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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18059/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comproprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di scioglimento della comunione relativa a più immobili siti in Pietracamela, Teramo e Tortoreto Lido. In primo grado il tribunale ha dichiarato sciolta la comunione tra le parti e ha assegnato un bene a ciascuno secondo il progetto del consulente tecnico d'ufficio, escludendo dall'asse un immobile di Tortoreto Lido perché già definito con giudicato in altro processo, ritenendo inoltre che l'appartamento di Teramo non fosse escluso dalla comunione ordinaria e che i beni di Pietracamela non fossero stati provati come di proprietà esclusiva di uno solo dei condividenti. In appello il soccombente principale ha contestato l'inclusione dei beni di Pietracamela e dell'appartamento di Teramo nella comunione, l'esclusione dell'immobile di Tortoreto Lido e l'attendibilità della consulenza tecnica e dei progetti divisionali; la controparte ha impugnato incidentalmente la regolazione delle spese. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, vizi di motivazione sulla ricostruzione della comunione e sulla mancata considerazione del valore dell'immobile di Tortoreto Lido; con il secondo motivo ha censurato l'adesione del giudice d'appello alla consulenza tecnica d'ufficio e al progetto divisionale, lamentando motivazione insufficiente o omessa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi fossero formulati secondo il previgente paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (insufficiente, errata o contraddittoria motivazione), non più applicabile ratione temporis, essendo oggi denunciabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti. Ha inoltre rilevato che il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non era comunque proponibile perché la sentenza d'appello era conforme alla decisione di primo grado, con conseguente preclusione ex art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c. La censura sull'immobile di Tortoreto Lido è stata ritenuta comunque inammissibile perché il giudice d'appello aveva correttamente rilevato che la relativa controversia era già stata definita con sentenza passata in giudicato. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna alle spese, applicazione della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La censura di motivazione è ammissibile solo come omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; non è più consentito dedurre insufficienza, erroneità o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    Quando la sentenza d'appello è fondata sulle stesse ragioni di fatto della decisione di primo grado, non è proponibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Nel procedimento accelerato, la definizione conforme alla proposta comporta l'applicazione delle conseguenze previste per la responsabilità aggravata.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte applica le condanne pecuniarie previste per la responsabilità aggravata, richiamando la funzione di contrasto all'abuso del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    Sussistendo i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002

    È il parametro di riferimento per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è oggi limitato all'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; non sono più consentite censure di semplice insufficienza, contraddittorietà o erroneità della motivazione.
  • La preclusione del cd. doppio conforme impedisce di proporre il motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. quando la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado sulle medesime ragioni di fatto.
  • La contestazione di una consulenza tecnica d'ufficio o di un progetto divisionale non può essere veicolata in cassazione come critica alla sufficienza della motivazione, ma deve confrontarsi con i limiti del sindacato di legittimità.
  • Il giudicato formatosi su una controversia relativa a uno specifico bene impedisce di rimetterne in discussione la collocazione nell'asse o la sua valutazione nel successivo giudizio di divisione.
  • Nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, la conferma della proposta può fondare condanne per responsabilità aggravata e l'ulteriore contributo unificato, a tutela dell'abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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