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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2997/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello de L'Aquila del 12/03/2024 che ha riformato l'assoluzione del Tribunale di Pescara e ha condannato Mauro Pingiotti per il reato di false dichiarazioni in istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata il 18/02/2020. Il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) vizio di motivazione e manifesta illogicità per presunto travisamento dei fatti riguardo all'annualità dei redditi attestati (sostiene che la dichiarazione riguardasse il 2019 e non il 2018); 2) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte d'appello secondo cui l'istanza del 18/02/2020 si riferiva ai redditi percepiti nel 2018 (redditi dichiarati nell'anno 2019) ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 115/2002. L'Agenzia delle Entrate ha accertato un reddito familiare di € 16.275,29 per il 2018, di cui € 6.001,78 spettanti all'imputato, mentre nella dichiarazione l'imputato aveva attestato di non aver percepito redditi. Il primo motivo non ha dimostrato l'errore asserito. La mancata concessione delle attenuanti generiche è stata ritenuta implicitamente motivata dalla gravità della totale falsità dell'attestazione; la pena è stata irrogata al minimo edittale con aumento di un mese per l'aggravante consistente nell'aver ottenuto il patrocinio a spese dello Stato. La richiesta della sospensione condizionale è stata negata in presenza di condizioni ostative emerse dal casellario, ai sensi dell'art. 164 cod. pen. La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. non è stata applicata perché la difesa non ha documentato né dedotto nei gradi di merito i presupposti per la sua applicazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Norma che sanziona le false dichiarazioni nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la condotta contestata è stata ritenuta integrativa del reato in base all'accertamento della discrepanza tra redditi effettivi e quanto autocertificato

  • art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Stabilisce quale annualità reddituale debba essere considerata ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: si prende l'ultima dichiarazione per la quale è decorso il termine di presentazione al momento del deposito dell'istanza; pertanto l'istanza del 18/02/2020 riguarda i redditi 2018

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ricordato che la sua applicazione richiede che la difesa ne abbia dedotto e documentato i presupposti nei gradi di merito, altrimenti non può essere valutata in cassazione

  • art. 133 cod. pen.

    Regola le attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che l'assenza di applicazione sia implicitamente motivata dalla gravità e dalla totale falsità della dichiarazione, e che il giudice può basare la decisione su uno degli elementi rilevanti ai sensi dell'articolo

  • art. 164, comma 2, n. 1) cod. pen.

    art. 164, comma 2, n. 1) cod. pen.

    Individua condizioni ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena; la Corte ha rilevato elementi nel casellario che impedivano il riconoscimento del beneficio

Massime di principio

  • Per le istanze di patrocinio a spese dello Stato la annualità di riferimento è quella dell'ultima dichiarazione per la quale è decorso il termine di presentazione al momento del deposito dell'istanza; è quindi essenziale verificare quale anno fiscale sia effettivamente riferito nell'istanza
  • Una discrepanza documentata tra i dati fiscali ufficiali e l'autocertificazione dell'istante può integrare il reato di false dichiarazioni ai sensi dell'art. 95 d.P.R. 115/2002
  • La mancata applicazione delle attenuanti generiche deve risultare motivata ma può essere implicitamente giustificata dalla gravità e dalla totale falsità della condotta, purché ciò emerga dalla motivazione
  • La sospensione condizionale della pena non può essere concessa se ricorrono ostacoli risultanti dal casellario giudiziale ai sensi dell'art. 164 cod. pen.; il ricorrente deve documentare l'assenza di tali ostacoli
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. va eccepita e documentata nei gradi di merito; in cassazione non può essere valorizzata se non è stata adeguatamente dedotta nei precedenti gradi
  • In sede di impugnazione è necessario contestare puntualmente la motivazione del giudice di merito indicando elementi probatori e giuridici concreti; richiamare la sentenza di primo grado senza spiegare l'errore motivazionale non è sufficiente per la cassazione
  • Quando si contesta l'annualità dei redditi dichiarati occorre fornire prova fiscale precisa (documentazione dell'Agenzia delle Entrate o altri elementi probatori) per dimostrare l'errore nell'applicazione della normativa sul riferimento temporale

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