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Sentenza

Sentenza n. 84/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Università degli Studi di Perugia sull’istanza del -OMISSIS- avanzata dal ricorrente al fine di ottenere il trasferimento straordinario al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in -OMISSIS- per gravi ragioni familiari ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del r.d. n. 1269 del 4 giugno 1938; e per la declaratoria dell’obbligo dell’Ateneo intimato a provvedere alla valutazione della istanza di trasferimento del ricorrente, ai fini del rilascio del nulla osta all'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in -OMISSIS- nonché per la nomina di un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Ateneo resistente nell’ipotesi di perdurante inadempimento da parte di quest'ultimo;

Giustizia amministrativa202600002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di trasferimento straordinario a un corso di laurea magistrale a ciclo unico

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dall’Università degli Studi di Perugia su un’istanza di trasferimento straordinario a un corso di laurea magistrale a ciclo unico, presentata per gravi ragioni familiari ai sensi dell’art. 9 del r.d. n. 1269/1938. Ha chiesto che fosse accertato l’obbligo dell’Ateneo di provvedere sull’istanza e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Dopo un decreto cautelare presidenziale che aveva imposto all’Università di provvedere, l’Ateneo ha adottato una nota di diniego, ritenendo che le ragioni addotte non giustificassero il trasferimento al di fuori della partecipazione al bando ordinario per i trasferimenti e richiamando il punto 17 dell’allegato 1 al d.m. n. 454 del 16 luglio 2025. L’Università ha inoltre evidenziato che il ricorrente aveva già presentato domanda nell’ambito della procedura ordinaria per l’iscrizione ad anni successivi al primo, ancora in corso. Il ricorrente, dopo avere chiesto un rinvio per valutare l’impugnazione del diniego con motivi aggiunti, ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso avverso il silenzio, insistendo soltanto per la condanna alle spese in ragione del ritardo dell’Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché, a seguito del decreto cautelare, l’Università aveva adottato un provvedimento espresso sull’istanza, facendo venir meno l’oggetto dell’azione contro il silenzio. Il Collegio non ha esaminato nel merito la legittimità del diniego né la fondatezza della pretesa al trasferimento straordinario. Quanto alle spese, ha disposto la compensazione integrale tra le parti, rilevando la complessità della questione di merito, la mancata indicazione nel ricorso della domanda già presentata nell’ambito dell’interpello ordinario, il ritardo minimo nella risposta dell’Ateneo e la scelta del ricorrente di non procedere alla proposizione di motivi aggiunti per definire anche il merito della controversia.

Norme richiamate

  • art. 9 r.d. n. 1269/1938

    La disposizione è stata invocata quale base normativa dell’istanza di trasferimento straordinario per gravi ragioni familiari; il Collegio non ne ha esaminato nel merito l’applicazione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    È la norma applicata per dichiarare l’improcedibilità del ricorso a causa del sopravvenuto venir meno dell’interesse del ricorrente alla decisione.

  • art. 60 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.

  • punto 17 dell’allegato 1 al d.m. n. 454 del 16 luglio 2025

    Gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi pubblici, con modalità diverse da quelle previste dai suddetti atti o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi.

    La disposizione è stata richiamata dall’Università per motivare il diniego dell’istanza straordinaria, ma il TAR non ne ha verificato la legittimità o l’applicabilità definitiva al caso concreto.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l’amministrazione adotta un provvedimento espresso sulla domanda dell’interessato, viene meno l’interesse alla decisione sull’azione contro il silenzio e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame della legittimità del provvedimento sopravvenuto.
  • L’adozione di un provvedimento espresso successivo alla proposizione del ricorso contro il silenzio non determina automaticamente l’esame della relativa legittimità nel medesimo giudizio: tale esame richiede, secondo le modalità processuali applicabili, l’impugnazione dell’atto, eventualmente mediante motivi aggiunti.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dalla complessità della questione sostanziale, dall’esistenza di una procedura amministrativa parallela non ancora conclusa, dal ritardo minimo dell’amministrazione e dalla scelta del ricorrente di non impugnare il provvedimento espresso sopravvenuto.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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