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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19144/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino che, accogliendo parzialmente l'appello del Pubblico Ministero, aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di rapina pluriaggravata in concorso. Il motivo principale del ricorso in Cassazione era la censura della motivazione del provvedimento di merito per omessa motivazione, illogicità e contraddittorietà: si contestava che il Tribunale avesse indebitamente valorizzato riconoscimenti fotografici e comportamenti (ingresso a volto scoperto in giorni precedenti, controllo della cassa, cenni al complice, frasi rivolte alla vittima) senza spiegare il contributo causale della ricorrente alla rapina, avendo peraltro rilevato che le dichiarazioni rese dall'indagata a s.i.t. erano inutilizzabili e che la presenza successiva della ricorrente nella stessa tabaccheria dimostrava la mancata consapevolezza della partecipazione al reato. Contestava inoltre la carenza di elementi concreti a fondamento delle esigenze cautelari e l'illogicità delle conclusioni del Tribunale in ordine alla pericolosità dell'indagata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti fossero generici o non consentiti, in particolare perché la censura cumulativa e indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione non soddisfaceva i requisiti di specificità richiesti dalla giurisprudenza della Suprema Corte. Inoltre la Corte ha precisato che non vi è stata alcuna utilizzazione delle dichiarazioni rese a s.i.t. dalla Pomba (che erano state dichiarate inutilizzabili dal Tribunale) e che il Tribunale aveva dato idonea motivazione circa il contributo esteriore della ricorrente alla rapina (controllo della cassa, cenni al complice, frasi alla vittima, riprese delle telecamere con fuga di entrambi), elementi ritenuti sufficienti a configurare il concorso di persone. Anche le esigenze cautelari sono state ritenute adeguatamente motivate, con scelta di una misura lieve compatibile con l'incensuratezza dell'indagata. Per effetto dell'inammissibilità la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma invocata quale fondamento dell'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g.; il Tribunale ha adottato la misura in base alla sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari.

  • art. 282 cod. proc. pen.

    Richiamato quale riferimento alla natura della misura applicata (misura prevista dall'art. 282) e alla bilanciata scelta di una misura 'blanda' in ragione dell'incensuratezza dell'indagata.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176) e successive modifiche

    Normativa procedurale che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in mancanza di richiesta di discussione orale; ha regolato i termini e le modalità di deposito delle conclusioni scritte.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità dell'impugnazione; sulla base di questa norma la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020 (Filardo)

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui i motivi che adducono vizi della motivazione sono eterogenei e non possono essere cumulati in modo indifferenziato: la censura generica sulla motivazione è priva di specificità e rende il ricorso inammissibile.

  • Giurisprudenza sulla limitazione del sindacato di Cassazione (es. Sez. 2, n. 31553/2017; Sez. 4, n. 26992/2013)

    Principio interpretativo secondo cui la Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione degli elementi di fatto e delle circostanze probatorie; il controllo della logica deve restare 'all'interno' del provvedimento impugnato e non trasformarsi in un nuovo esame del merito.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione che contesti la motivazione deve essere specifico: non è ammessa una censura generica o cumulativa di 'mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità' senza puntuale indicazione delle parti del provvedimento ritenute viziate.
  • La Corte di Cassazione non svolge un nuovo esame del merito né rivaluta gli elementi probatori: non sono ammissibili censure che si risolvono in una diversa ricostruzione dei fatti o in una diversa valutazione degli elementi indizianti già valutati dal giudice di merito.
  • Per la configurabilità del concorso di persone è sufficiente che la condotta esteriore del partecipante abbia fornito un contributo apprezzabile all'esecuzione del reato, ad esempio mediante agevolazione, rafforzamento del proposito criminoso o facilitazione dell'operato degli altri concorrenti.
  • Se alcune dichiarazioni sono state dichiarate inutilizzabili, il giudice può comunque fondare la gravità indiziaria su altri elementi (riprese video, riconoscimenti, comportamento sul luogo, atti concreti come il controllo della cassa e cenni al complice), purché motivi chiaramente tale valutazione.
  • Le esigenze cautelari devono essere adeguatamente motivate tenendo conto della gravità del fatto e della personalità dell'indagato; la scelta di una misura cautelare 'più lieve' può essere considerata congrua in presenza di circostanze attenuanti come l'incensuratezza.
  • Il ricorrente rischia condanne per spese e ammende se il ricorso è dichiarato inammissibile e si ravvisano profili di colpa nella sua proposizione.

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