Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28432/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per il recupero di somme indicate come dovute, ma non versate, in una dichiarazione integrativa presentata ai fini della definizione ex art. 9 della L. n. 289 del 2000. Il contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo di aver commesso un errore formale nella dichiarazione e di averlo corretto mediante una dichiarazione in rettifica; la CTP aveva accolto il ricorso e la CTR del Lazio aveva respinto l'appello dell'Amministrazione finanziaria. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma nel testo disponibile non è indicato nel dettaglio il contenuto del motivo, essendo la Corte pervenuta a una decisione di inammissibilità per tardività del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto oltre il termine di legge. La sentenza d'appello era stata pubblicata il 14 maggio 2014 e, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, il termine ultimo per ricorrere scadeva il 29 giugno 2015; il ricorso è stato invece notificato per la prima volta il 3 settembre 2015. La successiva notifica, tentata al difensore della parte appellata, non è andata a buon fine e il rinnovo della notificazione è avvenuto soltanto il 7 marzo 2016, quindi senza tempestiva ripresa del procedimento notificatorio. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata per la mancata difesa dell'intimata. La Corte ha inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, perché la ricorrente è un'Amministrazione dello Stato esonerata dal contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 9 L. n. 289 del 2000

    richiamato come base della definizione agevolata cui era riferita la dichiarazione integrativa da cui originava il recupero delle somme

  • L. n. 742 del 1969

    applicata per calcolare la sospensione dei termini processuali e, quindi, la scadenza del termine per ricorrere per cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    ritenuto non dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato esonerata dal contributo

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato solo quale parametro del contributo unificato cui si riferisce l'ulteriore importo

  • Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014

    citata a sostegno dell'esclusione dell'ulteriore importo per l'Amministrazione dello Stato

  • Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016

    citata a sostegno dell'esclusione dell'ulteriore importo per l'Amministrazione dello Stato

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando risulta notificato oltre il termine perentorio applicabile, computato tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali.
  • Se la notificazione del ricorso non va a buon fine, la parte ricorrente deve riprendere tempestivamente il procedimento notificatorio; il rinnovo eseguito solo dopo un lungo intervallo non salva la tempestività del ricorso.
  • In caso di inammissibilità del ricorso e di mancata difesa dell'intimato, la Corte può non provvedere sulle spese.
  • L'Amministrazione dello Stato esonerata dal contributo unificato non è tenuta al versamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.