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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23106/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva soltanto ridotto in senso favorevole la pena per il capo relativo al porto di oggetto atto a offendere e aveva confermato nel resto la condanna, compresa quella per il reato di spendita di banconote false. Con l'unico motivo ha dedotto, in relazione a quest'ultimo capo, la violazione dell'art. 49, comma 2, c.p. e il vizio di motivazione, sostenendo che si trattasse di falso inoffensivo; ha inoltre contestato il mancato espletamento di un accertamento tecnico sulla falsità delle banconote nel giudizio abbreviato. La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata e priva di specificità, osservando che la Corte di merito aveva correttamente valorizzato il fatto che la falsità della banconota da 50 euro era stata accertata dal commerciante solo tramite un apparecchio rilevatore, oltre alle modalità e circostanze concrete della spesa, e che il ricorrente mirava in sostanza a una rivalutazione alternativa del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato, con sola rideterminazione in mitius della pena per il capo relativo al porto dell'oggetto atto a offendere operata dalla Corte d'appello. In applicazione dell'art. 616 c.p.p. ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 49, comma 2, c.p.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi del falso inoffensivo; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché la falsità della banconota non era inoffensiva alla luce delle modalità concrete della spendita e dell'accertamento effettuato dal commerciante.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nell'impugnazione inammissibile.

  • Sez. 5, n. 15122 del 18/02/2020, Angius

    Richiamata a sostegno del principio secondo cui la falsità della banconota può essere desunta anche dalle modalità e circostanze del caso concreto, non essendo necessaria una verifica tecnica se il falso emerge comunque dall'accertamento compiuto.

  • Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa

    Richiamata per escludere che in cassazione sia consentita una ricostruzione alternativa dei fatti non supportata da un compiuto dedotto travisamento della prova.

  • Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla

    Richiamata per il principio secondo cui l'evidente inammissibilità dell'impugnazione giustifica la condanna al versamento alla Cassa delle ammende per colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • La deduzione del falso inoffensivo ex art. 49, comma 2, c.p. è infondata quando la falsità del documento o della banconota risulta concretamente percepibile e rilevante secondo le modalità della spendita e l'apprezzamento del giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è consentito prospettare una ricostruzione alternativa del fatto se non si deduce in modo specifico il travisamento della prova; un mero richiamo parcellizzato degli elementi probatori non è sufficiente.
  • Il mancato svolgimento di un accertamento tecnico non comporta di per sé vizio decisivo se la falsità è già stata adeguatamente accertata in fatto e motivata dal giudice di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o carenza di specificità, il ricorrente può essere condannato alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende per la colpa nell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUso di atto falso
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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