizione, e non aveva eliminato l'efficacia della determinazione del 7 ottobre 2025. Nel merito, i tre motivi sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti fondati. La scelta di utilizzare la graduatoria urbanistica e ambiente avrebbe dovuto essere adeguatamente motivata, perché incideva sulle posizioni degli idonei di due graduatorie diverse. Il riferimento alla prossima scadenza della graduatoria urbanistica e ambiente dimostrava soltanto che essa era ancora utilizzabile ai sensi dell'art. 35, comma 5-sexies, d.lgs. 165/2001, ma non spiegava perché fosse preferibile rispetto alla graduatoria patrimonio e lavori pubblici, anch'essa ancora efficace. L'omessa motivazione era resa ancor più significativa dal precedente PIAO 2024-2026, nel quale la Regione aveva espressamente ritenuto coerente il profilo patrimonio e lavori pubblici con il posto da coprire. Il TAR ha inoltre accertato la maggiore attinenza oggettiva di tale graduatoria: il posto riguardava gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare sanitario, contratti relativi agli immobili, investimenti ed edilizia sanitaria; il concorso patrimonio e lavori pubblici richiedeva esperienza nella gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico e nei lavori pubblici e prevedeva prove su beni pubblici, patrimonio, opere e investimenti. Il concorso urbanistica e ambiente era invece orientato principalmente a urbanistica, pianificazione territoriale, ambiente, paesaggio e scienze naturalistiche. È stata quindi annullata la determinazione dirigenziale n. 10448 del 7 ottobre 2025 e, nei limiti dell'interesse del ricorrente, la previsione del PIAO 2025-2027 contenuta nella delibera n. 950 del 2025. Le censure non esaminate sono state assorbite. La Regione è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 165/2001

    Il criterio dell'ottimale distribuzione delle risorse umane concorre a orientare la programmazione dei fabbisogni e la scelta organizzativa relativa alla copertura delle posizioni.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. 165/2001

    Distingue gli atti di macro-organizzazione, espressione del potere autoritativo relativo alle linee fondamentali degli uffici e al conferimento della loro titolarità, dagli atti di gestione del rapporto di lavoro.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001

    Gli atti di organizzazione e gestione adottati con i poteri del datore di lavoro privato appartengono, in linea generale, alla giurisdizione ordinaria, mentre le scelte di macro-organizzazione restano assoggettate alla giurisdizione amministrativa.

  • art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001

    Attribuisce al giudice ordinario le controversie relative al diritto all'assunzione e al corretto scorrimento di una graduatoria già individuata dall'amministrazione, non quelle concernenti la scelta discrezionale della graduatoria da utilizzare.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001

    Mantiene alla giurisdizione amministrativa le controversie relative alle procedure concorsuali e alle scelte autoritative dell'amministrazione in materia di reclutamento.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere richiede la piena soddisfazione concreta della pretesa azionata; una mera programmazione futura e incerta non è sufficiente.

  • art. 35, comma 5-sexies, d.lgs. 165/2001

    La graduatoria si intende utilmente scorsa quando, entro il limite temporale di validità, l’amministrazione titolare individua, o cede ad amministrazioni terze, candidati idonei individuati numericamente o nominativamente, in ordine di graduatoria, per la successiva convocazione da parte dell’amministrazione procedente, a nulla rilevando il momento della stipulazione del contratto di assunzione.

    La graduatoria può considerarsi utilmente scorsa se il candidato è individuato, nominativamente o numericamente e in ordine di graduatoria, entro il periodo di validità, senza che rilevi la data successiva di stipulazione del contratto.

  • art. 14, commi 4 e 9, Regolamento per la disciplina dell'accesso agli impieghi presso la Giunta regionale dell'Umbria

    Le procedure concorsuali dirigenziali devono essere calibrate sulle specifiche competenze, conoscenze ed esperienze richieste dalla posizione da ricoprire.

Massime di principio

  • La scelta dell'amministrazione di utilizzare una determinata graduatoria, tra più graduatorie non equivalenti relative a profili professionali differenti, per coprire una posizione vacante costituisce esercizio di potere organizzativo e valutazione discrezionale, non attività vincolata inerente al mero diritto all'assunzione; la relativa controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa.
  • Quando l'amministrazione dispone di più graduatorie astrattamente utilizzabili per la copertura di una posizione, deve motivare specificamente la scelta della graduatoria utilizzata, indicando le ragioni della sua maggiore adeguatezza rispetto alle funzioni, competenze ed esperienze richieste dal posto da coprire.
  • Il riferimento alla prossima scadenza di una graduatoria dimostra soltanto la sua utilizzabilità entro il periodo di validità e non costituisce, di per sé, motivazione della preferenza accordata a quella graduatoria rispetto ad altra ancora efficace.
  • Nel confronto tra graduatorie relative a profili professionali diversi, la scelta di scorrimento deve rispettare la sostanziale coerenza tra il contenuto del posto vacante e il profilo selezionato, desumibile dai requisiti di accesso, dalle esperienze richieste e dalle materie delle prove concorsuali.
  • La cessazione della materia del contendere richiede la piena e concreta soddisfazione della pretesa azionata; l'inserimento del ricorrente in un piano programmatorio futuro, privo di certezza sull'an, sul quando e sulla posizione di destinazione, non determina tale effetto.
  • Un piano programmatorio successivo non supera automaticamente gli atti già adottati in sua esecuzione quando questi restano efficaci e il nuovo piano, anziché rimuoverli, si limita a registrare l'intervento precedente o a programmare assunzioni future differenti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDirigenza e incarichiRiordino e organizzazione della PAGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRiparto di giurisdizioneEccesso di potere

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