Cassazione Civile, Ordinanza n. 07776/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (subappaltatore)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento della controparte per un credito complessivo di euro 590.674,82, sostenendo che la società fallita, quale subappaltatrice di opere murarie, fosse rimasta inadempiente ai tempi di esecuzione pattuiti e che ciò avesse fatto maturare una penale contrattuale per ritardo, oltre al rimborso dei maggiori costi sostenuti per riaffidare i lavori a terzi, per guardiania di cantiere e per la polizza decennale. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo ritenendo che un atto integrativo successivo al termine originario avesse mostrato la volontà di proseguire il rapporto senza fissare un nuovo termine e quindi senza base per la penale, e che i costi di riaffidamento non fossero provati in modo adeguato. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1362, 1363 e 1383 c.c., sostenendo che la clausola contrattuale consentiva di cumulare la prestazione principale e la penale anche senza risoluzione del contratto; 2) omesso esame di fatti decisivi, perché il giudice non avrebbe considerato che l'atto integrativo richiamava il contratto originario e che successive contestazioni scritte dimostravano la mancata rinuncia alla penale; 3) omesso esame di fatti decisivi sulla prova dei costi di riaffidamento, che sarebbero stati confermati da documenti e testimonianze; 4) nullità per omessa pronuncia sulla domanda di ammissione con riserva relativa ai possibili esborsi verso i lavoratori ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, una volta modificato nel corso dell'esecuzione l'originario piano dei lavori, il termine di consegna e la penale pattuiti nel contratto originario vengono meno, salvo che le parti fissino di comune accordo un nuovo termine; nel caso concreto il tribunale aveva accertato che ciò non era avvenuto, sicché la penale non poteva operare e, per il risarcimento del danno da ritardo, gravava sul committente l'onere di provare le concrete conseguenze pregiudizievoli. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere un nuovo esame del materiale probatorio, estraneo al giudizio di legittimità, e il quarto è stato parimenti dichiarato inammissibile poiché dalla domanda risultava che non era stata proposta una vera istanza di ammissione con riserva del relativo credito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
richiamato come criterio di interpretazione del contratto, ma ritenuto non violato dalla decisione di merito
art. 1363 c.c.
richiamato come criterio sistematico di interpretazione del contratto
art. 1383 c.c.
invocato dalla ricorrente per sostenere la cumulabilità della penale con l'adempimento della prestazione principale
art. 360 n. 3 c.p.c.
usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360 n. 5 c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte ha escluso che i motivi si risolvessero in un vizio scrutinabile nei termini dedotti
art. 360 n. 4 c.p.c.
richiamato per la dedotta nullità del decreto per omessa pronuncia
art. 112 c.p.c.
invocato quale parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 29 del d.lgs. n. 276/2003
richiamato dalla ricorrente solo per la prospettata eventuale obbligazione verso i lavoratori
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012
richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Se nel corso dell'esecuzione di un appalto o subappalto le parti modificano il piano originario dei lavori, il termine di consegna e la penale per ritardo pattuiti nel contratto originario non conservano automaticamente efficacia: per mantenerli occorre un nuovo accordo sul termine di adempimento.
- Quando il nuovo assetto negoziale non prevede un termine finale di ultimazione, il creditore che voglia far valere il ritardo non può limitarsi a invocare la penale originaria, ma deve provare le concrete conseguenze dannose subite.
- La clausola penale non può essere utilizzata come automatica liquidazione del danno se la prosecuzione del rapporto, conseguente a modifiche concordate dell'opera, ha superato la scadenza originaria senza fissazione di un nuovo termine.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove documentali e testimoniali: la censura è ammissibile solo se si deduce l'omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti rigorosi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.
- La denuncia di omessa pronuncia è inammissibile quando la domanda che si assume non esaminata, letta nel suo contenuto effettivo, non sia stata in realtà proposta in termini corrispondenti a quelli prospettati nel ricorso per cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07718/2024 del 22/03/2024
- ordinanza_civile · 22 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07721/2024 del 22/03/2024
- ordinanza_civile · 22 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07722/2024 del 22/03/2024
- ordinanza_civile · 22 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07725/2024 del 22/03/2024
- ordinanza_civile · 22 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07735/2024 del 22/03/2024
- ordinanza_civile · 22 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07744/2024 del 22/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →