Ordinanza n. 26/2026 - Perugia, Sezione 1
per la correzione della sentenza n. -OMISSIS-, pronunciata da questa Sezione sul ricorso n.r.g. 319 del 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Umbria che aveva rigettato il ricorso contro il diniego comunale di permesso di costruire in accertamento di conformità e i relativi atti procedimentali
Esito
Favorevole al resistente (controparti processuali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte privata ha proposto istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 86 c.p.a. in relazione alla sentenza che aveva definito il giudizio avente ad oggetto il diniego definitivo di un permesso di costruire in accertamento di conformità, il preavviso di rigetto e, con motivi aggiunti, il diniego relativo a un’istanza di sanatoria edilizia, nonché le questioni concernenti il silenzio-assenso e la possibilità di una sanatoria parziale. L’istanza di correzione non è stata notificata alle controparti costituite prima del deposito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l’istanza di correzione di errore materiale, rilevando che, quando non vi sia il consenso di entrambe le parti, l’art. 86 c.p.a. presuppone la previa instaurazione del contraddittorio mediante notificazione dell’istanza alle controparti già costituite, presso il domicilio eletto, prima del deposito. La mancata notificazione determina l’inammissibilità dell’istanza, ferma la possibilità di riproporla dopo aver regolarmente instaurato il contraddittorio. Non sono state liquidate spese.
Norme richiamate
art. 86 c.p.a.
sull’istanza di correzione di errore materiale, nell’ipotesi in cui non vi sia consenso di entrambe le parti, si provveda con ordinanza in camera di consiglio
La disposizione presuppone la previa instaurazione del contraddittorio; l’istanza deve essere notificata alle controparti costituite prima del deposito, a pena di inammissibilità, salva la possibilità di riproporla.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale fondamento del preavviso di rigetto oggetto del giudizio definito dalla sentenza cui si riferiva l’istanza di correzione.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
Richiamato quale fondamento dell’istanza di accertamento di conformità esaminata nel giudizio definito dalla sentenza oggetto dell’istanza di correzione.
Massime di principio
- L’istanza di correzione di errore materiale della sentenza, quando non sia accompagnata dal consenso di tutte le parti, deve essere previamente notificata alle controparti già costituite presso il domicilio eletto e soltanto successivamente depositata; la violazione di tale onere processuale comporta l’inammissibilità dell’istanza.
- L’istanza di correzione dichiarata inammissibile per mancata instaurazione del contraddittorio può essere riproposta dopo la regolare notificazione alle controparti.
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