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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18033/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la confisca della somma di circa 1.250 euro rinvenuta in suo possesso sostenendo che, essendo stato contestato e dichiarato responsabile della sola detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990) e non della cessione, mancava il nesso di pertinenzialità tra il denaro e il reato per cui era stato patteggiato. Chiedeva l'annullamento senza rinvio della parte relativa alla confisca o, in subordine, l'annullamento con rinvio per nuovo esame.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla confisca. Ha ritenuto che la confisca del denaro è ammessa solo se ricorre il nesso di pertinenzialità tra la somma e il reato per il quale l'imputato è stato condannato: nel caso di specie l'imputato era stato giudicato per detenzione e non per cessione, quindi la somma, anche se provento di pregresse cessioni, non è necessariamente il profitto del reato contestato. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla confisca e rinviata al primo giudice per nuovo esame su quel punto. La Corte ha altresì ricordato che, in caso di patteggiamento e di applicazione di misure accessorie facoltative, il giudice deve motivare esplicitamente le ragioni e il quadro normativo che giustificano l'applicazione della misura.

Norme richiamate

  • articoli 444 e seguenti cod. proc. pen.

    Disciplina del procedimento per patteggiamento; in tale contesto alcune misure accessorie non sono nella piena disponibilità delle parti e, se facoltative, il giudice deve motivarne l'applicazione

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    Fattispecie penale relativa alla detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio; nel caso decide il tipo di reato per il quale si valuta l'omogeneità con il profitto da confiscare

  • art. 73, comma 7-bis, D.P.R. 309/1990

    Prevede, tra le ipotesi, la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato (lucro o vantaggio economico derivante dal reato); la Corte richiama che la confisca è possibile solo se il denaro costituisce effettivamente il profitto del reato per il quale si procede

  • art. 85-bis D.P.R. 309/1990

    Collega disposizioni sui sequestri e confische nel testo unico sugli stupefacenti e richiama la necessità di rispettare le condizioni di legge per la confisca

  • art. 240 c.p.

    Norma generale sulla confisca del profitto del reato; la sua applicazione è limitata al profitto relativo al reato per il quale l'imputato è condannato

  • art. 240-bis c.p.

    Previsioni integrative in materia di confisca e misure patrimoniali; richiamata per i limiti applicativi delle misure patrimoniali rispetto al reato contestato

Massime di principio

  • La confisca di denaro trovato in possesso dell'imputato è ammissibile solo se è dimostrato il nesso di pertinenzialità tra la somma e il reato specifico per cui l'imputato è condannato; se il reato contestato è solo la detenzione e non la cessione, il mero ritrovamento di denaro non prova tale nesso
  • In presenza di patteggiamento, quando il giudice applica misure accessorie facoltative (compresa la confisca), deve motivare esplicitamente le ragioni della scelta e indicare la cornice normativa di riferimento
  • Se la somma sequestrata è provento di precedenti o autonome cessioni non riferibili formalmente al capo di imputazione, non può essere confiscata ai sensi delle norme che operano solo sul profitto del reato per cui si procede
  • In caso di mancata dimostrazione del nesso pertinenziale, il rimedio corretto è l'annullamento limitato della statuizione di confisca con rinvio al giudice di primo grado per nuovo esame
  • Difesa pratica: contestare la confisca richiedendo l'accertamento del nesso tra denaro e reato, ottenere motivazioni esplicite dal giudice in caso di patteggiamento e, se necessario, chiedere l'annullamento limitato e il rinvio

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