Circolare numero 101 del 27-4-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna le istruzioni sugli indebiti pensionistici alla luce della sentenza Cass. n. 4805/1989, superando parte della precedente circolare n. 172/1989. Viene chiarito che la sanatoria dell'art. 52 opera quando l'indebito deriva da errore imputabile all'Istituto, qualunque ne sia la natura e la fase, salvo dolo dell'interessato; non opera invece nei casi di modificazioni normative, omissioni o ritardi dichiarativi dell'interessato, inesistenza del rapporto assicurativo e altre ipotesi specificamente indicate. La circolare disciplina anche le situazioni pendenti, il contenzioso e le modalità organizzative per il riesame delle partite, il blocco dei recuperi, i rimborsi e i controlli interni, ribadendo che restano fermi, per quanto non diversamente previsto, i precedenti chiarimenti e l’inapplicabilità dell’art. 52 ai trattamenti di famiglia sulle pensioni dei lavoratori dipendenti.
Interpretazione dell'art. 52 legge n. 88/1989 sugli indebiti pensionistici e revisione delle istruzioni operative
Indebiti pensionistici e applicazione dell'art. 52 della legge n. 88/1989
La circolare aggiorna l'assetto interpretativo e operativo in materia di recupero degli indebiti pensionistici alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 4805 del 14 novembre 1989. L'obiettivo è adeguare l'attività dell'Istituto ai principi enunciati dalla Suprema Corte, rivedendo in parte le istruzioni già impartite con la circolare n. 172 del 1 agosto 1989.
Quadro interpretativo generale
La circolare richiama dapprima l'impostazione originaria già fornita con la circolare n. 172/1989, secondo cui la sanatoria dell'art. 52 doveva riguardare gli errori attinenti alla misura della pensione e non quelli concernenti la sussistenza dei requisiti di legge per il diritto alla prestazione. Tale distinzione viene però superata alla luce della pronuncia della Cassazione.
La Suprema Corte ha infatti affermato che, in presenza di un errore imputabile all'Istituto, non può procedersi al recupero nei confronti del pensionato, salvo il caso di dolo, a prescindere:
- dal momento in cui l'errore è intervenuto, sia esso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della pensione;
- dalla natura dell'errore, che può essere di fatto, di calcolo o di diritto;
- dal tipo di provvedimento, sia esso modifica, annullamento o revoca, parziale o totale.
Secondo la lettura fornita dalla Cassazione, il legislatore ha voluto realizzare una parità di trattamento tra settore privato e settore pubblico in tema di prestazioni previdenziali, avvicinando la disciplina delle assicurazioni sociali obbligatorie a quella prevista per le pensioni statali dall'art. 206 del D.P.R. n. 1092/1973.
Presupposti di operatività della sanatoria
La circolare chiarisce che la sanatoria ex art. 52 opera solo se ricorrono congiuntamente:
- l'assenza di dolo dell'interessato;
- un errore imputabile all'Istituto;
- la riconducibilità dell'indebito a tale errore, qualunque sia la sua natura o la fase procedurale in cui si è manifestato.
Se manca l'errore dell'Istituto, la sanatoria non può essere invocata e deve procedersi al recupero delle somme.
Ipotesi escluse dalla sanatoria
La circolare individua una serie di situazioni nelle quali l'indebito non deriva da errore dell'Istituto e, pertanto, non è sanabile. In particolare, la sanatoria non opera:
- quando l'indebito deriva da una modificazione sopravvenuta della disciplina normativa che richiede tempi di attuazione;
- quando vi sono fatti che devono essere dichiarati dagli interessati e che incidono sul diritto alla prestazione, come il superamento dei limiti di reddito per l'integrazione al minimo o per la pensione sociale;
- quando le dichiarazioni reddituali non vengono presentate o sono presentate in ritardo;
- quando l'indebito deriva da dichiarazioni di responsabilità rese ai sensi della legge n. 15/1968 e poi risultate inesatte o non veritiere;
- quando la pensione è annullata o ridotta per cancellazione dagli elenchi nominativi degli operai agricoli o dei lavoratori autonomi ad opera di organismi esterni all'Istituto, come SCAU o Commissioni provinciali;
- quando l'indebito deriva da operazioni di riscatto presso altri fondi;
- nei casi di inesistenza del rapporto assicurativo, anche limitatamente a una parte della posizione assicurativa che venga meno successivamente alla liquidazione;
- per le indebite erogazioni relative alle cosiddette quote fisse, se dipendono dalla mancata o tardiva comunicazione della titolarità di altra pensione, ad esempio a carico dello Stato, che comporti l'applicazione dell'art. 19 della legge n. 843/1978;
- per le somme attribuite a titolo di integrazione al trattamento minimo su pensioni liquidate in regime internazionale, se non più dovute per effetto della concessione di prestazioni estere o delle operazioni di adeguamento periodico previste dalla normativa richiamata;
- nei casi di provvedimenti di pensione adottati in via provvisoria con riserva di definitiva liquidazione, che consentono il recupero delle somme eventualmente corrisposte in misura maggiore.
Esempi e casi richiamati
Tra gli esempi richiamati figura l'applicazione dell'art. 6, comma 3, della legge n. 638/1983 in materia di plurititolarità di pensioni inferiori al trattamento minimo. In tali ipotesi, il trasferimento dell'integrazione su una pensione diversa può determinare un trattamento complessivo inferiore a quello già erogato; poiché il recupero non dipende da errore dell'Istituto, le somme devono essere recuperate.
Situazioni pendenti alla data di entrata in vigore della legge
La circolare affronta poi le situazioni pendenti, precisando che la sanatoria non si applica quando l'Istituto abbia già integralmente recuperato le somme indebitamente riscosse prima del 28 marzo 1989, data di entrata in vigore della legge n. 88/1989.
Viceversa, la sanatoria si applica, se ne ricorrono i presupposti, anche quando:
- il provvedimento di rettifica della pensione sia stato adottato prima del 28 marzo 1989;
- ma l'indebito non sia stato ancora recuperato, in tutto o in parte, a quella data.
Contenzioso amministrativo
Le S.A.P. devono procedere al riesame e alla definizione del contenzioso amministrativo secondo i nuovi criteri interpretativi. La circolare invita inoltre alla bonaria sistemazione delle controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, in coerenza con l'orientamento della Cassazione.
Organizzazione del lavoro presso le sedi
Le sedi devono effettuare una ricognizione delle partite di indebito esistenti o formatesi dopo il 28 marzo 1989, utilizzando le evidenze contabili e amministrative e riesaminando, se necessario, gli elaborati di liquidazione, il TEO8 e il fascicolo di pensione.
Le partite vanno distinte in varie categorie:
- indebito già accertato ma non ancora richiesto in restituzione;
- indebito per il quale la restituzione è stata richiesta ma non vi è ancora stato recupero;
- indebito per il quale è stata notificata la ripetizione e il recupero è avvenuto, in tutto o in parte.
All'interno di quest'ultima categoria si distinguono ulteriormente:
- le partite integralmente recuperate prima del 28 marzo 1989, per le quali non occorre alcun riesame e le somme restano definitivamente acquisite;
- le partite per le quali il recupero era in corso al 28 marzo 1989 o è iniziato successivamente, distinguendo quelle integralmente sanabili da quelle solo parzialmente sanabili.
Per i casi in cui operi la sanatoria, le sedi devono:
- predisporre i provvedimenti di annullamento del recupero e, se del caso, di restituzione delle somme già trattenute;
- annotare la decisione sul TEO8 o sul precedente provvedimento;
- ripristinare immediatamente i pagamenti nella misura effettivamente spettante;
- avviare le ricostituzioni quando la pensione non sia già stata adeguata;
- annullare le procedure di recupero avviate mediante trattenute o bollettini;
- procedere allo storno contabile delle partite sanate;
- comunicare i provvedimenti agli interessati;
- disporre il rimborso a mezzo assegno delle somme recuperate dopo il 27 marzo 1989, mediante la procedura pagamenti vari.
Assetto organizzativo, termini e controlli
Per la gestione degli adempimenti le sedi devono costituire appositi nuclei con personale esperto in liquidazione, ricostituzione e gestione contabile delle pensioni. I nuclei operano sotto la responsabilità del Dirigente dell'Area pensioni o, ove esista, del Dirigente dell'Ufficio Gestione Pensioni.
Le sedi devono predisporre un piano operativo che consenta di esaurire il lavoro entro 6 mesi.
Con cadenza mensile, le sedi devono trasmettere alle sedi regionali elenchi firmati dai dirigenti competenti, con indicazione della categoria e del numero di pensione e dell'importo per il quale il recupero è stato annullato o sospeso ai sensi dell'art. 52.
Le sedi regionali devono assicurare uniformità e regolarità nell'applicazione della normativa, disponendo controlli sulle partite definite; tali controlli sono affidati al responsabile dell'Area pensioni e al responsabile dell'Area contabile.
Responsabilità, controlli automatizzati e disposizioni finali
La circolare ricorda che l'ultimo comma dell'art. 52 limita il precedente regime di responsabilità alle ipotesi di dolo o colpa grave e, per converso, esclude la recuperabilità degli indebiti conseguenti a errore dell'Istituto. Ne discende l'esigenza che gli errori siano eccezionali e non ascrivibili a mancanza di normale diligenza.
Viene inoltre richiamato il ruolo dei controlli automatizzati e della revisione delle pratiche amministrative, in particolare quelli introdotti con la circolare n. 247 del 23 novembre 1989. Per le pensioni, i controlli devono essere effettuati su campioni non inferiori al 10% del prodotto finito e devono riguardare sia il diritto sia la misura della prestazione.
Infine, per quanto non diversamente previsto, restano operative le istruzioni della circolare n. 172 del 1 agosto 1989. È espressamente ribadita, in particolare, la non applicabilità dell'art. 52 agli indebiti relativi ai trattamenti di famiglia sulle pensioni dei lavoratori dipendenti.
Punti principali
Superamento delle precedenti istruzioni
La sentenza Cass. n. 4805/1989 impone di rivedere i criteri fissati con la circolare n. 172/1989. Viene superata la distinzione tra errore sulla sussistenza dei requisiti e errore sulla misura della pensione, nonché quella tra modifica e annullamento del provvedimento, poiché la "modifica" dell'art. 52 deve essere intesa in senso ampio, come riformulazione del provvedimento originario sotto qualsiasi aspetto, anche con annullamento o revoca non seguiti da altri atti amministrativi.
Presupposti della sanatoria ex art. 52
La sanatoria opera solo se l'indebito deriva da un errore imputabile all'Istituto, indipendentemente dalla sua natura (di fatto, di calcolo o di diritto) e dal momento in cui è intervenuto, purché manchi il dolo dell'interessato. In assenza di errore dell'Istituto, il recupero delle somme è dovuto.
Ipotesi in cui la sanatoria non si applica
Non opera la sanatoria quando l'indebito dipende da modificazioni normative sopravvenute o da situazioni debitorie non riconducibili a errore dell'Istituto; quando il diritto viene meno per fatti che devono essere dichiarati dagli interessati, come il superamento dei limiti di reddito; quando le dichiarazioni reddituali mancano o sono tardive; quando le dichiarazioni di responsabilità risultano inesatte; in caso di cancellazione da elenchi agricoli disposta da organismi esterni, di riscatto presso altri fondi, di inesistenza del rapporto assicurativo, o per indebiti su quote fisse dovuti a mancata/tardiva comunicazione di altra pensione.
Casi particolari richiamati
La circolare richiama, tra gli esempi, il trasferimento dell'integrazione al minimo in applicazione dell'art. 6, comma 3, legge n. 638/1983, le somme corrisposte in eccesso su pensioni in regime internazionale per effetto dell'art. 8 legge n. 153/1969 o dell'art. 11 legge n. 155/1981, e i provvedimenti provvisori con riserva di definitiva liquidazione, che consentono il recupero di quanto indebitamente corrisposto.
Situazioni pendenti e contenzioso
La sanatoria non si applica se l'Istituto ha già recuperato integralmente le somme prima del 28 marzo 1989, data di entrata in vigore della legge n. 88/1989. Si applica invece se, a quella data, il recupero non era ancora stato effettuato o era solo parziale, anche se il provvedimento di rettifica era già stato adottato. Le S.A.P. devono riesaminare e definire il contenzioso amministrativo e procedere alla bonaria sistemazione delle controversie pendenti in ogni stato e grado.
Organizzazione del lavoro e adempimenti delle sedi
Le sedi devono ricognire le partite di indebito in essere o costituite dopo il 28 marzo 1989, riesaminandole sulla base della documentazione contabile e amministrativa. Devono distinguere le partite già recuperate prima della data di entrata in vigore, quelle ancora da recuperare e quelle miste con causali diverse, predisponendo annullamenti del recupero per le quote sanate, eventuali rimborsi, ripristino dei pagamenti, ricostituzioni, storni contabili e comunicazioni agli interessati.
Termini, nuclei operativi e controlli
Le sedi devono costituire nuclei dedicati con personale esperto, sotto la responsabilità del dirigente dell'Area pensioni o dell'Ufficio Gestione Pensioni. Deve essere predisposto un piano per esaurire il lavoro entro 6 mesi e trasmessi mensilmente alle sedi regionali elenchi con le partite sanate o sospese. Le sedi regionali devono assicurare uniformità applicativa e disporre controlli sulle partite definite, con il coinvolgimento dei responsabili dell'Area pensioni e dell'Area contabile.
Responsabilità, controlli e conferme finali
La circolare richiama l'ultimo comma dell'art. 52, che limita la responsabilità alle ipotesi di dolo o colpa grave, e sottolinea la necessità di ridurre al minimo gli errori mediante controlli automatizzati e attenzione nelle fasi di acquisizione, elaborazione, costituzione del conto assicurativo e determinazione della retribuzione pensionabile. Viene richiamata anche la circolare n. 247/1989 sui controlli di revisione. Restano ferme, per quanto non modificato, le istruzioni della circolare n. 172/1989, compresa la non applicabilità dell'art. 52 agli indebiti relativi ai trattamenti di famiglia sulle pensioni dei lavoratori dipendenti.
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