Circolare numero 103 del 2-5-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare richiama gli enti tenuti al versamento del contributo di solidarietà al FPLD ex art. 25 della legge n. 41/1986 e segnala l’applicazione, dal 1° gennaio 1990, dei nuovi criteri introdotti dal DPCM 1 giugno 1989 per il triennio 1990-1992. La misura del contributo varia in base al rapporto tra lavoratori attivi iscritti e pensionati, con aliquote dallo 0,50% al 2%, ridotte del 50% in caso di disavanzo economico. Il contributo va determinato sui dati previsionali e conguagliato definitivamente entro il secondo trimestre dell’anno successivo, con indicazione corretta della causale di versamento.
Contributo di solidarietà al FPLD: nuovi criteri di calcolo e versamento dal 1990
Contributo di solidarietà al FPLD: nuovi criteri di calcolo e versamento
La circolare informa gli enti tenuti al versamento del contributo di solidarietà al FPLD che, dal 1° gennaio 1990, devono applicare i criteri introdotti dal DPCM 1 giugno 1989 per il triennio 1990-1992. Il documento chiarisce le aliquote applicabili, le riduzioni in caso di disavanzo, le modalità di versamento su base previsionale e l’obbligo di conguaglio definitivo, oltre a richiamare la corretta indicazione della causale.
Ambito di applicazione e destinatari
La disciplina riguarda il contributo di solidarietà al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) previsto dall’art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Sono coinvolti gli enti che gestiscono forme previdenziali sostitutive, esclusive ed esonerative del regime generale, come elencati nell’allegato n. 2 della comunicazione.
Quadro normativo richiamato
La circolare richiama il DPCM 1 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1989, che ha definito i nuovi criteri di determinazione del contributo per il triennio 1990-1992. Tali criteri si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1990 e sostituiscono il precedente criterio uniforme, introducendo una misura variabile in relazione alla consistenza della platea degli attivi rispetto ai pensionati.
Criterio di calcolo del contributo
L’aliquota del contributo è determinata in base al rapporto tra lavoratori iscritti attivi e pensionati risultante per ciascuna gestione, calcolato come media dei valori mensili dell’anno di competenza. Le misure previste dal decreto sono:
- 0,50% per rapporto inferiore a 3 unità attive per ogni pensionato;
- 0,75% per rapporto pari o superiore a 3 ma inferiore a 5;
- 1,00% per rapporto pari o superiore a 5 ma inferiore a 7;
- 1,50% per rapporto pari o superiore a 7 ma inferiore a 10;
- 2,00% per rapporto pari o superiore a 10.
Riduzione in presenza di disavanzi economici
Il decreto stabilisce che le aliquote individuate in base al rapporto attivi/pensionati sono ridotte del 50% per le gestioni che, nell’esercizio relativo all’anno di competenza, presentano disavanzi economici. La riduzione opera quindi come correttivo in favore delle gestioni in perdita.
Modalità di determinazione, versamento e conguaglio
Il contributo va corrisposto sulla base di dati previsionali. Rimane però fermo l’obbligo di effettuare i conguagli definitivi entro il secondo trimestre dell’anno successivo a quello di competenza. La circolare non modifica, per gli altri profili operativi, le modalità di versamento già impartite dal Ministero del Lavoro con circolare n. 54/86 del 16 aprile 1986.
Indicazioni sulla causale del versamento
Per ragioni amministrative e contabili, la causale del versamento deve essere integrata con la formula "contributi dovuti all’INPS ex art. 25 legge n. 41/1986", aggiungendo inoltre l’indicazione del mese e dell’anno di riferimento dei contributi versati. Questo adempimento è espressamente richiamato come necessario per una corretta imputazione dei pagamenti.
Elenco degli enti interessati
L’allegato n. 2 contiene l’elenco degli enti obbligati, comprendente, tra gli altri:
- casse e fondi previdenziali di istituti bancari;
- INAIL, INA, INPGI, INPDAI, ENPALS;
- Università Cattolica del Sacro Cuore e Università Bocconi;
- alcune gestioni previdenziali del Ministero del Tesoro;
- fondi previdenziali del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
La circolare ha quindi finalità essenzialmente applicative: rende noti i nuovi parametri di calcolo del contributo, ne precisa l’ambito soggettivo e ribadisce gli adempimenti operativi connessi al versamento e ai successivi conguagli.
Punti principali
Oggetto e destinatari
La comunicazione riguarda il versamento del contributo di solidarietà al FPLD previsto dall’art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Sono destinatari gli enti preposti a gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative del regime generale, elencati nell’allegato n. 2.
Nuovi criteri di determinazione del contributo
Il DPCM 1 giugno 1989, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 1989, ha stabilito per gli anni 1990, 1991 e 1992 nuovi criteri per il calcolo del contributo. L’aliquota è determinata in funzione del rapporto tra lavoratori iscritti attivi e pensionati, calcolato come media dei valori mensili dell’anno di competenza.
Misure dell’aliquota
Le aliquote previste sono: 0,50% per rapporto inferiore a 3 attivi per ogni pensionato; 0,75% per rapporto pari o superiore a 3 ma inferiore a 5; 1,00% per rapporto pari o superiore a 5 ma inferiore a 7; 1,50% per rapporto pari o superiore a 7 ma inferiore a 10; 2,00% per rapporto pari o superiore a 10.
Riduzione per disavanzo economico
Per le gestioni che nell’esercizio relativo all’anno di competenza presentano disavanzi economici, le aliquote così determinate sono ridotte del 50%.
Modalità di versamento e conguaglio
Il contributo deve essere corrisposto sulla base di dati previsionali. È previsto l’obbligo di effettuare i conguagli definitivi entro il secondo trimestre dell’anno successivo a quello di competenza.
Indicazioni operative sulla causale
Per esigenze amministrative e contabili, la causale del versamento deve essere completata con la dicitura "contributi dovuti all’INPS ex art. 25 legge n. 41/1986" e con l’indicazione del mese e dell’anno cui i contributi si riferiscono. Per le restanti modalità di versamento restano ferme le istruzioni del Ministero del Lavoro contenute nella circolare n. 54/86 del 16 aprile 1986.
Elenco degli enti interessati
L’allegato n. 2 riporta l’elenco degli enti tenuti al versamento, tra cui casse e fondi di previdenza di istituti bancari, INAIL, INA, INPGI, INPDAI, Università Cattolica, alcune gestioni presso il Ministero del Tesoro, fondi previdenziali di Banco di Napoli e Banco di Sicilia, Università Bocconi ed ENPALS.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 3 mag 1990Circolare numero 104 del 3-5-1990
- Circolare · 5 mag 1990Circolare numero 105 del 5-5-1990
- Circolare · 27 apr 1990Circolare numero 99 del 27-4-1990
- Circolare · 27 apr 1990Circolare numero 100 del 27-4-1990
- Circolare · 27 apr 1990Circolare numero 101 del 27-4-1990
- Circolare · 27 apr 1990Circolare numero 102 del 27-4-1990
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →