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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30610/2025 del 12/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto che ha confermato le misure di prevenzione patrimoniali e la confisca disposte dal Tribunale di Trapani: contestano l'accertamento della pericolosità sociale (presunta coperta da giudicato e/o mal perimetrazione temporale), la prevedibilità e la base legale della confisca con riferimento ad episodi anteriori alla modifica legislativa (art. 12-quinquies d.l. 306/1992 e la L. 94/2009), la qualificazione delle società come "frutto" di attività illecita e come oggetto di intestazione fittizia, la sproporzione tra redditi leciti e patrimonio (metodo di calcolo della perizia), la disponibilità effettiva dei beni intestati ai congiunti e la mancata motivazione in punto di correlazione temporale tra pericolosità e acquisizione dei beni.

La decisione

La Corte ha rigettato i ricorsi di Giuseppa Barone, Francesco Nicosia e Vincenzo Nicosia. È stata confermata la pronuncia di confisca (anche delle somme ricavate dalle vendite e delle società Nicosia Francesco & Vincenzo s.n.c., Antopia s.a.s. e Spe.Fra. Costruzioni s.r.l.) e l'accertamento della pericolosità sociale nei termini indicati dal decreto impugnato. La Corte ha ritenuto che: a) il giudizio di pericolosità e la sua perimetrazione risultassero ormai definitivi per i profili non impugnati o non rinnovabili senza nuovi elementi; b) la confisca di prevenzione ha natura preventiva/ripristinatoria (non sanzionatoria) e può basarsi sulle norme vigenti al momento dell'applicazione (art. 200 c.p.); c) le società confiscate sono state correttamente qualificate come frutto o reimpiego di attività illecite (intestazioni fittizie e controllo occulto da parte del Mazzara) e, pertanto, aggredibili anche se alcuni beni erano stati acquisiti prima del periodo di pericolosità, quando il complesso aziendale è risultato «contaminato» dall'illiceità; d) la prova di sproporzione e le analisi economico‑extracontabili svolte dai consulenti sono state adeguatamente valutate; e) il coniuge/convivente che reclama la titolarità esclusiva deve dimostrare redditi autonomi idonei a giustificare gli acquisti. Conseguentemente il decreto di merito è stato confermato e i ricorsi rigettati.

Norme richiamate

  • Decreto legislativo n. 159/2011 (Codice antimafia)

    Usato come metro normativo centrale: art. 4 (categorie di pericolosità), art. 1 (lett. b) per la pericolosità generica/qualificata), art. 24 (beni confiscabili: sproporzione e frutto/reimpiego), art. 10 e 27 richiamati per principi procedurali. La Corte interpreta la normativa come compatibile con la confisca preventiva intesa come misura di carattere preventivo/ripristinatorio.

  • Art. 12‑quinquies d.l. n. 306/1992 (intestazione fittizia)

    Le condotte di intestazione fittizia sono valutate come presupposto idoneo a caratterizzare profili di pericolosità e a generare un "profitto" o utilità economiche che possono costituire frutto/reimpiego illecito aggredibile con la confisca di prevenzione.

  • Art. 200 cod. pen.

    Applicato per affermare che le misure di prevenzione si regolano sulla base della normativa vigente al momento della loro applicazione (principio diverso dall'irretroattività penale), giustificando l'impiego di fattispecie ricondotte a pericolosità anche se i fatti sono anteriori a successive tipizzazioni.

  • Art. 240 cod. pen. (profitto del reato)

    Richiamato per estendere la nozione di "profitto" anche alle utilità economiche e vantaggi suscettibili di valutazione patrimoniale, connessi all'attività delle società fittiziamente intestate.

  • Art. 316‑ter cod. pen. (reati connessi a contributi/appropriazioni illecite)

    Usato per ricostruire profili di pericolosità e per giustificare la rilevanza di contributi pubblici percepiti illecitamente nel computo della sproporzione patrimoniale.

  • Sentenza Sez. U. n. 4880/2014 (Spinelli)

    Richiamata per il principio secondo cui la pericolosità sociale è presupposto della confisca e ha anche funzione di misura temporale: il giudice deve delimitare storicamente il periodo di produzione di redditi illeciti per verificare la correlazione temporale con gli acquisti.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 24/2019

    Interpretata come conferma della natura non penale della confisca di prevenzione e della necessità di una base di prevedibilità e tipizzazione delle categorie di comportamento che legittimano misure di prevenzione reali; giustifica la possibilità di collegare misure di prevenzione a tipologie di reato preesistenti.

  • Giurisprudenza Corte EDU (De Tommaso; Gangemi; Garofalo)

    Casi citati in tema di prevedibilità e qualità della base legale delle misure di prevenzione personali; la Corte italiana distingue però per la misura patrimoniale la natura preventiva/ripristinatoria e ritiene compatibile l'applicazione quando sussistano adeguati elementi di previsione e motivazione.

  • Regolamento UE 2018/1805 e Convenzione ONU Palermo (riferimenti internaz.)

    Richiamati per spiegare la nozione ampia di "provento del reato" e il concetto di utilità economica derivante direttamente o indirettamente da reati.

Massime di principio

  • La confisca di prevenzione è misura di natura preventiva/ripristinatoria e non sanzionatoria: va applicata secondo le norme vigenti al momento della sua applicazione (art. 200 c.p.), non secondo il parametro dell'irretroattività penale.
  • Il giudizio di pericolosità sociale resta presupposto necessario per la confisca, ma la confisca può colpire beni o compendi aziendali considerati "frutto" o "reimpiego" dell'attività illecita: ciò può giustificare l'ablazione anche di beni formalmente acquisiti prima del periodo di pericolosità quando l'intero complesso risulti "contaminato" dall'illiceità.
  • La Corte richiede motivazione puntuale: intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, analisi economico‑extracontabili e altri indizi possono legittimare la confisca se il collegamento tra attività illecita e utilità economiche è argomentato e sostenuto da elementi di fatto.
  • Il coniuge/convivente che reclama la titolarità esclusiva dei beni deve fornire prova di redditi autonomi idonei a giustificare gli acquisti; l'onere probatorio spetta a chi invoca l'esclusione dalla confisca.
  • La configurazione di intestazione fittizia può trasformare il patrimonio aziendale in "frutto" del reato quando emerge un controllo occulto: la valutazione economica del compendio aziendale segue la sorte della società "contaminata".
  • Le questioni di prevedibilità/formulazione normativa sollevate con riferimento alla giurisprudenza CEDU richiedono un confronto con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità nazionale; la sola richiamata critica sulla prevedibilità non è di per sé sufficiente a invalidare la confisca se la normativa e la motivazione forniscono sufficiente predeterminazione e garanzie.

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