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Circolare

Circolare numero 104 del 3-5-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare richiama le prime scadenze, nel corso del 1990, dei contratti di locazione per immobili ad uso diverso dall’abitazione stipulati dal 30 luglio 1978 in poi, e ricorda la necessità di inviare la disdetta almeno 12 mesi prima della scadenza per evitare il rinnovo tacito. Le Sedi periferiche devono predisporre uno scadenzario dei contratti interessati, trasmettendone copia alla Direzione Generale e provvedendo tempestivamente alle disdette. Per i rinnovi devono inoltre essere trasmessi gli elementi relativi a canone e condizioni alla Commissione di Congruità, e tali condizioni vanno comunicate al conduttore almeno 60 giorni prima della scadenza. La stessa disciplina viene richiamata anche per i contratti ex art. 42 della legge n. 392/1978, che hanno durata di 6 anni.

Scadenze e disdetta dei contratti di locazione di immobili ad uso diverso dall’abitazione

Scadenze e rinnovo dei contratti di locazione di immobili ad uso diverso dall’abitazione

La circolare interviene in vista delle prime scadenze contrattuali che maturano nel corso del 1990 per i contratti di locazione di immobili ad uso diverso dall’abitazione stipulati dal 30 luglio 1978 in poi, richiamando gli adempimenti necessari per evitare il rinnovo tacito e per gestire correttamente l’eventuale rinnovo alle condizioni da proporre.

Ambito di applicazione

Il documento riguarda innanzitutto i contratti di locazione di immobili ad uso diverso dall’abitazione stipulati a partire dal 30 luglio 1978, data di entrata in vigore della legge n. 392/1978, per i quali si avvicinano le prime scadenze nel 1990. Vengono espressamente richiamati anche i contratti stipulati ai sensi dell’art. 42 della medesima legge, per i quali la durata è pari a 6 anni e si applica la medesima esigenza di disdetta preventiva.

Disdetta e termini per evitare il rinnovo tacito

La circolare ricorda che, nel sistema della legge n. 392/1978, alla scadenza del primo sessennio il diniego di rinnovo è ammesso solo nei casi tassativi previsti dall’art. 29. Per evitare il rinnovo tacito alla scadenza del secondo sessennio è quindi necessario inviare disdetta al conduttore.

Gli elementi essenziali richiamati sono:

  • la disdetta deve essere comunicata con lettera raccomandata;
  • l’invio deve avvenire almeno 12 mesi prima della scadenza;
  • il riferimento normativo è l’art. 28, comma 1, della legge n. 392/1978.

Adempimenti organizzativi delle Sedi periferiche

Le Sedi periferiche che amministrano immobili di proprietà da reddito sono invitate a predisporre un apposito scadenzario dei contratti interessati. Tale scadenzario deve essere trasmesso in copia alla Direzione Generale - Servizio Patrimoniale - Reparto Gestione Amministrazione Immobili.

Parallelamente, le Sedi devono provvedere con tempestività all’invio delle disdette ai conduttori, in modo da rispettare i termini di legge e prevenire il rinnovo automatico dei rapporti locatizi.

Canone, condizioni di rinnovo e Commissione di Congruità

Per quanto riguarda il canone e le altre condizioni da proporre in sede di rinnovo, la circolare dispone il tempestivo inoltro alla Direzione Generale di tutti gli elementi utili da sottoporre alla Commissione di Congruità, richiamata come organo competente al rilascio del parere ai sensi dell’art. 61, punto 3, del DPR n. 696/1979.

La finalità è consentire la valutazione delle condizioni economiche e contrattuali prima della scadenza, in modo da rispettare il termine di comunicazione al conduttore.

Comunicazione al conduttore e termine di 60 giorni

Le condizioni da proporre per il rinnovo devono essere comunicate al conduttore tramite raccomandata con avviso di ricevimento almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto. Il termine è indicato come essenziale per la corretta gestione del rinnovo e per l’inoltro preventivo delle proposte al locatario.

Gestione delle criticità

La circolare conclude invitando le strutture interessate a segnalare alla Direzione Generale eventuali difficoltà applicative incontrate nella gestione delle scadenze, delle disdette o delle proposte di rinnovo. La Direzione Generale si riserva di fornire, in tali casi, le istruzioni opportune.

Punti principali

Contratti interessati e prime scadenze

Nel corso del 1990 maturano le prime scadenze dei contratti di immobili ad uso diverso dall’abitazione stipulati a decorrere dal 30 luglio 1978, data di entrata in vigore della legge n. 392/1978. La circolare richiama anche i contratti stipulati ai sensi dell’art. 42 della stessa legge, per i quali si applica una durata di 6 anni.

Disdetta per evitare il rinnovo tacito

Per evitare il rinnovo tacito alla scadenza del secondo sessennio è necessario intimare disdetta al conduttore mediante lettera raccomandata. La comunicazione deve essere inviata almeno 12 mesi prima della scadenza, ai sensi dell’art. 28, primo comma, della legge n. 392/1978.

Adempimenti delle Sedi periferiche

Le Sedi periferiche che amministrano immobili di proprietà da reddito devono predisporre uno scadenzario dei contratti in scadenza e inviarne copia alla Direzione Generale - Servizio Patrimoniale - Reparto Gestione Amministrazione Immobili. Devono inoltre provvedere tempestivamente all’invio della disdetta ai conduttori nei termini previsti.

Rinnovo: canone e condizioni da proporre

Per la determinazione del canone e delle altre condizioni da proporre per il rinnovo, la circolare raccomanda di trasmettere tempestivamente alla Direzione Generale tutti gli elementi da sottoporre alla Commissione di Congruità, prevista dall’art. 61, punto 3, del DPR n. 696/1979, per il parere di competenza.

Comunicazione delle nuove condizioni al conduttore

Le condizioni da proporre per il rinnovo devono essere comunicate al conduttore mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

Gestione di eventuali difficoltà applicative

Eventuali difficoltà nell’attuazione delle disposizioni devono essere rappresentate alla Direzione Generale, che si riserva di impartire le istruzioni necessarie.

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