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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37654/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La lite nasce dall’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma dovuta in relazione a un finanziamento concesso a una società e garantito da fideiussione, oltre che collegato a titoli cambiari sottoscritti da altri soggetti. Il debitore garante ha sostenuto, in sintesi, che il finanziamento fosse in realtà accompagnato da un patto verbale di scopo, volto all’estinzione di un debito pregresso, patto che avrebbe richiesto la forma scritta e la cui mancanza avrebbe determinato la nullità del contratto; ha inoltre contestato la correttezza della prova del credito, lamentando che la banca avrebbe dovuto produrre anche gli estratti conto per dimostrare i pagamenti del debitore principale e che dovevano essere ammessi prova testimoniale, presunzioni e interrogatorio formale. Il ricorrente ha poi dedotto l’abusiva concessione di credito e l’inefficacia della fideiussione ex art. 1956 c.c., sostenendo che il finanziamento fosse stato erogato a impresa non solvibile, con pregiudizio per lui quale garante. Da ultimo, ha lamentato l’omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla cambiale e alla sua opponibilità. La Corte d’appello aveva però ritenuto che l’operazione fosse un mutuo con causa finanziaria, che l’eventuale ripianamento di passività fosse una modalità di utilizzo della somma e che il fideiussore, essendo coinvolto nella gestione della società, fosse in grado di conoscere la situazione; aveva inoltre escluso la rilevanza delle doglianze sulla prova del pagamento e sull’approvazione degli estratti conto. In Cassazione il ricorrente ha articolato tredici motivi, sostanzialmente riconducibili a omesso esame di fatti decisivi, violazione delle norme sulla prova del patto di scopo, sull’ammissibilità dei mezzi istruttori, sull’onere della prova del creditore, sulla nullità del contratto per difetto di forma scritta, sull’abusiva concessione di credito e sull’omessa pronuncia in relazione alla cambiale.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi centrati sul presunto patto di scopo, osservando che l’erogazione di somme destinate a ripianare una passività è compatibile con la struttura del mutuo e può operare anche senza uno specifico patto autonomo, sicché la questione non era decisiva ai fini della nullità prospettata. Ha inoltre escluso che la banca dovesse provare, oltre al contratto e alla scadenza, anche gli estratti conto o l’effettivo stato dei pagamenti del debitore principale, ribadendo il principio generale secondo cui, nell’azione di adempimento, il creditore prova il titolo e la scadenza mentre il convenuto prova l’adempimento. Quanto alla censura sull’abusiva concessione di credito, la Corte l’ha dichiarata inammissibile perché non scalfiva la ratio decidendi della sentenza impugnata: il ricorrente non poteva invocare la liberazione ex art. 1956 c.c. poiché era anche consigliere di amministrazione della società debitrice e quindi a conoscenza della situazione patrimoniale. Infine, il motivo sull’omessa pronuncia relativo alla cambiale è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per carenza di interesse, non risultando una firma del ricorrente sul titolo. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è richiamato come parametro del sindacato di legittimità per le denunciate violazioni di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è richiamato per la censura di omessa pronuncia

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    è richiamato per le doglianze di omesso esame di fatti decisivi

  • art. 112 c.p.c.

    impone al giudice di pronunciare su tutta la domanda e su tutte le eccezioni dedotte

  • art. 244 c.p.c.

    è invocato dal ricorrente sulla dedotta ammissibilità della prova testimoniale

  • artt. 228 e 230 c.p.c.

    sono invocati in tema di interrogatorio formale della parte

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiede la specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che il creditore deve provare il titolo e la scadenza, mentre il debitore deve provare l’adempimento

  • art. 2722 c.c.

    è richiamato dal ricorrente per sostenere l’ammissibilità della prova del patto di scopo; la Corte ne esclude la decisività della questione

  • art. 2724 c.c.

    è invocato per l’ammissibilità della prova testimoniale in presenza di principi di prova scritta

  • art. 2729 c.c.

    è richiamato per la prova presuntiva, ma la Corte esclude che la questione sia decisiva

  • art. 117 TUB

    è richiamato in relazione alla dedotta nullità per difetto di forma scritta del patto di scopo; la Corte afferma che l’eventuale modifica del termine di adempimento non incide sulle condizioni economiche del contratto scritte nel contratto-madre

  • art. 1322 c.c.

    è richiamato dal ricorrente per sostenere il difetto di meritevolezza della causa; la Corte non accoglie la censura

  • art. 1325 c.c.

    è richiamato nel motivo sulla validità del contratto di mutuo e del patto di scopo

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    è invocato per dedurre il difetto di motivazione

  • art. 1418 c.c.

    è richiamato dal ricorrente quale norma sulla nullità del contratto

  • art. 1419, comma 2, c.c.

    è menzionato dalla Corte per escludere la propagazione automatica della nullità all’intero negozio in difetto di specifica allegazione

  • art. 1813 c.c.

    è richiamato per la nozione di mutuo e la sua struttura

  • art. 1175 c.c.

    è richiamato nel motivo sull’abusiva concessione di credito e sul dovere di correttezza

  • art. 5 TUB

    è richiamato dal ricorrente in tema di abusiva concessione di credito

  • art. 1956 c.c.

    la Corte afferma che la liberazione del fideiussore non opera nel caso concreto perché il garante era anche amministratore della debitrice e conosceva la situazione economica

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    ha introdotto il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

  • art. 24 Cost.

    è invocato dal ricorrente a sostegno della doglianza sull’onere della prova e sul diritto di difesa

Massime di principio

  • Nell’azione di adempimento il creditore deve provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto e la scadenza dell’obbligazione; l’adempimento costituisce fatto estintivo che deve essere provato dal debitore, e la regola non cambia se il convenuto è un fideiussore.
  • La destinazione di somme mutuate al ripianamento di passività pregresse o all’estinzione di un debito precedente può essere compatibile con la struttura del mutuo e non richiede necessariamente un autonomo patto di scopo scritto, quando l’effetto pratico è realizzato dal meccanismo del finanziamento stesso.
  • La dedotta nullità per difetto di forma scritta di un patto accessorio o di scopo è irrilevante se il patto non è decisivo ai fini della configurazione del contratto o se la causa concreta dell’operazione resta quella tipica del mutuo.
  • Le censure che presuppongono la conoscenza o la prova dello stato dei pagamenti del debitore principale non possono ribaltare il regime ordinario dell’onere probatorio solo perché il convenuto è il fideiussore.
  • La liberazione del fideiussore per concessione abusiva di credito o per violazione dell’art. 1956 c.c. richiede che il garante si trovi nella posizione di terzo ignaro dello stato di insolvenza; se il garante è anche soggetto apicale o amministratore della debitrice e conosce la situazione patrimoniale, la tutela non opera.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non indica con precisione gli atti, i documenti e la sede processuale dei fatti su cui si fonda, oppure se difetta di specificità o di interesse concreto alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneMutuoInadempimentoProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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