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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47011/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Massa del 29/07/2024 che aveva respinto la sua istanza diretta a dichiarare la illegittimità dell'ordine di esecuzione della Procura della Repubblica di Massa (26/08/2013, notificato 10/06/2024) per assenza dell'ordine di sospensione ex art. 656, comma 5, c.p.p. Il ricorrente sosteneva che, alla luce della successiva pronuncia delle Sezioni Unite (n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico) che ha ridelimitato il concetto di "privata dimora" ai fini dell'art. 624-bis c.p., il fatto per cui era stato condannato non poteva più qualificarsi come furto in luogo di privata dimora; chiedeva quindi la riqualificazione ai soli effetti del rapporto esecutivo (per ottenere la sospensione dell'esecuzione) senza revocare la sentenza di condanna.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione è corretta e retta da doppia motivazione: (i) la riqualificazione giuridica del fatto è preclusa dal giudicato; (ii) comunque, il fatto contestato era qualificabile come furto in luogo di privata dimora anche alla luce dei criteri della pronuncia D'Amico. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui un mutamento interpretativo di segno giurisprudenziale (anche se proveniente da Sezioni Unite) non può determinare la revoca parziale o totale del giudicato in assenza di innovazione legislativa o di declaratoria di incostituzionalità. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

    Il ricorrente deduceva l'assenza dell'ordine di sospensione previsto da tale norma; la Corte ha rilevato che la richiesta di rivedere la qualificazione del fatto per ottenere la sospensione non può prevalere sul giudicato formato in precedenza.

  • art. 624-bis cod. pen.

    La norma incriminatrice che tutela la privata dimora è stata oggetto di nuova delimitazione interpretativa dalla Sez. U (D'Amico), ma la Corte ha ritenuto che ciò non incidesse sul caso concreto né sul giudicato che aveva già qualificato il fatto come 624-bis.

  • art. 673 cod. proc. pen.

    Ai sensi di questa norma la sentenza di condanna passata in giudicato non può essere revocata sulla base di un mutamento di giurisprudenza; la Corte ha confermato l'impossibilità di revocare o rivedere parzialmente il giudicato per sopravvenuta evoluzione giurisprudenziale.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Disposizione sanzionatoria delle spese del procedimento; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali spettanti alla decisione.

Massime di principio

  • La formazione del giudicato preclude al giudice dell'esecuzione la possibilità di rivedere la qualificazione giuridica del fatto in conseguenza di un mutamento interpretativo giurisprudenziale: solo interventi legislativi o declaratorie di incostituzionalità possono produrre effetti esecutivi su sentenze passate in giudicato.
  • Una richiesta di riqualificazione del fatto 'solo' ai fini esecutivi equivale, nella sostanza, a una revoca parziale della sentenza (poiché la qualificazione giuridica è contenuto essenziale della condanna) ed è quindi inammissibile se fondata solo su sopravvenuta giurisprudenza.
  • Se la sopravvenienza è una abrogazione normativa (abolitio criminis) o una declaratoria di incostituzionalità della norma, il giudice dell'esecuzione può invece applicare la nuova situazione anche in executivis; queste sono le vie effettive per ottenere l'effetto desiderato.
  • In situazioni analoghe conviene valutare tempestivamente i rimedi ordinari (impugnazioni in sede cognitiva) o, ove sussistano i presupposti, azioni che puntino a intervento legislativo o a questione di legittimità costituzionale; cercare di ottenere la modifica dell'esecuzione solo per sopravvenuta giurisprudenza è, di norma, destinato al rigetto.
  • Quando si ritiene che la sentenza di condanna contenga un errore di fatto o prova decisiva nuova, le strade corrette sono la revisione (se ricorrono i presupposti) o altri rimedi specifici, non l'intervento in sede esecutiva basato su mutamenti interpretativi.

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