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Sentenza

Sentenza del 16/07/2019 n. 18996 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica 2008, dell'importo di 423,44 euro, sostenendo che la notificazione effettuata direttamente a mezzo posta fosse giuridicamente inesistente o comunque invalida. Secondo il contribuente, l'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 avrebbe consentito l'uso del servizio postale soltanto tramite un ufficiale della riscossione o altro soggetto abilitato, e non mediante spedizione diretta da parte dell'agente della riscossione. Ha inoltre denunciato il difetto di motivazione della sentenza della CTR di Bologna.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la notificazione diretta a mezzo posta delle cartelle di pagamento da parte dell'agente della riscossione. Ha chiarito che, in tale modalità semplificata, si applicano le norme del servizio postale ordinario e non necessariamente quelle della notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario ai sensi della legge n. 890 del 1982. La notificazione è provata dall'avviso di ricevimento compilato dall'operatore postale e non è richiesta una relata di notifica né, in ogni caso, la comunicazione di avvenuta notifica. La Corte ha escluso l'inesistenza giuridica della notificazione, ha condannato il ricorrente al pagamento di 600 euro per spese processuali, oltre accessori, e ha disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato. È stata invece rigettata la richiesta di condanna per lite temeraria, poiché l'orientamento giurisprudenziale applicato si era consolidato nel corso del giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    Consente agli ufficiali della riscossione di notificare la cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e disciplina la notificazione diretta da parte dell'agente della riscossione.

    La norma è stata interpretata nel senso che l'agente della riscossione può effettuare direttamente la notificazione della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità dell'intervento di un ufficiale giudiziario o di un altro agente notificatore.

  • Legge n. 890 del 1982, art. 14

    La notificazione degli avvisi e degli atti che devono essere notificati al contribuente può essere eseguita a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari.

    La disposizione conferma la possibilità di una notificazione postale diretta degli atti tributari, distinta dalla notificazione a mezzo posta eseguita dall'ufficiale giudiziario.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    Opera come disciplina integrativa per gli aspetti non regolati dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, senza escludere la notificazione diretta semplificata prevista per le cartelle di pagamento.

  • Legge n. 890 del 1982, art. 3

    Non impone, nel caso di notificazione diretta della cartella ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, la redazione della relazione di notificazione prevista per il procedimento ordinario tramite ufficiale giudiziario.

  • Codice di procedura civile, art. 96

    La condanna per responsabilità aggravata e lite temeraria non è stata riconosciuta, poiché la posizione del ricorrente era stata sostenuta in un contesto nel quale l'orientamento giurisprudenziale si era consolidato solo durante il processo.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge è stato ritenuto infondato, poiché la CTR aveva applicato un'interpretazione della disciplina della notificazione conforme alla giurisprudenza di legittimità.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 175 del 23 luglio 2018

    Ha ritenuto costituzionalmente legittima la notificazione diretta delle cartelle prevista dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, considerando sufficiente a garantire la conoscibilità dell'atto l'avviso di ricevimento compilato dall'operatore postale.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento; non è indispensabile l'intervento di un ufficiale giudiziario o di un soggetto notificatore abilitato.
  • La notificazione diretta segue le regole del servizio postale ordinario e non richiede necessariamente una relata di notifica né la comunicazione di avvenuta notifica prevista per altre forme di notificazione.
  • L'avviso di ricevimento, se correttamente compilato dall'operatore postale e sottoscritto dal destinatario o da un consegnatario legittimato, costituisce prova dell'avvenuta consegna.
  • La sola contestazione della mancata relata o dell'assenza della comunicazione di avvenuta notifica, in una notificazione diretta conforme all'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, normalmente non comporta l'inesistenza o l'invalidità della notificazione.
  • Per contestare efficacemente una cartella notificata per posta occorre individuare specifiche irregolarità, come l'assenza o l'inidoneità dell'avviso di ricevimento, la mancata riferibilità dell'atto al destinatario o la violazione delle regole sulla consegna, non essendo sufficiente negare in astratto la possibilità della notificazione diretta.
  • La responsabilità aggravata non consegue automaticamente al rigetto del ricorso: è necessaria una condotta processuale caratterizzata da mala fede o colpa grave, valutata alla luce dell'orientamento giurisprudenziale applicabile.

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