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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9195/2022 del 17/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava la condanna per resistenza a pubblico ufficiale sostenendo che l'accompagnamento in ufficio era finalizzato a calmarlo (era ubriaco) e non a procedere all'identificazione; denunciava vizi di motivazione per presunto travisamento del verbale di P.S. del 22/01/2016 e della deposizione dell'Isp. Capo Pecile del 16/01/2019; contestava la qualificazione della sua condotta come violenza impropria e come minaccia idonea a integrare il delitto; e infine impugnava la mancata concessione dell'attenuante comune del ravvedimento operoso (art. 62 n.6 c.p.) per non avere riparato o attenuato le conseguenze del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione della Corte di appello di Trieste che aveva ribadito la condanna di Paolo Sopracasa per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), con pena di quattro mesi di reclusione. La Corte ha ritenuto i motivi in gran parte generici (reiterazione delle doglianze d'appello) e, in parte, manifestamente infondati. Ha precisato che l'accompagnamento in ufficio era giustificato dal rifiuto dell'imputato di esibire i documenti, comportando gli adempimenti procedurali di cui all'art. 349, comma 4, c.p.p., e che la condotta minacciosa era funzionalmente collegata al compimento dell'atto d'ufficio. Ha inoltre osservato che, ai fini del reato di resistenza, non è necessario che la violenza o la minaccia effettivamente impediscano l'atto dell'ufficio, ma solo che siano usate per opporvisi. I rilievi di presunto travisamento probatorio sono stati ritenuti improponibili in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. La richiesta di attenuante del ravvedimento operoso è stata negata poiché non sussisteva un comportamento spontaneo idoneo ad eliminare o attenuare le conseguenze del reato.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Il reato di resistenza a pubblico ufficiale richiede l'uso di violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell'ufficio o del servizio; non è necessario che tale condotta abbia effettivamente impedito l'atto, è sufficiente la finalità oppositiva e la concomitanza temporale con l'atto d'ufficio.

  • art. 99, quarto comma, cod. pen.

    Norma richiamata nella contestazione penale (menzionata nella sentenza), usata come criterio di determinazione di circostanze personali aggravanti/recidiva; dal testo della sentenza non emerge una citazione di frase normativa specifica.

  • art. 349, comma 4, cod. proc. pen.

    L'accompagnamento in ufficio per gli adempimenti identificativi rientra negli atti d'ufficio/procedurali: quando il rifiuto di esibire documenti impone l'esecuzione di tali adempimenti, l'azione di accompagnamento è da qualificare come atto d'ufficio con cui può coesistere la condotta di resistenza.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    In cassazione sono improponibili i motivi diretti a contestare la valutazione del contenuto di atti processuali o prove dibattimentali (presunto travisamento), poiché attengono al merito probatorio e rientrano nella sfera del sindacato di fatto vietato in sede di legittimità.

  • art. 62, n. 6, cod. pen.

    L'attenuante del ravvedimento operoso richiede una condotta successiva al reato, spontanea e idonea ad eliminare o attenuare le conseguenze dannose o pericolose; non è riconoscibile quando l'atto 'riparatorio' non è spontaneo o è influenzato da costrizioni (ad es. arresto) o non è in grado di eliminare le conseguenze del reato.

Massime di principio

  • L'accompagnamento coattivo presso un ufficio di polizia può costituire un atto d'ufficio se è determinato dal rifiuto di esibire documenti e comporta adempimenti procedurali; in tale contesto eventuali condotte minacciose o violente sono valutabili come resistenza.
  • Per integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale non è necessario che l'atto di violenza o la minaccia impediscano concretamente lo svolgimento dell'atto d'ufficio: è sufficiente la volontà di opporsi e la contemporaneità con l'atto stesso.
  • In cassazione non sono ammissibili deduzioni che implichino un sindacato di merito sulla valutazione delle prove o il 'travisamento' dei documenti processuali (art. 606, comma 3, c.p.p.): tali censure devono essere svolte in sede di merito.
  • La concessione dell'attenuante per ravvedimento operoso richiede comportamenti spontanei e concretamente idonei ad eliminare o attenuare gli effetti del reato; scuse o gesti non in grado di eliminare il danno, o determinati da condizioni esterne (arresto, detenzione), non sono sufficienti.
  • Riproporre in cassazione, senza elementi nuovi, le medesime doglianze già esaminate e rigettate in appello può comportare la dichiarazione di genericità e l'inammissibilità del ricorso.

Testo integrale

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