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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31689/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione per mancata motivazione rafforzata nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto configurabile il reato di furto di energia elettrica nonostante il GUP avesse assolto per dubbi sull'effettiva responsabilità dell'imputata (assenza di prova che ella avesse materialmente effettuato l'allaccio, convivenza con altre persone in casa); 2) omessa motivazione riguardo alla legittimazione a proporre querela da parte dei condomini, con criticità sul fatto che non fosse chiarito se l'allaccio fosse a valle (contatore condominiale) o a monte della rete esterna, e richiamo al fatto che un'aggravante non contestata non poteva essere assunta d'ufficio; 3) contraddittorietà della motivazione, poiché la condanna si sarebbe fondata su querele che non attestavano di aver visto la NATA compiere materialmente l'allaccio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati primo e terzo motivo, affermando che la Corte d'appello ha fornito la motivazione rafforzata richiesta per riformare l'assoluzione del GUP: ha analizzato e valorizzato le querele, ritenendole coerenti e convergenti, e ha spiegato la sussistenza del dolo "per tabulas" (l'allaccio abusivo dimostra la volontà di trarre vantaggio). Ha inoltre ricordato la giurisprudenza che permette di ritenere responsabile anche chi si avvale consapevolmente dell'allaccio realizzato da terzi. Quanto al secondo motivo, è stato ritenuto infondato: la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la legittimazione dei condomini a proporre querela avendo accertato l'allaccio al contatore condominiale e richiamato precedenti giurisprudenziali in tal senso. Conseguenze pratiche: è stata confermata la responsabilità per il delitto di furto di energia elettrica (capo g); la contravvenzione ex art. 4 L. n. 110/1975 è dichiarata estinta per prescrizione; confermate le altre responsabilità (resistenza aggravata, danneggiamento aggravato, minaccia grave, percosse con riqualificazione) e il riconoscimento della continuazione; pena complessiva rideterminata in 6 mesi di reclusione; condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; non liquidate spese a favore delle parti civili nel presente grado.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen. (furto)

    art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen.

    Il reato di furto di energia elettrica è stato ritenuto configurabile e aggravato dalla violenza sulle cose. La Corte ha considerato che l'allaccio abusivo dimostra il dolo in capo a chi ne beneficia, anche se non ha materialmente eseguito l'allaccio.

  • L. n. 110 del 1975, art. 4

    art. 4, L. n. 110 del 1975

    Riguarda una contravvenzione collegata al caso; la Corte d'appello ha dichiarato estinta per prescrizione la relativa fattispecie contestata.

  • art. 625 cod. pen., n. 7 (menzione nell'atto)

    art. 625, n. 7 cod. pen. (menzionata)

    Richiamata nel ricorso in relazione all'eventuale natura "procedibile d'ufficio" del reato qualora fosse contestata l'aggravante; la Corte ha osservato che un'aggravante non contestata non può essere assunta d'ufficio dal giudice.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata per la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quale sanzione pecuniaria accessoria per il ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Quando la Corte d'appello riforma un'assoluzione del giudice di primo grado è necessaria una motivazione "rafforzata": il giudice d'appello deve riesaminare il materiale probatorio, spiegare perché le prove assumono diversa valenza e dare risposte puntuali ai dubbi sollevati dalla prima sentenza.
  • Le querele/denunce, se coerenti e reciprocamente riscontrabili, possono essere valutate dal giudice del merito come elementi decisivi, purché la motivazione ne espliciti la valutazione logica e la congruenza rispetto alla ricostruzione fattuale.
  • Chi si avvale consapevolmente di un allaccio abusivo alla rete elettrica può essere ritenuto responsabile del furto di energia anche se non ha materialmente effettuato l'allaccio: il dolo può desumersi dal comportamento ("per tabulas") e dal vantaggio ingiusto ottenuto.
  • La legittimazione a proporre querela per furto di energia può spettare ai condomini quando l'allaccio è stato effettuato sul contatore condominiale (a valle): il giudice deve invece chiarire la collocazione dell'allaccio (a monte o a valle) se l'ammissione della querela dipende da tale circostanza.
  • Un'aggravante non contestata non può essere integralmente sopperita dal giudice: se l'eventuale trasformazione della procedibilità da querela a ufficio dipende da un'aggravante, questa deve essere specificamente contestata in capo all'imputato.
  • La mancanza di testimonianze oculari dirette non esclude la condanna se esiste un insieme coerente e circostanziato di elementi indiziari e dichiarazioni che, valutati logicamente e adeguatamente motivate, consentono di rimuovere il dubbio ragionevole.

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