Cassazione Civile, Ordinanza n. 23292/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IVA per l'anno 2007 notificato a una società commerciale, con recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili perché riferiti a operazioni soggettivamente inesistenti asseritamente inserite in una frode carosello con due società fornitrici. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, in primo grado, soprattutto la mancanza di prova della fittizietà delle operazioni; la CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva riformato la decisione. In cassazione la società ha proposto sei motivi: violazione delle norme sull'IVA e sulle presunzioni per avere negato la detrazione senza prova della frode; nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente; erronea applicazione della disciplina IVA in presenza di reverse charge; errata affermazione della legittimità dell'imposta su operazioni non ritenute inesistenti; omessa pronuncia sull'illegittimità di un avviso di accertamento IVA qualificato come integrativo/parziale e fondato sugli stessi elementi già usati per un diverso accertamento IRES/IRAP; mancata applicazione dello ius superveniens sulle sanzioni. La Corte ha ritenuto decisivo il quinto motivo, affrontando la questione di diritto relativa ai limiti dell'accertamento integrativo/parziale: poiché l'avviso IVA traeva fondamento dagli stessi elementi già posti a base del precedente accertamento per IRES e IRAP, senza nuovi elementi sopravvenuti, l'atto non era legittimamente emettibile in quel modo.
La decisione
La Corte ha accolto il quinto motivo di ricorso, assorbendo gli altri. Ha ritenuto che, in materia tributaria, l'Ufficio non possa emettere un successivo avviso di accertamento sullo stesso periodo d'imposta fondandosi sui medesimi elementi già utilizzati per un precedente atto, salvo sopravvenuta conoscenza di nuovi dati o fonti diverse. Verificata la questione come di puro diritto e non richiedendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la decisione impugnata senza rinvio al giudice di merito e ha deciso nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente e quindi annullando l'avviso di accertamento IVA. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 19 D.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dalla contribuente a sostegno del diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti, in relazione alla dedotta insussistenza della prova della fittizietà delle operazioni
artt. 17 ss. direttiva 77/388/CEE
richiamati dalla contribuente in tema di diritto alla detrazione IVA
artt. 167 ss. direttiva 2006/112/CE
richiamati dalla contribuente in tema di diritto alla detrazione IVA
artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.
richiamati dalla contribuente sul riparto dell'onere della prova e sull'uso delle presunzioni
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per censurare il vizio di motivazione/omessa pronuncia della sentenza tributaria
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per dedurre nullità della sentenza per difetto di motivazione
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato come parametro costituzionale dell'obbligo di motivazione
art. 21, comma 7, D.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dalla contribuente in relazione al regime dell'IVA e alla pretesa illegittimità dell'imposta sulle operazioni contestate
art. 74, commi 7 e 8, D.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dalla contribuente per sostenere l'incompatibilità della pretesa con il reverse charge
art. 112 c.p.c.
richiamato per denunciare omessa pronuncia sulla doglianza relativa all'avviso di accertamento integrativo
art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 471 del 1997
richiamato con il sesto motivo per invocare la riduzione delle sanzioni alla luce dello ius superveniens
art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471 del 1997
richiamato con il sesto motivo per invocare la riduzione delle sanzioni alla luce dello ius superveniens
art. 3 D.Lgs. n. 472 del 1997
richiamato con il sesto motivo per invocare l'applicazione della disciplina più favorevole
art. 384, comma 2, c.p.c.
utilizzato dalla Corte per decidere nel merito, senza rinvio, una volta accolto il motivo di ricorso su questione di diritto
art. 41-bis D.P.R. n. 600 del 1973
citato nei precedenti richiamati dalla Corte come base dell'accertamento parziale e dei suoi limiti
art. 54, comma 5, D.P.R. n. 633 del 1972
citato nei precedenti richiamati dalla Corte come base dell'accertamento parziale e dei suoi limiti
art. 43, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per distinguere l'accertamento integrativo dall'accertamento parziale e per escludere la sovrapposizione dei due istituti
art. 57, comma 4, D.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per distinguere l'accertamento integrativo dall'accertamento parziale e per escludere la sovrapposizione dei due istituti
Massime di principio
- In materia di accertamento tributario, l'avviso parziale non preclude ulteriori accertamenti per il medesimo periodo d'imposta solo se fondati su fonti diverse o su elementi conoscitivi sopravvenuti; non è invece consentito emettere un secondo atto sulla base degli stessi elementi già utilizzati in precedenza, diversamente valutati.
- Il requisito della 'novità' che legittima l'accertamento integrativo non sussiste quando l'Ufficio si limiti a una diversa o più approfondita valutazione del materiale probatorio già acquisito.
- Il principio di tendenziale unitarietà dell'accertamento tutela il diritto del contribuente a una difesa unitaria e complessiva e impedisce la frammentazione del potere impositivo in assenza di nuovi elementi.
- Nel giudizio di cassazione, se la censura attiene a una questione di puro diritto e non richiede accertamenti di fatto ulteriori, la Corte può decidere nel merito ex art. 384 c.p.c. evitando il rinvio, in nome dell'economia processuale e della ragionevole durata del processo.
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