Circolare numero 102 del 27-4-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare conferma i termini di presentazione dei modelli 01/M e 03/M per l'anno di competenza 1989 e ribadisce l'obbligo di denuncia nominativa per i datori di lavoro tenuti alle assicurazioni sociali o a specifici contributi con conguaglio. Precisa inoltre i casi in cui il mod. 01/M non va compilato e fornisce chiarimenti operativi sulla compilazione del quadro D, con particolare riguardo alle caselle "settimane", "retribuzioni ridotte" e "settimane 1". Viene infine ricordato che i termini valgono anche per la consegna delle copie ai lavoratori e che le istruzioni si applicano anche alle aziende che usano supporti magnetici.
Termini e istruzioni per la presentazione dei modelli 01/M e 03/M
Termini e istruzioni per i modelli 01/M e 03/M
La circolare conferma per l'anno in corso i termini di presentazione delle denunce contributive nominative mod. 01/M e 03/M relative all'anno di competenza 1989 e fornisce ulteriori precisazioni operative per la compilazione del mod. 01/M, con particolare riferimento al quadro D. Vengono inoltre ribaditi i soggetti obbligati, i casi di esclusione e l'estensione delle istruzioni alle aziende che utilizzano supporti magnetici.
Termini di presentazione
Resta confermato il termine del 30 giugno per la presentazione dei modelli 01/M e 03/M di competenza 1989. Per le aziende che si avvalgono di supporti magnetici, la presentazione delle denunce individuali deve avvenire entro il 31 luglio 1990. Per le Amministrazioni dello Stato continua a valere il termine del 31 dicembre 1990, richiamato dall'art. 2, comma 17 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.
Soggetti tenuti alla denuncia nominativa
La circolare richiama la Delibera Consiliare n. 159 del 20 novembre 1987 e conferma che devono presentare la denuncia nominativa i datori di lavoro che:
- devono iscrivere i propri dipendenti all'assicurazione generale obbligatoria per IVS, DS e TBC, oppure a una sola di tali forme assicurative;
- anticipano prestazioni per conto dell'Istituto.
L'obbligo sussiste anche per i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo per CUAF, CIG e/o per le prestazioni economiche di malattia e/o maternità, quando tali versamenti siano accompagnati da operazioni di conguaglio.
Casi in cui il mod. 01/M non va compilato
La denuncia individuale mod. 01/M non deve essere compilata per:
- lavoratori esclusi dalle assicurazioni obbligatorie per IVS, DS e TBC, quando il rapporto con l'Istituto è limitato al solo versamento di contributi senza operazioni di conguaglio, come nel caso di contribuzioni per il Servizio Sanitario Nazionale e/o per il trattamento di fine rapporto;
- lavoratori esclusi dalle stesse assicurazioni per i quali siano dovuti contributi CUAF, CIG o indennità economiche di malattia e maternità, se nell'anno di competenza non sono state effettuate, individualmente, operazioni di conguaglio;
- direttori didattici e insegnanti elementari o di scuola materna assicurati per la TBC dai Provveditorati agli Studi;
- lavoratori che non hanno percepito alcuna retribuzione nell'anno solare di riferimento, salvo i casi richiamati di eventi connessi a malattia, infortunio, malattia ex lege n. 88/87, gravidanza e puerperio, o corresponsione di integrazioni salariali;
- lavoratori non inclusi contributivamente secondo le modalità previste dal D.M. 5 febbraio 1969, come ad esempio gli operai agricoli soggetti alla contribuzione unificata in agricoltura e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
Obbligatorietà del quadro D
Viene ribadito che la compilazione del quadro D è obbligatoria a partire dalla denuncia di competenza dell'anno 1989, in continuità con quanto già indicato nella circolare n. 80 del 27 aprile 1989 e nelle prime istruzioni ai datori di lavoro per la compilazione delle nuove denunce contributive annuali.
Chiarimenti sulla compilazione del quadro D
La circolare fornisce precisazioni sui dati da indicare nei vari riquadri del mod. 01/M.
Casella "settimane"
- Anche negli eventi a cavallo di due anni solari, deve considerarsi il periodo fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
- Se l'evento inizia in un qualsiasi giorno della settimana e prosegue nei giorni della settimana successiva, il numero delle settimane da indicare è 2, indipendentemente dal numero di sabati compresi nel periodo.
- Gli eventi di malattia o infortunio di durata inferiore a 3 giorni e solo parzialmente retribuiti devono essere indicati al rigo 1 del quadro D, nelle caselle "settimane" e "retribuzioni ridotte", senza alcun dato nelle caselle "Sett. 1" e "Sett. 2".
Casella "retribuzioni ridotte"
Ai fini della settimana caratterizzata dall'evento, per retribuzione corrisposta si intende anche quella erogata a titolo di festività e per lavoro straordinario. Per il calcolo della retribuzione ridotta non deve essere presa come riferimento la media del mese precedente, ma la media generale dell'anno.
Casella "settimane 1"
Se una festività ricorrente è retribuita nel periodo interessato dall'evento, la settimana in cui cade tale festività non deve essere conteggiata nel numero delle settimane da indicare. La settimana intera si realizza quando l'evento di malattia dura sette giorni e copre il periodo da domenica a sabato, anche in presenza di settimana corta. Le settimane in cui non viene svolta alcuna prestazione lavorativa ma viene comunque corrisposta una retribuzione a carico del datore di lavoro, come nel caso di festività, devono essere considerate settimane a retribuzione ridotta, anche se ai fini della CIG sono qualificate come settimane di sospensione.
Consegna delle copie ai lavoratori e applicazione delle istruzioni
La circolare precisa infine che i termini fissati per la presentazione all'Istituto dei mod. 01/M devono essere rispettati anche per la consegna ai lavoratori delle copie delle denunce. Le istruzioni riportate valgono inoltre anche per le aziende che compilano le denunce utilizzando supporti magnetici.
Punti principali
Termini di presentazione
Per l'anno in corso resta confermato il termine del 30 giugno per la presentazione dei modelli 01/M e 03/M relativi all'anno di competenza 1989. Le aziende che utilizzano supporti magnetici devono presentare le denunce individuali entro il 31 luglio 1990. Per le Amministrazioni dello Stato continua a valere il termine del 31 dicembre 1990, ai sensi dell'art. 2, comma 17 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
Soggetti obbligati alla denuncia nominativa
Devono presentare la denuncia nominativa i datori di lavoro tenuti a iscrivere i propri dipendenti all'assicurazione generale obbligatoria per IVS, DS e TBC, oppure ad una sola di tali forme, nonché quelli che anticipano prestazioni per conto dell'Istituto. L'obbligo sussiste anche per i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo CUAF e/o CIG e/o delle prestazioni economiche di malattia e/o maternità quando vi siano connesse operazioni di conguaglio.
Casi di esclusione dalla compilazione del mod. 01/M
La denuncia individuale non va compilata per: lavoratori esclusi dalle assicurazioni IVS, DS e TBC per i quali il rapporto con l'Istituto si limita al versamento di contributi senza conguaglio; lavoratori esclusi dalle stesse assicurazioni per i quali siano dovuti CUAF, CIG o indennità di malattia e maternità, se non sono state effettuate operazioni di conguaglio individuali nell'anno di competenza; direttori didattici e insegnanti elementari o di scuola materna assicurati per la TBC dai Provveditorati agli Studi; lavoratori che non hanno percepito alcuna retribuzione nell'anno solare di riferimento per eventi diversi da quelli espressamente richiamati; lavoratori non inclusi contributivamente secondo il D.M. 5 febbraio 1969, come ad esempio operai agricoli soggetti alla contribuzione unificata o addetti ai servizi domestici e familiari.
Obbligatorietà del quadro D
Si ribadisce che la compilazione del quadro D è obbligatoria a partire dalla denuncia di competenza dell'anno 1989, come già indicato nella circolare n. 80 del 27 aprile 1989 e nelle prime istruzioni ai datori di lavoro per la compilazione delle nuove denunce contributive annuali.
Istruzioni per il quadro D - casella "settimane"
Per gli eventi a cavallo di due anni solari deve considerarsi il periodo fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Se un evento inizia in un giorno qualsiasi della settimana e prosegue nella settimana successiva, il numero di settimane da indicare è 2, indipendentemente dal numero di sabati compresi nel periodo. Gli eventi di malattia o infortunio inferiori a 3 giorni, solo parzialmente retribuiti, devono essere indicati al rigo 1 del quadro D nella casella "settimane" e nella casella "retribuzioni ridotte", senza alcun dato nelle caselle "Sett. 1" e "Sett. 2".
Istruzioni per il quadro D - casella "retribuzioni ridotte"
Per retribuzione corrisposta nella settimana caratterizzata dall'evento si intende anche quella erogata a titolo di festività e per lavoro straordinario. Il calcolo della retribuzione ridotta deve essere effettuato sulla media generale dell'anno e non sulla media del mese precedente.
Istruzioni per il quadro D - casella "settimane 1"
Se una festività ricorrente è retribuita nel periodo interessato dall'evento, la settimana in cui ricade tale festività non deve essere conteggiata tra quelle da indicare nella casella "settimane 1". La settimana intera si considera realizzata quando l'evento di malattia dura sette giorni e comprende il periodo da domenica a sabato, anche con settimana corta. Le settimane nelle quali non si svolge attività lavorativa ma viene comunque corrisposta retribuzione a carico del datore di lavoro, come per festività, devono essere considerate settimane a retribuzione ridotta, anche se ai fini CIG sono valutate come settimane di sospensione.
Consegna delle copie ai lavoratori e applicazione alle aziende con supporti magnetici
I termini fissati per la presentazione all'Istituto dei mod. 01/M devono essere rispettati anche per la consegna ai lavoratori delle copie delle denunce. Le medesime istruzioni valgono anche per le aziende che compilano le denunce mediante supporti magnetici.
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