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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06448/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile in relazione alla ricettazione di un'autovettura. L'unico motivo deduceva, in sostanza, una diversa lettura delle risultanze processuali: la difesa sosteneva che dovessero essere valorizzate le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di esame dibattimentale e non quelle rese nell'interrogatorio di garanzia, sulle quali invece la Corte territoriale aveva fondato il proprio convincimento. La censura, quindi, non denunciava un errore di diritto ma chiedeva una rivalutazione del merito e delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo si risolveva in una mera rilettura del compendio probatorio e in una richiesta di sostituire la propria valutazione a quella già compiuta dai giudici di merito. La Corte ha ricordato che in sede di legittimità non è consentito né sovrapporre una diversa valutazione delle risultanze processuali, né sindacare la tenuta logica della decisione mediante il confronto con modelli argomentativi alternativi estranei alla motivazione impugnata. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato implicitamente quale perimetro del sindacato di legittimità, non esteso alla rivalutazione del fatto e delle prove

  • Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260

    utilizzata per ribadire che la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali né confrontare la motivazione con modelli argomentativi esterni

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si risolva in una mera proposta di rilettura delle prove e delle emergenze processuali, senza denunciare un effettivo vizio giuridico della decisione.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione del materiale probatorio a quella compiuta nei giudizi di merito, né può verificare la motivazione attraverso il raffronto con ricostruzioni alternative proposte dalla difesa.
  • La censura che contesti la scelta del giudice di merito di attribuire maggiore attendibilità a una fonte dichiarativa rispetto a un'altra integra una doglianza di merito, non scrutinabile in cassazione se non nei limiti dei vizi motivazionali dedotti in modo consentito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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