Cassazione Civile, Ordinanza n. 00730/2025 del 11/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui un Comune ha richiesto la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per l’anno 2014, in relazione a un’area di mq 15.625 situata nel porto turistico, assumendo l’omessa denuncia e il mancato pagamento del tributo. La CTR ha accolto l’appello del Comune, ritenendo legittima la pretesa impositiva; la società ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: (1) nullità/insufficienza della motivazione della sentenza d’appello e violazione delle norme processuali sulla motivazione; (2) violazione di norme che, secondo la ricorrente, escluderebbero o limiterebbero la potestà impositiva comunale sull’area portuale e censura dell’accertamento di fatto sulla disponibilità dell’area; (3) violazione dell’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento; (4) violazione delle norme sulla determinazione della TARI e dei criteri tariffari; (5) omessa pronuncia sulla richiesta di disapplicazione del regolamento comunale IUC/TARI e delle delibere tariffarie. Il Comune ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la sentenza d’appello era adeguatamente motivata e il ricorso non si confrontava con essa; il secondo motivo infondato e in parte inammissibile perché mirava a una rivalutazione del fatto, mentre la CTR aveva accertato che la disponibilità dell’area oggetto di tassazione era in capo alla società in base al contratto di affidamento e che non risultava istituita un’autorità portuale idonea a derogare al regime ordinario di privativa comunale TARSU; il terzo motivo infondato poiché l’avviso risultava sufficientemente motivato come atto di provocatio ad opponendum; il quarto motivo generico e volto a ottenere una nuova valutazione del merito, essendo il criterio tariffario comunale basato sull’estensione dell’area e sull’assimilazione alle categorie previste dal regolamento; il quinto motivo inammissibile e comunque infondato, poiché non vi era omessa pronuncia ma una decisione espressa incompatibile con la tesi della contribuente, e la disapplicazione del regolamento è ammessa solo per vizi di legittimità, non per scelte discrezionali tariffarie. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di motivazione, ma la Corte non ravvisa alcuna violazione
art. 111 Cost.
il sindacato sulla motivazione resta circoscritto al minimo costituzionale: la motivazione è censurabile solo se mancante, apparente, incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile
art. 132 c.p.c.
la sentenza deve esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto; il vizio ricorre solo in caso di motivazione assente o meramente apparente
art. 36 d.lgs. 546/1992
richiamato per il requisito di motivazione della sentenza tributaria; la CTR vi ha dato adeguato adempimento
art. 360 c.p.c.
primo comma, n. 3, n. 4, n. 5
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte esclude che le doglianze integrino vizi di legittimità deducibili
artt. 2 e 3 d.lgs. 182/2003
richiamati dalla ricorrente per contestare la disciplina applicabile alle aree portuali, ma la censura è ritenuta generica e sostanzialmente di fatto
art. 59 d.P.R. 616/1997
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo senza che la Corte ne ricavi una diversa conclusione
art. 6 d.l. 400/1993
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo
art. 8 d.l. 533/1966
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo
art. 42 d.lgs. 96/1999
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo
art. 1 DPCM 21 dicembre 1995
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo
DM 17 gennaio 2003
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo
art. 45 cod. nav.
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo
art. 7 L. 212/2000
invocato per contestare la motivazione dell’avviso; la Corte afferma che la motivazione era sufficiente
art. 1, commi 650, 651 e 652, d.lgs. 147/2013
richiamati per contestare la determinazione del tributo e dei criteri tariffari
d.P.R. 158/1999
richiamato per i criteri di calcolo della tariffa TARI
art. 112 c.p.c.
invocato per omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la CTR ha deciso espressamente sul punto
l. 84/1994
in presenza di autorità portuale l’ordinario regime di privativa comunale TARSU può essere superato per la competenza ex lege in materia di rifiuti
l. 84/1994
art. 2, comma 3, e art. 14
la sola autorità marittima non comporta deroga al regime ordinario di privativa comunale
art. 16 cod. nav.
richiamato per escludere che la sola autorità marittima attribuisca competenza in materia di rifiuti
art. 7, comma 5, d.lgs. 546/1992
consente la disapplicazione degli atti regolamentari solo nei limiti dei vizi di legittimità, non delle scelte discrezionali dell’ente
art. 68, comma 2, d.lgs. 507/1993
richiamato in relazione alla classificazione delle categorie con omogenea potenzialità di rifiuti
art. 65 d.lgs. 507/1993
la delibera comunale di determinazione tariffaria, come atto generale, non richiede motivazione specifica
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
dà luogo al raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. 228/2012
norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è limitato alla mancanza assoluta, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile o alla sua obiettiva incomprensibilità; non è più consentita la critica alla semplice insufficienza o contraddittorietà logica della motivazione.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste formale della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove già compiuta dal giudice di merito.
- In materia di TARSU/TARI sulle aree portuali, il regime ordinario di privativa comunale può essere superato solo quando sia istituita un’autorità portuale investita ex lege della competenza in materia di rifiuti; la sola presenza di un’autorità marittima non basta a determinare la deroga.
- L’avviso di accertamento tributario è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di comprendere gli elementi essenziali della pretesa e di contestarla efficacemente; non è richiesta una motivazione analitica come per un provvedimento decisorio.
- La disapplicazione del regolamento comunale in sede tributaria è ammessa solo per vizi di legittimità dell’atto regolamentare e non per sindacare scelte tecniche o discrezionali dell’ente, come la classificazione tariffaria o l’assimilazione delle categorie di utenza.
- La delibera generale di determinazione tariffaria dei rifiuti non è soggetta a un autonomo obbligo di motivazione individuale, essendo un atto a contenuto generale rivolto a una pluralità indeterminata di destinatari.
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