Cassazione Penale, Sentenza n. 25036/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato la richiesta di detenzione domiciliare speciale proposta da un detenuto padre di tre bambini minori, rimasti affidati alla nonna paterna dopo il decesso della madre. Il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, denuncia violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 47-quinquies ord. pen. Secondo la difesa, il giudice di sorveglianza avrebbe fondato il diniego su presupposti fattuali e giuridici errati: avrebbe ritenuto positiva l'attuale sistemazione dei minori presso la nonna, nonostante le relazioni dei servizi sociali attestassero difficoltà e bisogno di sostegno; avrebbe inoltre valorizzato un preteso profilo di pericolosità del ricorrente senza svolgere un adeguato bilanciamento tra le esigenze dei figli e quelle di sicurezza sociale. Si deduce anche il travisamento delle relazioni dei servizi sociali e l'omessa considerazione del fatto che il ricongiungimento con il padre, nel territorio di appartenenza, sarebbe stato più favorevole al benessere dei minori.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha osservato che il ricorso si confrontava solo parzialmente con il materiale istruttorio, trascurando ulteriori relazioni acquisite dal Tribunale (UEPE e servizi sociali di Napoli, Bologna e altri territori). Ha quindi ritenuto corretto il giudizio di merito del Tribunale di sorveglianza, che, alla luce della complessiva documentazione, aveva effettuato il necessario bilanciamento previsto dall'art. 47-quinquies ord. pen., valutando da un lato l'interesse superiore dei minori, dall'altro la persistenza di un concreto profilo di pericolosità del condannato. In particolare, il giudice di merito aveva considerato stabile e serena l'attuale collocazione dei bambini presso la nonna paterna, l'idoneità dell'ambiente, il supporto fornito dalla nonna, il disagio della figlia maggiore ma senza criticità tali da imporre un mutamento di collocazione, nonché il fatto che un nuovo trasferimento avrebbe comportato destabilizzazione. Quanto alla pericolosità, erano stati valorizzati la gravità dei reati, la commissione di ulteriori reati dopo il trasferimento, e l'inizio solo embrionale del percorso di revisione critica. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
norma invocata come motivo di ricorso per dedurre erronea applicazione della legge penale o processuale penale
art. 47-quinquies ord. pen.
disciplina la detenzione domiciliare speciale; richiede il bilanciamento tra interesse del minore e esigenze di sicurezza, con verifica dell'assenza di concreto pericolo di recidiva e dell'effettivo interesse del minore alla convivenza con il genitore
art. 47-quinquies, comma 7, ord. pen.
«e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre»
inciso dichiarato costituzionalmente illegittimo; la sua espunzione consente l'accesso del padre alla misura anche quando vi siano terzi idonei ad accudire i minori
art. 47-quinquies, comma 3, ord. pen.
richiamato per sottolineare il controllo in corso di esecuzione sulla rispondenza della misura all'interesse dei minori
art. 47-quinquies, comma 5, ord. pen.
richiamato come ulteriore presidio di verifica dell'effettiva tutela dei minori durante l'esecuzione
art. 3 Cost.
parametro costituzionale richiamato dalla Corte costituzionale per censurare l'inciso discriminatorio espunto
art. 30 Cost.
parametro costituzionale relativo alla tutela dei figli e dei rapporti familiari, usato per giustificare l'illegittimità dell'inciso
art. 31, secondo comma, Cost.
richiamato per fondare la speciale protezione della maternità e la legittimità di misure calibrate sulla madre
art. 117, primo comma, Cost.
richiamato in relazione alla rilevanza delle convenzioni internazionali nel giudizio di costituzionalità
art. 8 CEDU
invocato nel ragionamento sulla tutela della vita familiare
art. 14 CEDU
invocato nel ragionamento sul divieto di discriminazione nel godimento della vita familiare
art. 4, paragrafo 2, Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna
richiamato per affermare che le misure speciali a tutela della maternità non hanno carattere discriminatorio
art. 52 d.lgs. 196/2003
richiamato per l'anonimizzazione dei dati personali nel caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- In materia di detenzione domiciliare speciale, il giudice di sorveglianza deve compiere un accertamento concreto e attuale su due profili: l'assenza di un concreto pericolo di recidiva del condannato e la rispondenza del ripristino della convivenza all'effettivo interesse superiore dei minori.
- Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'inciso che subordinava la misura all'assenza di alternative di affidamento, il padre condannato può essere ammesso alla detenzione domiciliare speciale anche se vi sono terze persone idonee ad occuparsi dei figli; resta però fermo il vaglio giudiziale sull'interesse dei minori e sulla non strumentalità della richiesta.
- Il bilanciamento tra interesse del minore alla relazione genitoriale e interesse pubblico all'esecuzione della pena deve essere motivato in modo puntuale, tenendo conto della situazione familiare attuale, dell'eventuale stabilità della collocazione già in atto e degli effetti concreti di un trasferimento dei minori.
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura di singole relazioni dei servizi sociali se non si confronta con l'intero compendio istruttorio valutato dal tribunale di sorveglianza.
- La valutazione della pericolosità del condannato può legittimamente fondarsi sulla gravità dei reati ostativi, su eventuali reati successivi commessi dal medesimo soggetto e sulla fase ancora iniziale del percorso trattamentale o di revisione critica.
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