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Sentenza

Sentenza n. 13375/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento per quanto di ragione, della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 329/20/CIR, recante “Approvazione, per gli anni 2019 e 2020, dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta e terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa”, pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 27 novembre 2020, non notificata e di ogni atto al predetto antecedente, conseguente, presupposto o connesso, con particolare riguardo, ove occorrer possa alla delibera 71/20/CIR, di consultazione pubblica, nonché alle delibere 425/16/CONS; 179/10/CONS; 180/10/CONS, 90/18/CIR, 33/17/CIR e 101/19/CIR qualora possano essere intese come atti presupposti tali da legittimare i prezzi che qui si contestano;

Giustizia amministrativa202101273

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera AGCOM n. 329/20/CIR, di approvazione per gli anni 2019 e 2020 dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta e terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, limitatamente ai corrispettivi per i kit di interconnessione TDM e per i kit reverse

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato i prezzi approvati dall'AGCOM per i kit di interconnessione TDM e per i kit reverse. Ha dedotto la violazione degli artt. 3, 11, 13, 46, 47 e 50 del d.lgs. n. 259/2003 e del principio di orientamento al costo effettivo ed efficiente, nonché illogicità, irragionevolezza, difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà e violazione dei canoni di predicibilità regolamentare e certezza giuridica. Quanto ai kit TDM, ha sostenuto che il canone fosse sovrastimato perché riferito a infrastrutture ormai in via di dismissione e quasi interamente ammortizzate; ha invocato il benchmark europeo, asseritamente indicativo di prezzi medi assai inferiori, e ha censurato il richiamo dell'AGCOM al caso belga. Ha inoltre dedotto l'irrilevanza, per il biennio 2019-2020, della tariffa unica massima di terminazione europea, entrata in vigore il 31 dicembre 2020. Quanto ai kit reverse, ha contestato l'utilizzo di una metodologia fondata su un mix di traffico TDM e IP, sostenendo che dovessero essere considerati soltanto i costi della tecnologia IP; ha censurato l'esclusione dal computo dei costi e dei volumi relativi alle chiamate sulla rete mobile di Telecom Italia, l'inclusione dei costi commerciali e gestionali e la presunta sovrastima del numero e dei costi dei kit reverse TDM. La ricorrente ha infine contestato l'utilizzabilità, nel presente giudizio, della verificazione svolta in un precedente processo relativo a un'annualità diversa.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto utilizzabili le risultanze della verificazione svolta nel precedente giudizio, poiché riferite alla medesima architettura metodologica del modello top-down su base CORE e acquisite nel contraddittorio, anche se relative a dati contabili di annualità diverse. Ha escluso la necessità di una nuova verificazione in applicazione dei principi di economia processuale e non dispersione dei mezzi istruttori. Nel merito, ha qualificato le determinazioni tariffarie dell'AGCOM come espressione di elevata discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto per manifesta illogicità, travisamento, inattendibilità o difetto di istruttoria. Ha ritenuto ragionevole il mantenimento del canone TDM, perché la riduzione dei volumi e del numero dei kit attivi comportava una sostanziale stabilità del costo unitario; inoltre, i dati CORE prevedevano criteri analitici per ammortamenti, vita utile e valore residuo. Il meccanismo di migrazione amministrativa era idoneo a evitare che Telecom traesse vantaggio dal ritardo nella transizione verso l'IP e a incentivare lo switch-off della tecnologia TDM. Il benchmark europeo è stato ritenuto metodologicamente disomogeneo e quindi non decisivo; il dato belga è stato legittimamente utilizzato soltanto come elemento di riscontro della plausibilità della tariffa italiana, non come parametro vincolante. La tariffa unica massima europea, efficace dal 31 dicembre 2020, non produceva effetti retroattivi sui costi storici rilevanti per il biennio controverso. Quanto ai kit reverse, il modello tariffario misto TDM/IP è stato ritenuto coerente con la neutralità tecnologica e con la situazione di transizione ancora incompleta, mentre la valorizzazione esclusiva dei costi IP avrebbe potuto disincentivare la migrazione. È stata ritenuta corretta l'esclusione dei costi e volumi relativi alla rete mobile di Telecom, poiché non implicavano costi esterni per l'acquisto di kit reverse, così come l'esclusione di un mark-up per i costi di struttura e l'inclusione, in misura contenuta e non duplicativa, dei costi commerciali specifici. Non è stata dimostrata la sovrastima dei kit reverse TDM, poiché i costi risultavano compresi nel range ritenuto ammissibile dai verificatori. Le spese sono state compensate tra le parti per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • artt. 3, 11, 13, 46, 47 e 50 d.lgs. 259/2003

    "principio di orientamento al costo effettivo ed efficiente"

    Il modello tariffario dei servizi regolati deve fondarsi sui costi effettivi ed efficienti, secondo la metodologia regolatoria applicata dall'AGCOM e verificabile dal giudice nei limiti propri del sindacato sulla discrezionalità tecnica.

  • Codice europeo delle comunicazioni elettroniche

    "tariffa unica massima di terminazione europea"

    La tariffa unica massima europea, efficace dal 31 dicembre 2020, opera pro futuro e non incide retroattivamente sulla verifica dei costi storicamente sostenuti per il biennio 2019-2020.

  • delibera AGCOM n. 52/15/CIR

    "migrazione amministrativa"

    Il meccanismo di riduzione progressiva dei costi TDM, fino all'azzeramento in caso di ritardi imputabili all'incumbent, tutela gli operatori alternativi e incentiva la migrazione verso la tecnologia IP.

  • delibera AGCOM n. 668/13/CONS

    È richiamata dalla ricorrente quale fonte del principio di efficienza e del ruolo della tecnologia IP come riferimento, ma il giudice ritiene compatibile con tale principio la valorizzazione della tecnologia TDM ancora effettivamente utilizzata.

  • delibera AGCOM n. 425/16/CONS

    La cessazione della regolazione del servizio di transito incide sulla valutazione dell'inclusione dei costi commerciali nella tariffa dei kit reverse, senza determinare una duplicazione sostanziale dei costi.

Massime di principio

  • Le determinazioni tariffarie di un'autorità indipendente fondate su valutazioni economiche e tecniche sono sindacabili dal giudice amministrativo nei soli limiti della ragionevolezza, attendibilità e coerenza dell'istruttoria, senza possibilità di sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione; il sindacato può rilevare soltanto macroscopica illogicità, travisamento, inattendibilità o difetto di istruttoria.
  • Una verificazione svolta in un precedente giudizio può essere utilizzata anche in una controversia relativa a un'annualità diversa quando essa abbia accertato la coerenza della metodologia regolatoria e non soltanto dati contabili contingenti, purché la parte abbia potuto interloquire sulle risultanze nel rispetto del contraddittorio.
  • In un modello di regolazione orientato ai costi effettivi ed efficienti, la stabilità del canone unitario di apparati tecnologici in progressiva dismissione non è di per sé illegittima quando la riduzione dei volumi e dei cespiti attivi comporti una proporzionale riduzione dei costi complessivi e i dati contabili siano fondati su criteri analitici di ammortamento e valore residuo.
  • Un benchmark internazionale fondato su dati tecnologicamente e regolatoriamente eterogenei, caratterizzato da elevata dispersione e da mera comparazione nominale, non costituisce parametro decisivo per dimostrare l'inefficienza di una tariffa regolata; il dato di un singolo Paese può essere valorizzato soltanto come elemento di riscontro della plausibilità, non come parametro vincolante.
  • Durante una fase di transizione tecnologica incompleta, una tariffa unica per un servizio erogato mediante tecnologie TDM e IP può legittimamente valorizzare entrambe le tecnologie in applicazione della neutralità tecnologica e dell'orientamento ai costi effettivamente sostenuti; la considerazione esclusiva della tecnologia più evoluta può disincentivare la migrazione e trasferire sull'incumbent i costi della tecnologia ancora utilizzata.
  • Una disciplina tariffaria sopravvenuta, efficace per il futuro, non incide retroattivamente sulla verifica della legittimità di corrispettivi determinati per annualità precedenti secondo i costi storici e la disciplina allora applicabile.

Come è indicizzato

MaterieComunicazioni elettroniche e media (AGCOM)Istruttoria processuale
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

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