Sentenza n. 297/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della nota datata 09/04/2025, prot. 1335, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Sant’Angelo del Pesco, avente ad oggetto la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza presentata dalla Encema Costruzioni Generali srl (di seguito anche solo “Encema”) in data 24.02.2025, protocollata al n. 693, diretta all’assegnazione dei lotti numeri 13, 14 e 18 in diritto di superficie in zona artigianale P.I.P. del medesimo Comune; -del provvedimento datato 22/04/2025 a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Sant’Angelo del Pesco, avente ad oggetto la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento delle osservazioni presentate dalla Encema Costruzioni Generali srl ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990, nonché il definitivo diniego dell’istanza presentata dalla Encema Costruzioni Generali srl (di segui-to anche solo “Encema”) in data 24.02.2025, protocollata al n. 693, diretta all’assegnazione dei lotti numeri 13, 14 e 18 in diritto di superficie in zona artigianale P.I.P. del medesimo Comune; nonché di ogni altro atto amministrativo prodromico ovvero consequenziale, e comunque connesso, ai suddetti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla società ricorrente il 23.4.2026: - del provvedimento del Comune di Sant’Angelo del Pesco prot. nr. 1231/PROT del 27/03/2026, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica, avente ad oggetto il differimento dell’ostensione dei documenti amministrativi richiesti con istanza di accesso presentata dall’Avv. D’Alicandro nell’interesse di Encema Costruzioni Generali s.r.l. in data 02/12/2025 e trasmessa via PEC in data 03/12/2025, assunta al prot. comunale n. 4624; - di ogni altro atto amministrativo presupposto, prodromico, consequenziale e comunque connesso al predetto provvedimento; - e per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Sant’Angelo del Pesco sull’istanza di accesso del 02/12/2025 nel periodo intercorrente tra la scadenza del termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza (03/01/2026) e l’adozione del provvedimento di differimento del 27.03.2026; - e per la condanna del Comune di Sant’Angelo del Pesco ad esibire e trasmettere, entro il termine che l’Ecc.mo Tribunale vorrà fissare, i documenti oggetto dell’istanza di accesso del 02/12/2025, nelle modalità di cui all’art. 116, comma 4, c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: motivi aggiunti contro il provvedimento di differimento dell'accesso documentale e contro il silenzio serbato sull'istanza di accesso relativa ai procedimenti di assegnazione di altri lotti dell'area P.I.P.
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato il diniego comunale all'assegnazione dei lotti P.I.P. nn. 13, 14 e 18, deducendo violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per mancato riscontro alle osservazioni, eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento, disparità di trattamento e illogicità della motivazione, violazione della legge n. 865/1971, nonché violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 6-bis l. 241/1990, dell'art. 16 d.lgs. 36/2023 e dell'art. 7 d.P.R. n. 62/2013 per asserito conflitto di interessi del RUP. Era stata inoltre proposta domanda risarcitoria. Con motivi aggiunti, la società ha impugnato il differimento dell'accesso disposto dal Comune il 27 marzo 2026, ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento maturato tra la scadenza del termine di trenta giorni e l'adozione del differimento, nonché la condanna all'esibizione dei documenti relativi alle assegnazioni di altri lotti P.I.P., richiesti per verificare una possibile disparità di trattamento. Il Comune ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità dei motivi aggiunti per mancata notificazione ai controinteressati.
La decisione
Il TAR ha definito immediatamente, con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., la sola controversia introdotta con i motivi aggiunti, dichiarandola inammissibile per mancata notificazione ad almeno uno dei controinteressati. La richiesta di accesso riguardava documenti relativi a procedimenti conclusi con l'assegnazione di lotti ad altri soggetti, indicati dalla stessa ricorrente quali beneficiari degli atti dei quali chiedeva l'ostensione. Il Collegio ha ritenuto applicabile anche al rito speciale sull'accesso l'art. 41, comma 2, c.p.a., che impone la notificazione del ricorso, oltre che all'amministrazione autrice dell'atto, ad almeno uno dei controinteressati. La notificazione a un controinteressato è stata qualificata come condizione di ammissibilità e adempimento preliminare essenziale, non sanabile neppure mediante notificazione per pubblici proclami, comunque non richiesta. Nel caso concreto, i controinteressati erano individuabili e la loro posizione era emersa già nel procedimento amministrativo, poiché il Comune li aveva informati dell'istanza di accesso e invitati a esprimersi ai sensi dell'art. 3 d.P.R. n. 184/2006. Il ricorso per motivi aggiunti, notificato soltanto al Comune, è stato quindi dichiarato inammissibile. Il ricorso introduttivo è rimasto pendente e la relativa trattazione di merito è stata fissata al 18 novembre 2026. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti; il TAR lo ha applicato alla decisione sui motivi aggiunti.
i ricorsi giurisdizionali contro gli atti della pubblica amministrazione devono essere notificati, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto lesivo, oltre che all’amministrazione che ha adottato l’atto anche “ad almeno uno dei controinteressati”
La notificazione ad almeno un controinteressato costituisce condizione di ammissibilità del ricorso ed è applicabile anche al rito speciale in materia di accesso.
Disciplina il rito speciale per le controversie in materia di accesso; il TAR ha ritenuto che tale rito non escluda l'applicazione della regola generale sulla notificazione ai controinteressati.
Rileva per la partecipazione dei controinteressati al procedimento di accesso, essendo stati informati dell'istanza e invitati a esprimere il proprio parere.
È stato richiamato dal Comune per eccepire l'erronea proposizione dei motivi aggiunti, ma la sentenza ha deciso l'inammissibilità per mancata notificazione ai controinteressati.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso contro il diniego, il silenzio o il differimento dell'accesso documentale, l'art. 41, comma 2, c.p.a. si applica anche al rito speciale previsto dall'art. 116 c.p.a.; pertanto il ricorso deve essere notificato, oltre che all'amministrazione, ad almeno uno dei controinteressati individuabili.
- La mancata notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati costituisce causa di inammissibilità e non è sanabile mediante la richiesta di notificazione per pubblici proclami.
- Quando l'amministrazione abbia individuato controinteressati già nella fase procedimentale di accesso e li abbia informati dell'istanza, il richiedente che impugni il diniego, il silenzio o il differimento è tenuto a notificare il ricorso ad almeno uno di essi.
- L'onere di notificazione ai controinteressati grava sul richiedente quando questi siano concretamente individuabili, anche attraverso la documentazione richiesta e le indicazioni contenute nella stessa istanza di accesso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 893/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 894/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 1558/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 1559/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 1561/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 1562/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →