Cassazione Civile, Ordinanza n. 34876/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria ha riqualificato come illecita somministrazione di manodopera un contratto formalmente qualificato come appalto di servizi stipulato tra la società contribuente e una cooperativa, recuperando l'IVA esposta nelle fatture passive e negandone la detrazione. In primo grado l'avviso era stato annullato solo in parte, mentre la commissione regionale aveva accolto l'appello della contribuente quanto a IRAP, ritenendo non adeguatamente provata la non genuinità dell'appalto, ma aveva confermato il recupero dell'IVA sul presupposto che la detrazione non potesse essere opposta all'erario. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1, 3, 17 e 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che, una volta ritenuto genuino l'appalto, l'IVA relativa alle prestazioni ricevute dovesse essere detraibile; con gli altri due ha lamentato motivazione apparente e omessa motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo decisivo che il giudice d'appello avesse escluso la detraibilità dell'IVA pur avendo sostanzialmente ritenuto non dimostrata la non genuinità dell'appalto. Secondo la Corte, se l'appalto è genuino, le prestazioni rese sono servizi imponibili ai fini IVA e non ricorre una delle ipotesi in cui l'IVA resta indetraibile perché manchi un'effettiva prestazione di servizi o perché si tratti di operazione esclusa dal circuito economico lecito. I restanti due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al profilo accolto e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 1 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato insieme alle altre disposizioni IVA per sostenere che occorre verificare la imponibilità delle prestazioni rese, non la sola qualificazione formale del rapporto.
art. 3 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato per l'inquadramento delle prestazioni di servizi ai fini IVA.
art. 17 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato nel motivo di ricorso come norma del sistema IVA rilevante per la detrazione e il meccanismo dell'imposta.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
La Corte lo applica nel senso che il diritto alla detrazione presuppone la reale esistenza di una prestazione imponibile e non può essere negato quando l'appalto sia genuino e dunque la prestazione sia effettivamente imponibile.
art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003
La Corte lo richiama per distinguere l'appalto genuino dalla somministrazione; l'esclusione della detrazione è connessa ai casi in cui l'appalto non si distingua dalla somministrazione.
Massime di principio
- Ai fini IVA, la detraibilità non dipende dalla sola etichetta contrattuale o dalla circostanza che l'imposta sia stata addebitata in rivalsa e versata dal cedente, ma dalla verifica sostanziale dell'effettiva imponibilità della prestazione ricevuta.
- Se il rapporto è accertato come appalto genuino, le prestazioni rese sono servizi imponibili e l'IVA assolta sulle relative fatture è, in linea di principio, detraibile.
- L'indetraibilità dell'IVA può derivare dalla mancanza di un'effettiva prestazione di servizi oppure da ipotesi in cui l'operazione resti fuori dal circuito economico lecito, come nelle situazioni di somministrazione irregolare che si risolvano nella mera fornitura di manodopera.
- In tema di riqualificazione di appalto in somministrazione, la prova della non genuinità del contratto è decisiva; se tale prova manca, non può essere mantenuto il recupero dell'IVA fondato sulla contestata natura del rapporto.
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