Ordinanza n. 428/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento D.AC.UR n. -OMISSIS- notificato il 1.12.2025, emesso dal Questore della Provincia di Benevento ai sensi dell’art. 13 bis, comma 1 ter, D.L. 20 febbraio 2017 n. 14.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento questorile D.AC.UR adottato ai sensi dell’art. 13-bis, comma 1-ter, d.l. 14/2017
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento adottato dal Questore di Benevento ai sensi dell’art. 13-bis, comma 1-ter, del d.l. 14/2017. Il giudice ha esaminato la domanda cautelare sotto il profilo del fumus boni iuris, con riferimento alla valutazione prognostica del rischio che dalla condotta del ricorrente potesse derivare un pericolo per la sicurezza pubblica. Il provvedimento era contestato in relazione alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione amministrativa della pericolosità della condotta; nel giudizio è stata inoltre prospettata la rilevanza della remissione di querela intervenuta sul piano penalistico.
La decisione
La domanda cautelare è stata rigettata per difetto di fumus boni iuris. Il TAR ha ritenuto che la valutazione prognostica dell’amministrazione fosse prima facie fondata su elementi istruttori puntuali e non meramente congetturali. In particolare, la ricostruzione della responsabilità del ricorrente risultava corroborata dalle sommarie informazioni rese da persone presenti ai fatti, che avevano descritto una condotta caratterizzata da violenza di gruppo, modalità lesive dell’incolumità personale e svolgimento in un pubblico esercizio. La remissione di querela, pur rilevante sul piano penalistico, non è stata ritenuta idonea a incidere sulla legittimità del provvedimento amministrativo, avente finalità preventiva e fondato su un’autonoma valutazione dell’amministrazione. Tale valutazione è stata ritenuta, in sede cautelare, priva di manifesti profili di illogicità o irragionevolezza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13-bis, comma 1-ter, d.l. 14/2017
La disposizione costituisce la base legale del provvedimento questorile preventivo impugnato.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris è escluso quando la valutazione prognostica dell’amministrazione sul rischio per la sicurezza pubblica risulta prima facie fondata su elementi istruttori puntuali e non meramente congetturali.
- I provvedimenti amministrativi preventivi posti a tutela della sicurezza pubblica possono fondarsi su un’autonoma valutazione amministrativa dei fatti e del rischio, distinta dall’accertamento della responsabilità penale.
- La remissione di querela, rilevante sul piano penalistico, non determina di per sé l’illegittimità di un provvedimento amministrativo preventivo fondato su una distinta finalità di prevenzione e su un’autonoma istruttoria.
- In sede cautelare, la valutazione amministrativa del rischio per la sicurezza pubblica non appare manifestamente illogica o irragionevole quando è sostenuta anche da dichiarazioni di persone presenti ai fatti, descrittive di una condotta violenta svolta in un pubblico esercizio.
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