Sentenza del 30/01/2018 n. 393 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Trust di famiglia autodichiarato - Imposta sulle donazioni - Applicabilità - Aliquota e franchigie - Riferimento ai beneficiari attuali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la tassazione di un trust familiare autodichiarato, istituito con beneficiari attuali individuati nel coniuge e nei figli. Si discuteva se l'imposta dovesse essere determinata considerando anche la possibile attribuzione futura dei beni alla discendenza ulteriore, prevista per l'ipotesi di premorienza o estinzione della discendenza immediata, oppure se dovessero rilevare esclusivamente i beneficiari attuali.
La decisione
È stata ritenuta applicabile l'imposta sulle donazioni con aliquota del 4% e le franchigie previste per i trasferimenti in favore del coniuge e dei figli. La previsione eventuale a favore della discendenza ulteriore non incide sulla tassazione dell'atto attuale, perché l'imposta deve essere determinata in base ai beneficiari attuali. Un'eventuale diversa imposta o integrazione potrà trovare applicazione soltanto se e quando si verificherà una situazione futura concretamente soggetta a diversa imposizione.
Norme richiamate
Imposta sulle donazioni
Aliquota del 4% e franchigie per trasferimenti in favore del coniuge e dei figli
Nel trust autodichiarato con beneficiari attuali costituiti dal coniuge e dai figli, la tassazione deve essere applicata secondo il regime previsto per tali beneficiari, senza attribuire rilievo a beneficiari meramente eventuali o futuri.
Massime di principio
- Nella tassazione di un atto attuale occorre fare riferimento ai beneficiari attualmente individuati e non a soggetti futuri indicati solo in via eventuale o subordinata.
- La previsione di beneficiari ulteriori, destinati a subentrare soltanto in caso di eventi futuri come premorienza o estinzione della discendenza, non modifica automaticamente aliquota e franchigie applicabili all'atto originario.
- Eventuali variazioni fiscali potranno essere valutate successivamente, quando si verificherà concretamente l'evento futuro e il trasferimento a favore dei diversi beneficiari.
- Nei trust familiari è quindi essenziale distinguere tra beneficiari attuali, che determinano la tassazione iniziale, e beneficiari eventuali, rilevanti solo al verificarsi della condizione prevista.
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