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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19634/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 19/01/2023 che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Trani (8/01/2019) per il reato previsto dagli artt. 81, cpv., 110 c.p. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione e cessione di stupefacenti). Il ricorrente deduce: (i) carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione quanto alla riconducibilità della sostanza a lui e al presunto contributo alla vendita contestando la valutazione delle dichiarazioni del coimputato Inchingolo (che si sarebbe assunto la paternità delle cessioni); sostiene al più una mera connivenza e non concorso; (ii) vizio nella applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) alla luce delle modifiche normative del 2022; (iii) mancata motivazione circa la esclusione della recidiva; (iv) errata applicazione dell'art. 62-bis c.p. e mancata riconduzione, quantomeno, delle attenuanti generiche o di una diminuzione della pena.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che gli elementi probatori (245 euro sulla persona del ricorrente, una dose di hashish sulla sua persona, la presenza del suo numero di telefono usato per concordare le cessioni, 18 dosi di cocaina rinvenute nell'autovettura, grammi 7,6 di marijuana nell'abitazione del coimputato, ecc.) giustificano la qualificazione di concorso nella detenzione ai fini di spaccio e nelle cessioni. La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente non ha assolto all'onere di dimostrare il travisamento per omissione (non ha trascritto né allegato le dichiarazioni del coimputato né dimostrato la decisività delle stesse) e che il rilievo relativo all'art. 131-bis non era devoluto in appello. Le questioni sulla recidiva e sulle attenuanti sono state ritenute esaminate e adeguatamente motivate dal giudice di merito; il diniego delle attenuanti generiche è legittimo per mancanza di elementi positivi a favore dell'imputato e la pena, pur sotto la media edittale, è stata ritenuta congrua.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato insieme ad art. 110 c.p. per la disciplina del concorso di persone nel reato; la Corte applica la giurisprudenza che include nella fattispecie varie forme di partecipazione, anche atipiche.

  • art. 110 cod. pen.

    Interpretato come contenitore delle diverse forme di partecipazione (determinazione, istigazione, agevolazione, accordo criminoso); la responsabilità può fondarsi anche su conoscenza unilaterale del contributo fornito.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma relativa ai reati di detenzione e spaccio di stupefacenti: contestato il delitto nella specie; il giudice conferma che la fattispecie sanzionatoria si applica e giustifica l'esclusione della tenuità ove i requisiti non sono soddisfatti.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Rinvocata dal ricorrente per la causa di non punibilità per particolare tenuità; la Corte osserva che la questione non è stata devoluta in appello e quindi non può essere valutata in cassazione, e che la norma era già applicabile in presenza dei requisiti di pena previsti.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte conferma che il giudice può negare le attenuanti in assenza di specifici elementi positivi e che non è necessario un'ampia motivazione quando mancano elementi favorevoli dedotti dall'imputato.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come criterio di determinazione della pena; la Corte ritiene sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza quando la pena è fissata sotto la media edittale.

  • art. 581 e art. 591 cod. proc. pen.

    art. 581, comma primo, lett. c) e art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione ai limiti della devoluzione in cassazione e all'obbligo di indicare con specificità gli atti processuali cui si riferiscono le censure di travisamento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso (onere delle spese e versamento alla Cassa delle ammende).

Massime di principio

  • Per ottenere l'annullamento in Cassazione per travisamento o omissione probatoria è necessario allegare e documentare puntualmente gli atti o le trascrizioni omesse nel giudizio di merito e dimostrarne la decisività: meri cenni o stralci non sono sufficienti.
  • La distinzione tra mera connivenza (non punibile) e concorso nel reato si fonda sulla presenza di un contributo consapevole e operativo alla realizzazione del fatto: elementi come denaro sulla persona, disponibilità del numero telefonico usato per gli ordini, dosi nella disponibilità o nell'ambito del gruppo possono integrare il concorso.
  • Questioni di diritto che non sono state richieste o devolute al giudice d'appello non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione (principio di devoluzione), salvo che siano state comunque oggetto del processo.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se manca la prova di elementi positivi a favore dell'imputato; non sempre è richiesta una motivazione analitica quando la pena è già fissata sotto la media edittale e il giudice ha richiamato i criteri di adeguatezza ex art. 133 c.p.
  • In materia di stupefacenti, il concorso può manifestarsi in forme atipiche (accordi istantanei, adesione, agevolazione materiale): il giudice deve però motivare quale forma concreta di partecipazione ritiene provata in rapporto alle attività altrui.

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