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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26448/2022 del 08/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto cinque motivi. I primi quattro denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 444 c.p.p.: prima dell'apertura del dibattimento l'imputato aveva inteso chiedere l'applicazione della pena (patteggiamento), ma il dissenso preventivo e immotivato del pubblico ministero avrebbe impedito la completa verbalizzazione della richiesta e quindi l'accesso al rito premiale e alla relativa riduzione di pena. Si osservava altresì che la pena poi inflitta dal Tribunale era addirittura inferiore a quella che l'imputato intendeva richiedere, a dimostrazione della congruità della proposta. Il quinto motivo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche; in appello il ricorrente aveva fondato la richiesta sul risarcimento del danno intervenuto e sulla presunta spontanea presentazione ai Carabinieri, ma la Corte di appello avrebbe dato risposte contraddittorie su questi profili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato i principi sull'accesso al rito premiale (art. 448 c.1 c.p.p. e art. 446 c.6 c.p.p.), osservando che il dissenso immotivato del pubblico ministero non invalida il procedimento ordinario e che il giudice, anche dopo il dibattimento, può valutare la congruità della proposta di patteggiamento e applicarla se ritiene ingiustificato il dissenso. Nel caso concreto il P.M. aveva dissentito senza motivazione; tuttavia, successivamente al dibattimento l'imputato aveva versato complessivamente euro 900 a titolo di risarcimento e il Tribunale aveva riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. (ritenuta prevalente sulle aggravanti) applicando la pena di 1 anno di reclusione e 400 euro di multa. La Cassazione ha osservato che il riconoscimento dell'art. 62 n.6 è stato formalmente viziato (il risarcimento non era integrale e non era avvenuto prima dell'apertura del dibattimento), ma, non essendo stato impugnato dal P.M., tale beneficio è rimasto fermo a favore dell'imputato. Quanto al motivo relativo alla valutazione del risarcimento e alla spontaneità della presentazione, la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse dato valutazioni di fatto prive di vizi logici e quindi insindacabili in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 448 cod. proc. pen.

    «Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, puo' rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. La richiesta non e' ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta»

    Stabilisce i limiti e le modalita' di accesso al rito premiale; la Corte interpreta che il giudice puo' valutare la congruità della proposta anche dopo il dibattimento e che il dissenso del P.M. non produce automaticamente l'esclusione definitiva del rito, ma puo' essere superato dal giudice.

  • art. 446, comma 6, cod. proc. pen.

    Prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso alla proposta, debba enunciarne le ragioni; la Corte chiarisce che l'omessa motivazione del dissenso non determina di per sé alcuna invalidità del procedimento ordinario.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola la richiesta di applicazione della pena (patteggiamento). La Corte sottolinea che la richiesta puo' essere valutata dal giudice anche al termine del dibattimento e che il sistema prevede meccanismi di controllo per verificare la congruità della pena richiesta.

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    Circostanza attenuante riconducibile alla riparazione/repentance; la Corte osserva che la sua applicazione richiede condizioni precise (risarcimento integrale e, secondo la normativa e la giurisprudenza, condizioni temporali) e che nel caso concreto il Tribunale ha riconosciuto questa attenuante in presenza di elementi non pienamente rispondenti ai requisiti, ma la mancata impugnazione da parte del P.M. ha consolidato il beneficio.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma che prevede la diminuzione della pena per chi ripara il danno prima del processo; la Corte ha ritenuto che non potesse applicarsi ulteriormente nel caso concreto perché il risarcimento aveva gia' inciso sul riconoscimento dell'art. 62 n.6 e non c'erano margini per una ulteriore riduzione.

Massime di principio

  • Il dissenso del pubblico ministero alla richiesta di applicazione della pena (patteggiamento) se non motivato non invalida automaticamente la procedura: il giudice ha il potere di valutare la congruità della proposta anche dopo il dibattimento e, se ritiene giustificato, puo' comunque pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
  • L'omessa motivazione del dissenso da parte del P.M. non comporta nullità del procedimento ordinario; il rimedio consiste nella valutazione giudiziale della congruità della proposta e non in una esclusione automatica del diritto dell'imputato a chiedere il rito premiale.
  • Eventuali atti sopravvenuti (per esempio il risarcimento del danno) possono modificare il quadro fattuale e consentire al giudice di riconoscere circostanze attenuanti anche se la proposta di patteggiamento iniziale non era stata accolta: tuttavia l'applicazione delle attenuanti richiede il rispetto delle condizioni di legge (es. risarcimento integrale e tempistica prevista).
  • Errori di fatto o di diritto favorevoli all'imputato non impugnati dalla controparte (P.M.) rimangono efficaci: la mancata impugnazione consolida la statuizione favorevole.
  • La qualificazione della 'spontaneità' della presentazione dell'imputato alle forze di polizia e la valutazione sull'esistenza di una 'quasi-flagranza' sono questioni di fatto riservate al giudice di merito e difficilmente sindacabili in Cassazione se fondate e non contraddittorie.
  • Nel valutare la congruità di una proposta di patteggiamento non si deve guardare solo al quantum finale della pena inflitta, ma anche alle circostanze sopravvenute o successivamente emerse che hanno inciso sulla determinazione della sanzione.

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