Cassazione Civile, Ordinanza n. 32140/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina da una domanda proposta da un medico c.d. "gettonato" per ottenere la regolarizzazione della propria posizione previdenziale e/o il risarcimento dei danni derivanti dall'omissione contributiva riferita agli anni 1981-1997, sul presupposto che il rapporto di lavoro fosse subordinato e fosse poi proseguito senza soluzione di continuità dal 2 gennaio 1998 prima a termine e poi a tempo indeterminato. La Corte d'appello aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario; la Cassazione, con precedente sentenza n. 16994/2019, aveva confermato tale soluzione. L'Università proponeva quindi revocazione ex art. 391-bis c.p.c. deducendo errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte di cassazione avesse erroneamente presupposto che l'omissione contributiva si fosse protratta oltre il giugno 1998 e avesse quindi trattato come illecito permanente una condotta che, secondo la ricorrente, era cessata nel 1997, con versamento dei contributi dal 2.1.1998 in poi. La censura mirava a far emergere un errore percettivo decisivo sul fatto temporale dell'omissione contributiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il dedotto errore non integrasse un errore di fatto revocatorio, perché non si trattava di una svista materiale o percettiva su un fatto storico, ma della contestazione dell'apprezzamento compiuto dalla precedente decisione. Inoltre, il profilo temporale dell'omissione contributiva era stato preso in considerazione dalla Corte ed era comunque questione controversa, circostanza che esclude la revocazione. Conseguentemente, l'Università è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità in favore del controricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
prevede la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione nei casi consentiti dalla legge.
art. 395, n. 4, c.p.c.
l'errore di fatto revocatorio deve consistere in una svista percettiva su un fatto storico, decisiva, non controversa e immediatamente rilevabile; non può riguardare l'apprezzamento del fatto o la valutazione giuridica.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
in caso di rigetto o inammissibilità, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
individua il contributo unificato dovuto per il ricorso, richiamato ai fini del raddoppio.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando la sentenza sia fondata sulla percezione errata dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto storico, con caratteri di immediatezza, obiettività e decisività.
- Non è configurabile errore di fatto revocatorio quando la doglianza investe l'apprezzamento del fatto, la valutazione delle risultanze processuali o la scelta del criterio giuridico di qualificazione della fattispecie.
- La revocazione non può essere utilizzata per riproporre sotto la veste dell'errore di fatto una contestazione su un punto che la Corte abbia già esaminato e risolto, soprattutto se il fatto dedotto è stato oggetto di discussione tra le parti.
- Il presupposto della non controversia del fatto è essenziale: se il dato storico è stato dibattuto nel giudizio di legittimità, la revocazione è preclusa.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente può essere condannata alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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