Cassazione Penale, Sentenza n. 29115/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Bruno impugnava l'ordinanza del Tribunale di Potenza (rieame ex art. 309 c.p.p.) che aveva confermato l'applicazione nei suoi confronti dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, la prescrizione di permanenza domiciliare notturna (21:00-7:30) e l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, per il reato concorso in incendio (artt. 110, 423 c.p.). Si contestava: (i) manifesta illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi; (ii) mancata indicazione di elementi fattuali a sostegno dell'accordo criminoso (violazione artt. 110, 423 c.p.); (iii) erronea valutazione del pericolo di reiterazione del reato, essendo il movente di vendetta già soddisfatto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta e sufficientemente motivata la valutazione del Tribunale del riesame: era stata individuata la piattaforma indiziaria composta dall'individuazione certa degli esecutori materiali (Verlingeri e Caputo, sorpresi con mezzi idonei e prove nel bagagliaio), dal ruolo di complice di Cara (contatti telefonici ripetuti e tentativi di contatto durante il controllo ai due esecutori), dai tabulati che collocavano il trio a Palazzo San Gervasio nelle fasi esecutive e dalla telefonata ricevuta dal ricorrente alle 3:29 del 12/9/2020 da Cara a brevissima distanza temporale dalle chiamate ai presunti esecutori. Il Tribunale aveva inoltre ritenuto il movente nella vendetta per rapporti di credito e per il procedimento per calunnia pendente a carico del ricorrente. La Corte di legittimità ha precisato che non compete a essa riformare una diversa valutazione dei fatti già compiuta dal giudice di merito, ma solo verificare la completezza, correttezza e logicità della motivazione; ha quindi confermato la legittimità delle misure e ha disposto la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
Regola la funzione del riesame da parte del Tribunale sulle misure cautelari; applicato come base per l'ordinanza di conferma della misura cautelare personale.
art. 425, comma 1, n. 1 c.p.
Aggravante citata ed esclusa dal Tribunale del riesame; la Corte registra l'esclusione ma non la mette in discussione.
artt. 110 e 423 c.p.
Art. 110 (concorso) e art. 423 (incendio): reato contestato al ricorrente come mandante/concorrente nell'azione incendiaria; la valutazione degli indizi è stata ritenuta sufficiente per la misura cautelare.
art. 192 c.p.p.
Criteri di valutazione della prova nei processi penali (gravità, precisione e concordanza degli indizi); utilizzato come parametro per controllare la motivazione del giudice di merito.
art. 292 c.p.p.
Richiamato nel quadro della disciplina delle motivazioni del riesame (elencazione dei requisiti formali della decisione cautelare).
art. 546 c.p.p.
Modello di motivazione cui si ispira la motivazione del provvedimento cautelare; citato per precisare i requisiti strutturali della decisione del Tribunale del riesame.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione in tema di misure cautelari personali non riforma la valutazione probatoria di merito: verifica soltanto che la motivazione del giudice del riesame sia completa, corretta e logica rispetto ai criteri dell'art. 192 c.p.p.
- Tabulati telefonici e tempistiche delle comunicazioni possono concorrere a formare un quadro indiziario grave quando collocano persone coinvolte nelle fasi esecutive in stretta connessione temporale; l'assenza del contenuto delle conversazioni non esclude automaticamente rilevanza se la concatenazione temporale e le circostanze risultano compatibili con la tesi accusatoria.
- L'assenza di contatti diretti tra mandante ed esecutori materiali non esclude la responsabilità se è dimostrabile l'esistenza di intermediari ("trait d'union") che hanno tenuto i contatti e coordinato l'azione.
- Il movente (es. vendetta per rapporti economici o procedimenti penali pendenti) mantiene rilievo probatorio anche se anteriore nel tempo, se persistono effetti o conseguenze (es. procedimento penale in corso) rilevanti al momento del fatto.
- Sul pericolo di reiterazione, il giudice può ritenere sussistente un rischio sulla base del temperamento e delle condotte pregresse: non è necessario che il movente resti insoddisfatto perché la valutazione consideri la potenziale pericolosità futura.
- In un ricorso per cassazione contro misure cautelari il ricorrente deve dimostrare vizi di motivazione non riconducibili a una semplice diversa valutazione dei fatti; altrimenti il ricorso è destinato a essere rigettato.
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