Sentenza n. 516/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento del silenzio formatosi sull'istanza di accesso trasmessa dal ricorrente, in data 26 novembre 2025 a mezzo PEC, al Comune di Polignano a Mare, in relazione alla S.C.I.A. in sanatoria inoltrata al Comune di Polignano a Mare dal Sig. -OMISSIS- ed estrarre copia di tutta la documentazione, meglio indicata nell'istanza medesima ; - nonché di ogni altro provvedimento, commesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti; nonché per la declaratoria di accertamento del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell'istanza di accesso presentata in data 26/11/2025, con conseguente ordine all'amministrazione resistente di esibizione della documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso alla SCIA in sanatoria presentata dal proprietario dell’immobile
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
La ditta ricorrente, conduttrice dell’immobile e destinataria, insieme al proprietario, di un’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi per opere edilizie realizzate senza titolo, aveva chiesto al Comune copia della SCIA in sanatoria presentata dal proprietario. L’istanza era finalizzata a verificare la situazione delle opere oggetto dell’ordinanza e a tutelare la propria posizione anche nel giudizio già instaurato contro il provvedimento edilizio. Dopo che il Comando di polizia locale aveva indicato nell’Area tecnica l’ufficio competente, il Comune non aveva fornito alcun riscontro. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22, 24 e 25 della legge n. 241/1990, del d.lgs. n. 33/2013 e dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, lamentando altresì l’omessa comunicazione al controinteressato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha qualificato l’istanza come accesso documentale e ha ritenuto sussistente un interesse diretto, concreto e attuale, poiché la ricorrente era conduttrice dell’immobile, era stata destinataria dell’ordinanza edilizia insieme al proprietario e aveva rappresentato la funzione difensiva e strumentale dell’accesso rispetto alla tutela della propria posizione. La SCIA in sanatoria è stata ritenuta direttamente collegata alle esigenze di tutela prospettate. Il silenzio-rifiuto è stato giudicato illegittimo, anche perché il rifiuto, il differimento o la limitazione dell’accesso devono essere motivati e possono operare soltanto nei casi e nei limiti previsti dall’art. 24 della legge n. 241/1990. Il TAR ha inoltre rilevato che non erano emerse ragioni di tutela di dati sensibili o segreti commerciali idonee a impedire l’accesso. Ha quindi annullato il silenzio-rifiuto, accertato il diritto della ricorrente a visionare ed estrarre copia degli atti richiesti e ordinato al Comune di esibirli. Il Comune è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori; le spese nei confronti del controinteressato sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
L’accesso ai documenti amministrativi costituisce “principio generale dell’attività amministrativa”; sono accessibili, in linea di principio, “tutti i documenti amministrativi” detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse; l’interesse deve essere “diretto, concreto e attuale”.
Il diritto di accesso richiede un collegamento qualificato tra il richiedente e il documento, ma può essere esercitato quando la documentazione sia strumentale alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante.
art. 24 l. 241/1990
L’accesso non può essere preordinato ad esercitare “un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”.
Il limite al controllo generalizzato non opera quando l’accesso è specificamente riferito a documenti individuati e funzionale alla tutela difensiva del richiedente.
art. 25 l. 241/1990
“Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall’art. 24 e debbono essere motivati”.
Il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di accesso, in assenza di una motivazione e di una specifica ragione ostativa prevista dalla legge, è illegittimo.
art. 2 l. 241/1990
Ove il procedimento amministrativo consegua obbligatoriamente ad un’istanza di parte, l’amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
L’amministrazione deve definire espressamente il procedimento di accesso, non potendo mantenere un comportamento meramente omissivo.
Massime di principio
- Il conduttore di un immobile destinatario, insieme al proprietario, di un’ordinanza edilizia possiede un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere alla SCIA in sanatoria presentata dal proprietario, quando la documentazione è funzionale alla tutela della propria posizione giuridica e alla verifica della legittimità dell’attività amministrativa.
- L’accesso documentale è legittimo quando è specificamente riferito a documenti individuati e svolge una funzione strumentale e propedeutica alla tutela, in qualunque sede e con qualunque mezzo, di una situazione giuridicamente rilevante; non è necessario che la situazione tutelata sia un diritto soggettivo o un interesse legittimo già azionato.
- Il rifiuto, il differimento o la limitazione dell’accesso sono legittimi soltanto nei casi e nei limiti previsti dall’art. 24 della legge n. 241/1990 e devono essere motivati; il silenzio dell’amministrazione, privo di giustificazione, è illegittimo.
- La mancata opposizione del controinteressato e l’assenza di elementi concreti relativi a dati sensibili o segreti commerciali non ostacolano l’accesso a documenti edilizi quando non sia dimostrato un pregiudizio specifico alla riservatezza o ad altri interessi protetti.
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