Sentenza n. 58/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento a - del provvedimento prot. n. 7188 del 08.10.2025, con il quale il Comune di Prata di Principato Ultra ha disposto il rigetto della s.c.i.a. in sanatoria (prot. n. 6192 del 29.08.2024) depositata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 380/2001, ai fini della regolarizzazione di alcune opere realizzate nell'ambito di un fabbricato sito alla via Guglielmo Marconi n. 32; b - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 6703 del 22.09.2025, recante la comunicazione dei motivi ostativi; c - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 5829 del 12.08.2025, con la quale la P.A. ha chiesto integrazione documentale; d - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, nonché per la declaratoria - in sede di giurisdizione esclusiva ex artt. 133 lett. a) n. 3 o a) bis c.p.a. e 20 - comma 5 bis L. n. 241/1990, ovvero, tenuto conto della previsione di cui all'art. 36 bis - comma 6 - sesto periodo del D.P.R. n. 380/2001 dell'intervenuta formazione dei titoli abilitativi sulla s.c.i.a ex art. 36 bis del D.P.R. n. 380/2001, depositata dal ricorrente in data 29.08.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della SCIA in sanatoria presentata ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. 380/2001, nonché gli atti endoprocedimentali connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale che ha rigettato la SCIA in sanatoria relativa al recupero abitativo di un sottotetto e al cambio di destinazione d'uso da laboratorio a residenziale, all'arretramento di un tramezzo e a un ampliamento del locale garage. Ha inoltre chiesto di accertare la formazione dei titoli abilitativi sulla SCIA. La vicenda traeva origine da un'ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell'art. 34 d.P.R. 380/2001 e dalla successiva fiscalizzazione degli abusi mediante determina comunale e delibera consiliare. Il ricorrente sosteneva che la fiscalizzazione non impedisse il successivo ricorso alla disciplina sopravvenuta dell'art. 36-bis d.P.R. 380/2001, che la relazione tecnica fosse sufficiente a dimostrare i presupposti della sanatoria e che i rilievi comunali relativi alla mancata deliberazione assembleare, alla necessità di una SCIA alternativa al permesso di costruire, alla documentazione e ai diritti di segreteria fossero erronei o superati. Deduceva inoltre l'intervenuta formazione del silenzio-assenso e contestava il rigetto per violazione delle garanzie partecipative e per mancato esame delle osservazioni, già oggetto di una precedente sentenza di accoglimento per violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito i singoli motivi relativi alla SCIA in sanatoria, al silenzio-assenso, alla documentazione richiesta e alla motivazione del provvedimento. Il Collegio ha ritenuto che gli abusi oggetto della SCIA fossero già stati interessati dalla fiscalizzazione, disposta con determina n. 68/2024 e delibera consiliare n. 83/2024. La fiscalizzazione è stata qualificata come sanzione amministrativa pecuniaria alternativa alla demolizione e come esito finale del procedimento sanzionatorio. Secondo il TAR, gli artt. 36 e 36-bis d.P.R. 380/2001 consentono la sanatoria soltanto fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative; tra sanatoria e fiscalizzazione sussiste quindi una successione temporale e un rapporto di alternatività incompatibile. Una volta concluso il procedimento sanzionatorio con la fiscalizzazione, la sanatoria degli stessi abusi e per lo stesso immobile è preclusa. Il TAR ha inoltre valorizzato l'art. 9, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001, come modificato dal d.l. 69/2024, convertito dalla l. 105/2024: il pagamento delle sanzioni previste, tra l'altro, dall'art. 34 concorre alla determinazione dello stato legittimo dell'immobile. Poiché i provvedimenti di fiscalizzazione erano ancora validi ed efficaci e non erano stati impugnati, il ricorrente non aveva un interesse attuale a ottenere una decisione sulla successiva istanza di sanatoria, diretta a regolarizzare abusi già avviati alla legittimazione mediante fiscalizzazione. Le spese sono state compensate per la natura formale della decisione.
Norme richiamate
art. 34 d.P.R. 380/2001
Disciplina la sanzione alternativa alla demolizione applicata nel caso concreto mediante fiscalizzazione degli abusi.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Insieme all'art. 36-bis, individua la sanatoria edilizia come possibilità esercitabile fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
Disciplina l'accertamento di conformità per parziali difformità e variazioni essenziali; secondo il TAR, la relativa sanatoria è preclusa quando gli stessi abusi siano già stati definiti mediante fiscalizzazione.
art. 9, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001
alla determinazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare concorrono, altresì, il pagamento delle sanzioni previste dagli artt. 33, 34, 37, commi 1, 3, 5 e 6, e 38
Il pagamento delle sanzioni edilizie concorre alla determinazione dello stato legittimo dell'immobile, privando di interesse la successiva istanza diretta a sanare i medesimi abusi.
art. 10-bis l. 241/1990
È richiamato per la precedente violazione dell'obbligo di esaminare e motivare le osservazioni presentate a seguito della comunicazione dei motivi ostativi; tale profilo non è stato nuovamente deciso nel merito.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
Massime di principio
- La fiscalizzazione prevista dall'art. 34 d.P.R. 380/2001 costituisce una sanzione amministrativa pecuniaria alternativa alla demolizione e rappresenta la conclusione del procedimento sanzionatorio edilizio.
- La sanatoria edilizia disciplinata dagli artt. 36 e 36-bis d.P.R. 380/2001 è esercitabile, per le specifiche difformità, fino all'irrogazione della sanzione amministrativa; la conclusione del procedimento con la fiscalizzazione preclude la successiva sanatoria dei medesimi abusi.
- Quando gli abusi edilizi siano stati oggetto di fiscalizzazione mediante provvedimenti validi ed efficaci, il pagamento della sanzione concorre alla determinazione dello stato legittimo dell'immobile ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001 e rende carente l'interesse a ottenere una successiva pronuncia sulla sanatoria degli stessi abusi.
- La persistente validità ed efficacia dei provvedimenti di fiscalizzazione non impugnati può determinare l'inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso contro il successivo rigetto di una domanda di sanatoria riferita alle medesime opere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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