Sentenza del 15/03/2017 n. 6719 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, per l'anno d'imposta 2006, maggiori ricavi pari a 39.900 euro applicando uno studio di settore. La contribuente aveva impugnato l'accertamento e la CTR Lombardia aveva ritenuto totalmente infondata la pretesa, osservando che l'applicazione dello studio di settore più evoluto avrebbe determinato uno scostamento molto inferiore, pari a 3.078 euro. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, tra l'altro, che la CTR avesse motivato in modo apparente, violato le regole sull'onere della prova e erroneamente annullato integralmente l'atto senza determinare l'eventuale maggiore imposta dovuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i motivi relativi alla motivazione apparente e all'onere della prova, riconoscendo che la CTR aveva correttamente considerato lo studio di settore più evoluto e il minore scostamento da esso risultante. Ha invece accolto il motivo secondo cui il giudice tributario, essendo giudice di impugnazione-merito, non può limitarsi ad annullare l'accertamento quando ritenga comunque sussistente una pretesa tributaria in misura ridotta: deve determinare l'ammontare effettivamente dovuto. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, affinché proceda agli ulteriori accertamenti e determini l'eventuale tributo dovuto, regolando anche le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
Disciplina i poteri di accertamento delle imposte sui redditi; nel caso concreto è stata richiamata in relazione all'utilizzo degli studi di settore come strumento presuntivo per la stima dei ricavi.
Legge n. 549 del 1995, art. 3
Richiamata quale base normativa degli studi di settore e delle presunzioni derivanti dalle elaborazioni economiche e statistico-matematiche utilizzate per stimare i ricavi.
Codice civile, art. 2697
Stabilisce il principio dell'onere della prova. La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'Ufficio, poiché la CTR aveva correttamente considerato la valenza presuntiva dello studio di settore più evoluto.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 2, 36, comma 2, n. 4, e 61
Le disposizioni regolano il processo tributario e i requisiti della sentenza, inclusi motivazione e poteri del giudice. La Corte ha escluso il vizio di motivazione, ma ha affermato che il giudice tributario deve determinare il tributo effettivamente dovuto quando la pretesa sia fondata almeno in parte.
Codice di procedura civile, artt. 111, 132 e 360
Richiamati in relazione ai requisiti della motivazione della sentenza e ai motivi di ricorso per cassazione. La motivazione della CTR è stata ritenuta sufficientemente chiara.
Massime di principio
- Gli studi di settore hanno valore presuntivo e possono fondare l'accertamento, ma il giudice deve considerare lo studio più aggiornato o evoluto applicabile al caso concreto quando questo conduce a una stima più attendibile.
- Quando l'Amministrazione esclude l'applicazione dello studio più evoluto sostenendo che produrrebbe una situazione di non normalità economica, tale esclusione deve essere adeguatamente verificabile e motivata.
- Nel processo tributario il giudice è normalmente giudice di impugnazione-merito: se ritiene che l'accertamento sia fondato solo in parte, non deve annullarlo integralmente, ma rideterminare il maggior imponibile o il tributo effettivamente dovuto.
- L'utilizzo di uno studio di settore non esonera il giudice dall'esaminare l'entità concreta dello scostamento e la coerenza della stima rispetto ai dati dichiarati.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la vittoria definitiva di una parte: impone al giudice di merito una nuova decisione conforme ai principi stabiliti dalla Corte.
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