Cassazione Penale, Sentenza n. 2997/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello de L'Aquila del 12/03/2024 che ha riformato l'assoluzione del Tribunale di Pescara e ha condannato Mauro Pingiotti per il reato di false dichiarazioni in istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata il 18/02/2020. Il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) vizio di motivazione e manifesta illogicità per presunto travisamento dei fatti riguardo all'annualità dei redditi attestati (sostiene che la dichiarazione riguardasse il 2019 e non il 2018); 2) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte d'appello secondo cui l'istanza del 18/02/2020 si riferiva ai redditi percepiti nel 2018 (redditi dichiarati nell'anno 2019) ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 115/2002. L'Agenzia delle Entrate ha accertato un reddito familiare di € 16.275,29 per il 2018, di cui € 6.001,78 spettanti all'imputato, mentre nella dichiarazione l'imputato aveva attestato di non aver percepito redditi. Il primo motivo non ha dimostrato l'errore asserito. La mancata concessione delle attenuanti generiche è stata ritenuta implicitamente motivata dalla gravità della totale falsità dell'attestazione; la pena è stata irrogata al minimo edittale con aumento di un mese per l'aggravante consistente nell'aver ottenuto il patrocinio a spese dello Stato. La richiesta della sospensione condizionale è stata negata in presenza di condizioni ostative emerse dal casellario, ai sensi dell'art. 164 cod. pen. La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. non è stata applicata perché la difesa non ha documentato né dedotto nei gradi di merito i presupposti per la sua applicazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Norma che sanziona le false dichiarazioni nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la condotta contestata è stata ritenuta integrativa del reato in base all'accertamento della discrepanza tra redditi effettivi e quanto autocertificato
art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Stabilisce quale annualità reddituale debba essere considerata ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: si prende l'ultima dichiarazione per la quale è decorso il termine di presentazione al momento del deposito dell'istanza; pertanto l'istanza del 18/02/2020 riguarda i redditi 2018
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ricordato che la sua applicazione richiede che la difesa ne abbia dedotto e documentato i presupposti nei gradi di merito, altrimenti non può essere valutata in cassazione
art. 133 cod. pen.
Regola le attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che l'assenza di applicazione sia implicitamente motivata dalla gravità e dalla totale falsità della dichiarazione, e che il giudice può basare la decisione su uno degli elementi rilevanti ai sensi dell'articolo
art. 164, comma 2, n. 1) cod. pen.
art. 164, comma 2, n. 1) cod. pen.
Individua condizioni ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena; la Corte ha rilevato elementi nel casellario che impedivano il riconoscimento del beneficio
Massime di principio
- Per le istanze di patrocinio a spese dello Stato la annualità di riferimento è quella dell'ultima dichiarazione per la quale è decorso il termine di presentazione al momento del deposito dell'istanza; è quindi essenziale verificare quale anno fiscale sia effettivamente riferito nell'istanza
- Una discrepanza documentata tra i dati fiscali ufficiali e l'autocertificazione dell'istante può integrare il reato di false dichiarazioni ai sensi dell'art. 95 d.P.R. 115/2002
- La mancata applicazione delle attenuanti generiche deve risultare motivata ma può essere implicitamente giustificata dalla gravità e dalla totale falsità della condotta, purché ciò emerga dalla motivazione
- La sospensione condizionale della pena non può essere concessa se ricorrono ostacoli risultanti dal casellario giudiziale ai sensi dell'art. 164 cod. pen.; il ricorrente deve documentare l'assenza di tali ostacoli
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. va eccepita e documentata nei gradi di merito; in cassazione non può essere valorizzata se non è stata adeguatamente dedotta nei precedenti gradi
- In sede di impugnazione è necessario contestare puntualmente la motivazione del giudice di merito indicando elementi probatori e giuridici concreti; richiamare la sentenza di primo grado senza spiegare l'errore motivazionale non è sufficiente per la cassazione
- Quando si contesta l'annualità dei redditi dichiarati occorre fornire prova fiscale precisa (documentazione dell'Agenzia delle Entrate o altri elementi probatori) per dimostrare l'errore nell'applicazione della normativa sul riferimento temporale
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