Cassazione Civile, Ordinanza n. 28432/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per il recupero di somme indicate come dovute, ma non versate, in una dichiarazione integrativa presentata ai fini della definizione ex art. 9 della L. n. 289 del 2000. Il contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo di aver commesso un errore formale nella dichiarazione e di averlo corretto mediante una dichiarazione in rettifica; la CTP aveva accolto il ricorso e la CTR del Lazio aveva respinto l'appello dell'Amministrazione finanziaria. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma nel testo disponibile non è indicato nel dettaglio il contenuto del motivo, essendo la Corte pervenuta a una decisione di inammissibilità per tardività del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto oltre il termine di legge. La sentenza d'appello era stata pubblicata il 14 maggio 2014 e, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, il termine ultimo per ricorrere scadeva il 29 giugno 2015; il ricorso è stato invece notificato per la prima volta il 3 settembre 2015. La successiva notifica, tentata al difensore della parte appellata, non è andata a buon fine e il rinnovo della notificazione è avvenuto soltanto il 7 marzo 2016, quindi senza tempestiva ripresa del procedimento notificatorio. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata per la mancata difesa dell'intimata. La Corte ha inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, perché la ricorrente è un'Amministrazione dello Stato esonerata dal contributo unificato.
Norme richiamate
art. 9 L. n. 289 del 2000
richiamato come base della definizione agevolata cui era riferita la dichiarazione integrativa da cui originava il recupero delle somme
L. n. 742 del 1969
applicata per calcolare la sospensione dei termini processuali e, quindi, la scadenza del termine per ricorrere per cassazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
ritenuto non dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato esonerata dal contributo
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato solo quale parametro del contributo unificato cui si riferisce l'ulteriore importo
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014
citata a sostegno dell'esclusione dell'ulteriore importo per l'Amministrazione dello Stato
Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016
citata a sostegno dell'esclusione dell'ulteriore importo per l'Amministrazione dello Stato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando risulta notificato oltre il termine perentorio applicabile, computato tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali.
- Se la notificazione del ricorso non va a buon fine, la parte ricorrente deve riprendere tempestivamente il procedimento notificatorio; il rinnovo eseguito solo dopo un lungo intervallo non salva la tempestività del ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso e di mancata difesa dell'intimato, la Corte può non provvedere sulle spese.
- L'Amministrazione dello Stato esonerata dal contributo unificato non è tenuta al versamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
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