Ordinanza n. 1235/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari: a) del provvedimento, di data ed estremi sconosciuti, con il quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente, dalla prova orale del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D. n. 2939 del 9 ottobre 2025, per le classi di concorso A046 “Scienze giuridiche-economiche” e ADSS “Sostegno - scuola sec. II grado”, per la Regione Campania; b) dell’avviso m pi. AOOUSPNA.registro ufficiale.U.0000532.13.01.2026 nella parte in cui, in pretesa esecuzione dell’art. 8 comma 2 e del bando di concorso, si è resa nota la “soglia di ammissione alla prova orale”, necessaria per essere ammessi alla prova orale, nella regione Campania, per le classi di concorso A046 “Scienze giuridiche economiche” e ADSS “Sostegno - scuola sec. II grado” e di contestuale esclusione dalla procedura concorsuale di tutti coloro, quale la ricorrente, hanno conseguito un voto alla prova scritta inferiore alle dette soglie; c) dell’art. 8 comma 2 e del bando di concorso nella parte in cui ha previsto che “alla prova orale è ammesso sulla base dell’esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messo a concorso nella Regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto”; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga l’ammissione di parte ricorrente alla prova orale e/o pratica del concorso se prevista per le classi di concorso cui ha partecipato la ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini dell’inclusione di parte ricorrente nell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale e/o pratica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla prova orale del concorso docenti e soglia di ammissione determinata mediante contingentamento numerico
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti del concorso regionale per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, per le classi A046 e ADSS in Campania, nella parte in cui non le hanno consentito l’accesso alla prova orale. Ha conseguito 80 punti alla prova scritta computer based, mentre l’avviso dell’Ufficio scolastico regionale ha individuato in 98 punti la soglia di ammissione, determinata in applicazione dell’art. 8, comma 2, del bando, che limita l’ammissione alla prova orale a un numero di candidati pari a tre volte i posti disponibili per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, fermo il punteggio minimo di 70/100. Sono state dedotte plurime censure, tra cui l’illegittimità della soglia di contingentamento numerico e degli atti applicativi che hanno comportato l’esclusione dalla procedura concorsuale. È stata proposta anche domanda di risarcimento in forma specifica, mediante ammissione alla prova orale e/o pratica o altra misura idonea.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso né sulla domanda cautelare né sul merito delle censure. Ha ritenuto che, in ragione della specificità delle doglianze, fossero necessari ulteriori elementi di valutazione ai fini della decisione. Ha quindi ordinato all’Amministrazione scolastica resistente di depositare, entro 14 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione dell’ordinanza, se anteriore, una relazione documentata sui fatti di causa. Il prosieguo è stato rinviato alla camera di consiglio del 18 marzo 2026, con comunicazione alle parti costituite.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, del bando di concorso
alla prova orale è ammesso sulla base dell’esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messo a concorso nella Regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto
La disposizione prevede il contingentamento numerico degli ammessi alla prova orale, con ammissione di un numero di candidati pari a tre volte i posti disponibili, a condizione del conseguimento di almeno 70 punti su 100.
art. 30 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della domanda di risarcimento in forma specifica, proposta mediante ammissione della candidata alla prova orale e/o pratica o altra misura idonea.
Massime di principio
- Quando le censure rivolte agli atti di una procedura concorsuale risultano specifiche e gli elementi disponibili non sono sufficienti per valutarle, il giudice amministrativo può disporre un’istruttoria d’ufficio, ordinando all’amministrazione il deposito di una relazione documentata sui fatti di causa e rinviando la decisione a una successiva camera di consiglio.
- La previsione di un limite numerico agli ammessi alla prova orale, collegato al rapporto tra candidati e posti disponibili e accompagnato da una soglia minima di punteggio, costituisce una specifica disciplina della procedura concorsuale la cui legittimità deve essere verificata anche alla luce degli atti applicativi che individuano la soglia concreta di ammissione.
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