Cassazione Penale, Ordinanza n. 20724/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale ha accolto solo in parte la richiesta di riconoscere il vincolo della continuazione tra reati già giudicati con quattro diverse sentenze. In particolare, il giudice ha escluso la continuazione per due condanne: una per evasione, ritenuta condotta occasionale ed estemporanea, e una per violenza privata, ritenuta legata a una questione personale estranea al contesto mafioso, escludendo così una programmazione unitaria originaria. Nel ricorso si è dedotta violazione di legge e travisamento delle sentenze, sostenendo che l'evasione sarebbe stata commessa proprio in ragione della qualità di appartenente ad associazione mafiosa e al fine di perseverare nel programma dell'organizzazione, mentre la violenza privata sarebbe stata realizzata sfruttando la forza di intimidazione del vincolo associativo. Si è inoltre lamentato il mancato rilievo di indici sintomatici dell'unicità del disegno criminoso, in particolare la contiguità spazio-temporale tra i fatti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le doglianze generiche, perché non sorrette da elementi concreti capaci di dimostrare l'erroneità della valutazione compiuta nell'ordinanza impugnata. Ha inoltre reputato manifestamente infondata la censura di travisamento, osservando che la motivazione del tribunale era completa, logica e non contraddittoria. Le modalità concrete e le ragioni delle condotte contestate sono state considerate incompatibili con l'esistenza di un unico disegno criminoso e, al contrario, espressive di una propensione del ricorrente a delinquere che si manifesta di volta in volta in relazione alle varie occasioni. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
L'istituto della continuazione richiede una programmazione unitaria originaria dei reati; l'assenza di tale disegno comune giustifica il diniego del vincolo tra fatti diversi.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La continuazione tra reati non può essere riconosciuta quando le singole condotte risultino sorrette da finalità autonome e legate a occasioni contingenti, anziché da un originario e unitario programma criminoso.
- Il ricorrente che deduce violazione di legge o travisamento deve indicare elementi concreti e specifici idonei a confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza impugnata; la mera riproposizione della propria lettura dei fatti è insufficiente.
- La motivazione che valorizza le modalità concrete e le ragioni delle singole condotte come indice di occasionale devianza, anziché di un disegno comune, è logicamente idonea a escludere il vincolo della continuazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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