Sentenza del 29/11/2021 n. 37145 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva iscritto a ruolo somme per imposte sui redditi su richiesta dell'autorità fiscale francese e Equitalia Nord notificò la cartella esattoriale a A.N.. La contribuente impugnò la cartella sostenendo che non risultava prodotta la richiesta di assistenza dell'autorità francese con le dichiarazioni e la documentazione previste dal D.Lgs. n.69/2003 art.5 (ovvero la prova dell'azione esecutiva e del titolo esecutivo francese abilitante l'iscrizione a ruolo). La CTP di Milano accolse il ricorso. L'Agenzia propose appello che fu rigettato dalla CTR ritenendo mancanti gli adempimenti richiesti dall'art.5 del D.Lgs. n.69/2003. L'Agenzia ricorse in Cassazione deducendo, tra l'altro, difetto di giurisdizione delle Commissioni tributarie e violazione delle norme sul recupero dei crediti tra Stati membri.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato che, ai sensi del D.Lgs. n.69/2003 e della normativa comunitaria recepita, le contestazioni relative alla regolarità della procedura di riscossione svolta in Italia (in particolare l'assenza della richiesta di assistenza e delle dichiarazioni prescritte dall'art.5) rientrano nella giurisdizione del giudice italiano e possono essere esaminate dalle Commissioni tributarie. La Corte ha ribadito che le doglianze sul merito dell'obbligazione tributaria (esistenza o ammontare del credito nello Stato estero) spettano al giudice dello Stato in cui è sorta l'obbligazione, mentre le irregolarità formali o procedurali dell'esecuzione in Italia sono sindacabili dal giudice nazionale. Pertanto la sentenza di merito che aveva accolto il ricorso della contribuente per carenza dei presupposti formali è stata confermata.
Norme richiamate
D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 69
L'art.5 richiede che la domanda di assistenza contenga specifiche dichiarazioni (titolo esecutivo, avvio della procedura nello Stato richiedente, dichiarazione di non contestazione o volontà di procedere nonostante la contestazione). L'art.6 distingue le contestazioni che devono essere impugnate nello Stato membro richiedente (esistenza/merito del credito) da quelle che riguardano gli atti della procedura esecutiva nello Stato adito (sindacabili in Italia).
D.M. 22 luglio 2005, n. 179
attuativo D.Lgs. n.69/2003
Disposizioni attuative che regolamentano le modalità operative della cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti tra Stati membri.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Normativa italiana sul procedimento di riscossione che si applica, in quanto compatibile, alle procedure di recupero attivate su richiesta di autorità estere; i titoli esecutivi esteri validamente presentati sono equiparati ai ruoli e alle procedure previste dal DPR 602/1973.
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
Richiamato come fonte normativa applicabile in quanto compatibile alle procedure di recupero indicate dal D.Lgs. n.69/2003.
Direttiva 2001/44/CE
recepita dal D.Lgs. n.69/2003
Principi di mutua assistenza in materia di recupero dei crediti tra Stati membri: richiede che l'autorità richiedente attesti determinate condizioni per l'avvio dell'azione di recupero in altro Stato membro.
Direttiva 76/308/CEE
Stabilisce che la domanda di recupero può essere formulata solo se il credito o il titolo non sono contestati nello Stato membro richiedente o se è stata avviata la procedura di recupero nello Stato richiedente e questa non ha portato al pagamento integrale; principio richiamato per i requisiti della richiesta.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U., sent. n.760/2006; Cass. n.19283/2014; Cass. 8931/2018
Costante orientamento secondo cui le contestazioni sul merito del credito estero spettano al giudice dello Stato estero, mentre gli atti di esecuzione e le irregolarità procedurali in Italia sono sindacabili dal giudice italiano; le dichiarazioni richieste nella domanda di assistenza attestano i presupposti per l'esecuzione in Italia.
Massime di principio
- La Commissione tributaria italiana può sindacare la regolarità della procedura di riscossione svolta in Italia su richiesta di un'autorità fiscale estera, in particolare la presenza della richiesta di assistenza e delle dichiarazioni previste dall'art.5 del D.Lgs. n.69/2003.
- Le liti sul merito dell'obbligazione tributaria (esistenza, ammontare, prescrizione del tributo originario) devono essere decise dal giudice dello Stato in cui è sorto il tributo; non possono essere risolte dalle autorità giudiziarie italiane nel merito della pretesa principale estera.
- Se la richiesta di assistenza non contiene le dichiarazioni prescritte (p.es. avvio della procedura nello Stato richiedente, dichiarazione di non contestazione o volontà di procedere comunque), l'azione di recupero in Italia può essere ritenuta irregolare ed essere annullata dal giudice italiano.
- Gli atti di esecuzione forzata posti in essere in Italia dopo la notifica della cartella rientrano nella giurisdizione tributaria italiana e possono essere impugnati davanti alla Commissione Tributaria competente.
- Se il giudice dello Stato richiedente decide a favore dell'autorità estera, la procedura esecutiva in Italia può essere riattivata sulla base della decisione favorevole dell'autorità estera.
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