Cassazione Civile, Ordinanza n. 14483/2022 del 06/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento per IVA, relativa al periodo d’imposta 2007, emessa nei confronti della socia di una società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa, poi cancellata dal registro delle imprese. La pretesa derivava da un precedente avviso di accertamento notificato alla società ormai estinta. In appello la Commissione tributaria regionale aveva respinto la difesa dell’Ufficio ritenendo che, per effetto della cancellazione della società, non fosse possibile riaprire la liquidazione e soddisfare crediti rimasti insoluti, compresi quelli fiscali. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la CTR non avrebbe affrontato la questione decisiva se, estinta la società, i creditori insoddisfatti possano agire nei confronti dei soci ex art. 2495, comma 2, c.c.; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la circostanza che la ex socia avrebbe percepito, in sede di liquidazione, euro 59.393,40 secondo il piano di riparto prodotto in giudizio; 3) violazione degli artt. 2495, comma 2, c.c., 1 e 2 d.lgs. 546/1992 e 112 c.p.c., per non avere la CTR rideterminato il credito tributario nei limiti di quanto effettivamente attribuito alla socia in liquidazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando un vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata, perché la CTR non ha spiegato perché la ripresa fiscale dovesse ritenersi infondata nemmeno nei limiti della somma risultante dal piano di riparto attribuita alla contribuente. I restanti due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132 n. 4 c.p.c.
La sentenza è nulla quando la motivazione è meramente apparente o mancante sotto il profilo costituzionalmente rilevante.
art. 360 n. 4 c.p.c.
La motivazione apparente integra un vizio deducibile in cassazione come nullità della sentenza.
art. 360 n. 5 c.p.c.
È denunciabile l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 2495, comma 2, c.c.
Dopo l’estinzione della società, i creditori insoddisfatti possono far valere le loro pretese nei confronti dei soci nei limiti di quanto questi hanno riscosso in sede di liquidazione.
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
È consentita in appello la produzione documentale richiamata dall’Ufficio.
artt. 1 e 2 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati nel motivo di ricorso sulla giurisdizione/processo tributario, senza specifica presa di posizione autonoma della Corte.
art. 112 c.p.c.
La decisione deve corrispondere al chiesto e pronunciato; il mancato esame della rideterminazione del credito è denunciato come vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia.
art. 12 preleggi
Criterio richiamato dalle Sezioni Unite per delimitare il sindacato sulla motivazione in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è denunciabile la sola anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è sufficiente il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- Sussiste motivazione apparente quando la sentenza si limita ad affermazioni assertive e non consente di comprendere la ratio decidendi su un punto decisivo della controversia.
- In caso di estinzione della società, i creditori sociali insoddisfatti possono agire verso i soci nei limiti di quanto questi abbiano riscosso in sede di liquidazione; il giudice deve verificare e motivare su tale limite quantitativo se dedotto in giudizio.
- Se l’Ufficio produce in appello il piano di riparto o il bilancio finale di liquidazione da cui risulti quanto attribuito al socio, il giudice di merito deve esaminare specificamente tale dato ai fini della corretta delimitazione della pretesa fiscale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14364/2022 del 06/05/2022
- ordinanza_civile · 6 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14384/2022 del 06/05/2022
- ordinanza_civile · 6 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14394/2022 del 06/05/2022
- ordinanza_civile · 6 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14396/2022 del 06/05/2022
- ordinanza_civile · 6 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14397/2022 del 06/05/2022
- ordinanza_civile · 6 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14398/2022 del 06/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →