Regolamento (UE) 2021/655
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/655 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2021/655 aggiorna l’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo alle misure restrittive nei confronti dell’Iraq. A seguito della decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU del 15 aprile 2021, la Commissione dispone la cancellazione di sei entità dall’elenco dei soggetti soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 con cancellazione di sei entità irachene dall’elenco soggetto a congelamento di fondi e risorse economiche.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti i soggetti tenuti a rispettare il regolamento (CE) n. 1210/2003 nell’Unione europea, in particolare in relazione al congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle entità elencate nell’allegato III. La modifica incide solo sulle posizioni soppresse dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/655; per il resto resta ferma la disciplina del regolamento (CE) n. 1210/2003. L’effetto territoriale è quello proprio di un regolamento UE, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L’intervento riguarda esclusivamente le sei entità irachene indicate nell’allegato, che vengono depennate dall’elenco delle persone ed entità sottoposte a congelamento.
Modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo alle restrizioni nei confronti dell’Iraq
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/655 della Commissione interviene in un quadro di misure restrittive dell’Unione connesse all’Iraq. La finalità è meramente aggiornata e puntuale: recepire a livello UE la decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 15 aprile 2021, che ha determinato la cancellazione di sei entità dall’elenco dei soggetti soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche.
Contesto normativo e base giuridica
Il provvedimento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 11, lettera b), del regolamento (CE) n. 1210/2003, regolamento che disciplina talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq e che aveva abrogato il regolamento (CE) n. 2465/96.
Nei considerando la Commissione ricorda che l’allegato III del regolamento del 2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche e le agenzie, nonché le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell’ex governo iracheno soggetti al congelamento di fondi e risorse economiche situati fuori dell’Iraq al 22 maggio 2003. Poiché l’ONU ha deciso di depennare sei entità, l’allegato UE deve essere allineato di conseguenza.
Oggetto della modifica
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione.
In concreto, vengono soppresse dall’elenco le seguenti voci:
- General Establishment for Bakeries and Ovens;
- General Establishment for Flour Mills;
- Iraqi State Export Organisation;
- Iraqi State Import Organisation;
- State Trading Enterprise for Equipment and Hand Tools;
- State Trading Enterprise for Machinery.
Per ciascuna entità il testo riporta anche alias e indirizzi, che tuttavia perdono rilevanza ai fini dell’applicazione delle misure restrittive poiché le voci sono eliminate dall’allegato III.
Effetti pratici per gli operatori
La conseguenza pratica è la cessazione dell’inclusione di tali entità nel perimetro soggettivo del congelamento previsto dal regolamento (CE) n. 1210/2003. Gli operatori economici e finanziari che applicano la normativa sanzionatoria UE devono quindi aggiornare i propri screening e le proprie procedure di compliance in coerenza con la nuova versione dell’allegato III.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è inoltre qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato III
L’articolo 1 stabilisce che l’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/655. La modifica consiste nella soppressione di sei voci dall’elenco delle entità sottoposte a congelamento di fondi e risorse economiche situati fuori dell’Iraq al 22 maggio 2003.
Entità depennate dall’elenco
Sono soppresse le voci relative a: General Establishment for Bakeries and Ovens; General Establishment for Flour Mills; Iraqi State Export Organisation; Iraqi State Import Organisation; State Trading Enterprise for Equipment and Hand Tools; State Trading Enterprise for Machinery. Per ciascuna sono riportati nel testo gli alias e gli indirizzi noti, ma tali entità cessano di figurare nell’allegato III.
Base giuridica e contesto internazionale
Il regolamento è adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 11, lettera b), del regolamento (CE) n. 1210/2003. Nei considerando si precisa che il 15 aprile 2021 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare le sei entità dall’elenco delle persone ed entità soggette a congelamento, rendendo necessario l’aggiornamento dell’allegato UE.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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