Circolare numero 100 del 27-4-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare richiama le Sedi a prevenire e controllare il fenomeno dell’abusivismo nell’assistenza alle aziende per gli adempimenti previdenziali. Vengono ribadite le regole su archivi dei professionisti e delle aziende assistite, verifiche dei titoli abilitativi, deleghe, soggetti ammessi agli sportelli, limiti operativi di consulenti del lavoro, professionisti, dipendenti e associazioni di categoria, nonché l’esclusione dei CED dall’accesso diretto alle pratiche. Si raccomanda inoltre di segnalare eventuali casi di abusivismo agli organi competenti e, se ricorrono gli estremi, di procedere con la denuncia penale.
Contrasto all’abusivismo nella consulenza e assistenza aziendale in materia previdenziale
Contrasto all’abusivismo nell’assistenza aziendale previdenziale
La circolare interviene sul fenomeno dell’abusivismo nel settore della consulenza e dell’assistenza alle aziende per gli adempimenti previdenziali. Dopo aver richiamato precedenti istruzioni già emanate in materia, l’Istituto sollecita le Sedi a un controllo sistematico dei soggetti che operano presso gli sportelli e nella gestione delle pratiche contributive, anche per evitare che l’attività venga svolta da soggetti non abilitati.
Aggiornamento degli archivi e verifiche preliminari
Le Sedi devono mantenere costantemente aggiornati:
- l’archivio dei professionisti abilitati all’assistenza aziendale;
- l’archivio delle aziende assistite.
La circolare segnala inoltre le nuove procedure verticalizzate di gestione del modello DM 10/M, che consentiranno di memorizzare nella sezione anagrafica dell’archivio aziende anche il codice del consulente che assiste l’impresa. In attesa della piena operatività della procedura, le Sedi devono tenere in evidenza le segnalazioni ricevute e procedere all’inserimento in archivio non appena possibile, così da identificare l’intera platea delle aziende che si avvalgono di consulenti.
Per assicurare la correttezza delle informazioni, occorre anche richiedere periodicamente all’Albo professionale l’aggiornamento dell’elenco dei consulenti del lavoro iscritti. Nei casi dubbi, la Sede può chiedere al singolo consulente di esibire il tesserino di iscrizione all’Albo e la comunicazione effettuata, per legge, al competente Ispettorato del lavoro ai sensi dell’art. 1, comma primo, seconda parte, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
Delega del datore di lavoro e presenza ai controlli
La disciplina della delega generale ad assistere l’azienda, o della sua revoca, resta quella prevista dalle disposizioni di legge vigenti. La circolare precisa che il consulente del lavoro deve trasmettere alla SAP la delega rilasciata dall’azienda in duplice esemplare:
- un esemplare va acquisito agli atti della SAP;
- l’altro deve essere esibito alla SAP in caso di richiesta estemporanea.
Entrambi gli esemplari devono essere sottoscritti dal datore di lavoro e controfirmati dal consulente.
In occasione degli accessi effettuati dagli ispettori di vigilanza dell’INPS, e comunque in tutti gli adempimenti e controlli sugli atti aziendali, devono essere presenti i soggetti abilitati previsti dall’art. 1 della legge n. 12/1979. Nel verbale va indicato il nominativo del soggetto che presenzia per conto del datore di lavoro.
Soggetti che possono accedere agli sportelli delle SAP
La circolare ribadisce che l’accesso agli sportelli per la trattazione di pratiche contributive è consentito solo a soggetti legittimati, con requisiti e limiti differenti a seconda della categoria.
Ditte
Per le ditte possono accedere:
- il titolare o il legale rappresentante, che deve dimostrare la propria qualifica mediante atto costitutivo, statuto o procura; può compiere tutti gli atti consentiti dai poteri di cui è investito;
- un dipendente della ditta, munito di dichiarazione del datore di lavoro; può svolgere soltanto attività meramente esecutive, sempre limitate a pratiche di natura contributiva.
Liberi professionisti
Quando si presentano avvocati o procuratori, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, essi devono esibire:
- l’attestazione di iscrizione al rispettivo Albo;
- la delega della ditta;
- il documento che prova l’adempimento dell’obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro delle province in cui intendono operare, previsto dall’art. 1 della legge n. 12/1979.
Il dipendente o impiegato del professionista deve presentare una lettera di accredito e può svolgere soltanto compiti esecutivi inerenti l’attività del libero professionista, limitatamente alle pratiche contributive.
Consulenti del lavoro
Per i consulenti del lavoro, fino a quando l’archivio non sarà pienamente operativo e le procedure di iscrizione e variazione delle aziende non saranno generalizzate, è sufficiente esibire la tessera di iscrizione all’Albo e, se espressamente richiesto, la delega della ditta.
La circolare precisa che, nell’ambito dell’assistenza aziendale, i consulenti del lavoro possono svolgere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per l’amministrazione del personale dipendente. Inoltre, sempre su delega e in rappresentanza del datore di lavoro, possono svolgere ogni altra funzione affine, connessa e conseguente. Resta invece esclusa la possibilità di compiere atti negoziali, salvo il conferimento di una procura specifica caso per caso ai sensi del codice civile.
Anche i dipendenti dei consulenti possono intervenire, ma solo per compiti esecutivi; all’accesso devono esibire una tessera di accredito recente con generalità complete, qualifica di dipendente e timbro del consulente.
Associazioni dei datori di lavoro e servizi di assistenza
Particolare attenzione è dedicata all’intervento presso le SAP delle associazioni dei datori di lavoro. L’accesso per la trattazione delle pratiche può avvenire solo previa esibizione della delega dell’azienda e delle credenziali del dipendente dell’associazione.
La circolare chiarisce due profili:
- Imprese che possono avvalersi del servizio: l’art. 1, ultimo comma, della legge n. 12/1979 consente alle imprese artigiane, ai sensi della legge n. 860/1956, e alle altre piccole imprese, anche cooperative, di affidare l’esecuzione degli adempimenti ai servizi istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Per l’individuazione delle piccole imprese viene richiamato l’orientamento ministeriale che valorizza il contesto socio-economico locale e il prudente apprezzamento dei locali Ispettorati del lavoro; per l’impresa artigiana si richiama invece la legge quadro n. 443/1985.
- Soggetti che possono svolgere il servizio: i servizi di consulenza delle associazioni di categoria devono comunque far capo a consulenti del lavoro, iscritti all’Albo ex art. 8 della legge n. 12/1979, anche quando siano dipendenti dell’associazione. Non è quindi sufficiente il solo personale interno non iscritto all’Albo.
Centri di elaborazione dati (CED)
La circolare esclude i CED dall’elenco dei soggetti abilitati a curare gli adempimenti contributivi per le aziende. Poiché non rientrano tra i soggetti indicati dall’art. 1 della legge n. 12/1979, non possono svolgere neppure attività di natura esecutiva verso le aziende.
I CED possono operare solo come supporto tecnico per i consulenti del lavoro e per gli altri soggetti abilitati che li utilizzino, ma sempre al di fuori di ogni rapporto diretto con le aziende.
Segnalazioni, vigilanza e profili sanzionatori
Le SAP devono richiamare questi principi anche in riunioni o incontri con le organizzazioni di categoria dei datori di lavoro, così da renderli consapevoli dei punti essenziali della disciplina.
In presenza di casi di abusivismo di cui vengano a conoscenza, le Sedi devono segnalarne gli elementi:
- all’Albo dei consulenti del lavoro, per le competenze attribuitegli dalla legge n. 12/1979;
- al locale Ispettorato del lavoro, quale organo ispettivo competente in materia di lavoro e previdenza sociale.
La circolare ricorda infine che, ove ricorra l’ipotesi di abusivo esercizio di una professione punita dall’art. 348 c.p., sussiste l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p.
Punti principali
Obiettivo della circolare e richiamo alle precedenti istruzioni
L’Istituto richiama più circolari precedenti sul tema dell’abusivismo nell’assistenza alle aziende in materia previdenziale e invita le SAP a verificare il puntuale rispetto delle istruzioni già impartite. L’intervento è finalizzato a prevenire alla radice un fenomeno che non risulta del tutto scomparso.
Aggiornamento degli archivi e controllo dei consulenti
Le Sedi devono mantenere aggiornati sia l’archivio dei professionisti abilitati sia quello delle aziende assistite. In attesa della piena operatività delle nuove procedure di gestione del DM 10/M, le segnalazioni vanno tenute in evidenza e inserite successivamente in archivio. Va inoltre richiesto periodicamente all’Albo l’aggiornamento dell’elenco dei consulenti del lavoro iscritti e, nei casi dubbi, il tesserino di iscrizione all’Albo e la comunicazione effettuata all’Ispettorato del lavoro ai sensi della legge n. 12/1979.
Delega del datore di lavoro e presenza ai controlli
Per l’acquisizione e la gestione della delega generale o della revoca rilasciata dal datore di lavoro, si rinvia alle disposizioni vigenti. Il consulente deve trasmettere alla SAP la delega in duplice esemplare, entrambi sottoscritti dal datore di lavoro e controfirmati dal consulente; uno resta agli atti della SAP e l’altro deve essere esibito su richiesta. Agli accessi e ai controlli ispettivi devono essere presenti i soggetti abilitati ex art. 1 della legge n. 12/1979, con indicazione nel verbale delle generalità del soggetto presente per conto del datore di lavoro.
Soggetti che possono accedere agli sportelli delle SAP
Per le ditte possono accedere il titolare o legale rappresentante, che prova la propria qualifica con atto costitutivo, statuto o procura, oppure un dipendente della ditta munito di dichiarazione del datore di lavoro e limitato a compiti meramente esecutivi su pratiche contributive. I liberi professionisti devono esibire iscrizione al rispettivo Albo, delega della ditta e prova della comunicazione agli Ispettorati del lavoro prevista dalla legge n. 12/1979; i loro dipendenti possono svolgere solo attività esecutive e devono presentare una lettera di accredito.
Disciplina specifica per i consulenti del lavoro
I consulenti del lavoro, fino alla piena operatività dell’archivio e della generalizzazione delle procedure di iscrizione e variazione delle aziende, devono esibire la tessera di iscrizione all’Albo e, se richiesto, la delega della ditta. Nell’assistenza alle aziende possono svolgere tutti gli adempimenti previsti per l’amministrazione del personale dipendente e, su delega, anche le funzioni affini, connesse e conseguenti. Non sono però legittimati a compiere atti negoziali, salvo procura specifica rilasciata caso per caso ai sensi del codice civile. I loro dipendenti possono svolgere solo compiti esecutivi e devono esibire una tessera di accredito recente con generalità, qualifica e timbro del consulente.
Associazioni dei datori di lavoro e servizi per piccole imprese/artigiane
L’accesso delle associazioni di categoria alle SAP richiede delega dell’azienda e credenziali per il dipendente dell’associazione. Possono avvalersi del servizio le imprese artigiane e le altre piccole imprese, anche cooperative, secondo l’art. 1 della legge n. 12/1979; per l’identificazione delle piccole imprese si richiama l’orientamento ministeriale che valorizza il contesto socio-economico locale e il prudente apprezzamento degli Ispettorati del lavoro. I servizi devono comunque fare capo a consulenti del lavoro iscritti all’Albo, anche se dipendenti dell’associazione.
Esclusione dei Centri di elaborazione dati
I CED non rientrano tra i soggetti abilitati dall’art. 1 della legge n. 12/1979 e non possono quindi svolgere adempimenti, neppure esecutivi, in favore delle aziende. Possono operare solo come supporto tecnico dei consulenti del lavoro e degli altri soggetti abilitati, senza rapporto diretto con le aziende.
Attività di vigilanza, segnalazioni e profili penali
Le SAP devono richiamare questi principi anche in occasione di riunioni o incontri con le organizzazioni di categoria dei datori di lavoro. I casi di abusivismo eventualmente emersi devono essere segnalati sia all’Albo dei consulenti del lavoro sia al locale Ispettorato del lavoro per le iniziative di competenza. Se ricorre l’ipotesi di abusivo esercizio di una professione ex art. 348 c.p., sorge l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p.
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