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Circolare

Circolare numero 99 del 27-4-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la proroga al 31 dicembre 1991 del beneficio economico previsto per i lavoratori portuali e dei gruppi/compagnie portuali collocati fuori produzione, nonché l’incremento del numero dei destinatari per il 1990 e il 1991. Vengono richiamati i decreti interministeriali attuativi del 9 e 10 febbraio 1990, i controlli affidati alle Autorità marittime, gli adempimenti di trasmissione degli elenchi all’INPS e agli altri Ministeri competenti, e le modalità con cui le Sedi devono procedere al pagamento dell’indennità.

Proroga e modalità di erogazione dell’indennità ai lavoratori portuali e dei gruppi/compagnie portuali fuori produzione per il 1990-1991

Proroga dell’indennità per i lavoratori portuali fuori produzione

La circolare riguarda la proroga e l’attuazione del beneficio economico riconosciuto ai lavoratori portuali e ai dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali collocati fuori produzione. Il provvedimento normativo di riferimento è il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito nella legge 24 marzo 1990, n. 58, che ha esteso la disciplina fino al 31 dicembre 1991 e ha aumentato il numero dei beneficiari per gli anni 1990 e 1991.

Quadro normativo e natura del beneficio

La disciplina richiama l’art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Il beneficio consiste in un’indennità di importo pari al massimo del trattamento straordinario di integrazione salariale, destinata a compensare i lavoratori posti fuori produzione.

Decreti attuativi del febbraio 1990

Per dare esecuzione alla proroga sono stati emanati due decreti interministeriali:

  • il decreto del 9 febbraio 1990, contenente termini, criteri e modalità di attribuzione del beneficio;
  • il decreto del 10 febbraio 1990, relativo alle dotazioni organiche dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali e alla individuazione delle eccedenze per l’anno 1990.

Criteri per il collocamento fuori produzione

L’art. 6 del decreto interministeriale del 9 febbraio 1990 stabilisce che il collocamento fuori produzione dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, nonché dei lavoratori delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, deve essere effettuato nell’ambito delle eccedenze individuate in ciascuna dotazione organica. Tale scelta deve tener conto delle specifiche esigenze occupazionali di ogni porto e dei sistemi organizzativi e operativi delle compagnie.

Controlli, elenchi e adempimenti delle Autorità marittime

Le Autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale devono svolgere verifiche mensili sulla corrispondenza tra le giornate di integrazione salariale e le giornate di effettivo mancato avviamento al lavoro, comprensive delle situazioni di riserva, fuori riserva e mobilità. Devono inoltre vistare gli elenchi giornalieri predisposti dal console, nei quali deve risultare la posizione di ciascun lavoratore: distaccato, avviato al lavoro, in riserva, fuori riserva o mobilità, non avviato e con l’indicazione dei motivi.

Entro i primi cinque giorni di ciascun mese, le Autorità Marittime devono trasmettere alle competenti Sedi INPS, al Ministero della Marina Mercantile, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e al Ministero del Tesoro gli elenchi nominativi dei lavoratori collocati fuori produzione nel mese precedente.

Limiti quantitativi e responsabilità di verifica

La circolare precisa che il numero delle giornate di integrazione salariale non può eccedere il numero annuo previsto per ogni singolo porto. La verifica del limite massimo annuo delle unità beneficiarie è affidata alle Autorità Marittime competenti.

Istruzioni operative per le Sedi INPS

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, con decreto del 5 aprile 1990, ha disposto la concessione dell’indennità per il periodo dal 1 gennaio 1990 al 31 dicembre 1990. Una volta ricevuti gli elenchi nominativi, le Sedi devono procedere al pagamento attenendosi alle istruzioni contenute nelle circolari n. 705 G.S. del 18 marzo 1987 e n. 1797 G.S. dell’11 giugno 1987.

La circolare sottolinea infine la necessità di massima tempestività nell’erogazione, considerata la natura sostitutiva della prestazione rispetto alla retribuzione.

Punti principali

Proroga del beneficio e aumento dei beneficiari

L’art. 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito nella legge 24 marzo 1990, n. 58, proroga fino al 31 dicembre 1991 il beneficio già previsto dall’art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Lo stesso intervento normativo incrementa di ulteriori 2.000 unità, per ciascuno degli anni 1990 e 1991, il numero dei destinatari della prestazione.

Contenuto della prestazione

Il beneficio consiste nella corresponsione di un’indennità pari all’importo massimo del trattamento straordinario di integrazione salariale. La prestazione è destinata ai lavoratori portuali e ai dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali posti fuori produzione.

Decreti interministeriali attuativi

Per l’attuazione della disciplina sono stati emanati i decreti interministeriali del 9 febbraio 1990 e del 10 febbraio 1990. Il primo contiene i termini, i criteri e le modalità per l’attribuzione del beneficio; il secondo definisce le dotazioni organiche dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, individuando le eccedenze per l’anno 1990.

Criteri per il collocamento fuori produzione

L’art. 6 del decreto interministeriale del 9 febbraio 1990 stabilisce che il collocamento fuori produzione dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, nonché dei lavoratori delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, deve avvenire nell’ambito delle eccedenze individuate in ciascuna dotazione organica. La selezione deve avvenire in rapporto alle specifiche esigenze occupazionali di ciascun porto, tenendo conto dei sistemi organizzativi e operativi delle compagnie.

Verifiche e controlli delle Autorità portuali/marittime

Le Autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale devono verificare nel corso del mese la corrispondenza tra le giornate di integrazione salariale effettuate e le giornate di effettivo mancato avviamento al lavoro (in riserva, fuori riserva, mobilità), mediante ogni controllo necessario. Devono inoltre apporre il proprio visto sugli elenchi giornalieri predisposti dal console, dai quali risulti la posizione di ciascun lavoratore (distaccato, avviato al lavoro, in riserva, fuori riserva o mobilità, non avviato e per quali motivi).

Trasmissione degli elenchi nominativi e limiti quantitativi

Entro i primi cinque giorni del mese, le Autorità Marittime devono trasmettere alle competenti Sedi INPS, al Ministero della Marina Mercantile, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e al Ministero del Tesoro gli elenchi dei nominativi dei lavoratori collocati fuori produzione nel mese precedente. Il numero delle giornate di integrazione salariale non deve comunque eccedere il numero previsto su base annua per ciascun porto.

Pagamento da parte delle Sedi INPS

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, con decreto del 5 aprile 1990, ha disposto la concessione dell’indennità pari al trattamento massimo straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1 gennaio 1990 al 31 dicembre 1990. Le Sedi INPS, ricevuti gli elenchi nominativi, devono corrispondere l’indennità attenendosi alle istruzioni già impartite con le circolari n. 705 G.S. del 18 marzo 1987 e n. 1797 G.S. dell’11 giugno 1987.

Responsabilità della verifica del limite annuo

La verifica del limite massimo annuo delle unità beneficiarie dell’indennità è demandata alle Autorità Marittime competenti. La circolare raccomanda la massima tempestività nell’erogazione, trattandosi di prestazioni dirette a sostituire la retribuzione.

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