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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1253

Regolamento delegato (UE) 2021/1253 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/565 per quanto riguarda l’integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità in taluni requisiti organizzativi e condizioni di esercizio delle attività delle imprese di investimento (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna il quadro MiFID II per imporre alle imprese di investimento di considerare i rischi di sostenibilità nei processi organizzativi, di gestione del rischio e di consulenza. Introduce inoltre la nozione di preferenze di sostenibilità del cliente e disciplina come tali preferenze debbano essere raccolte, valutate e riflesse nelle raccomandazioni, con presidi contro greenwashing e vendita impropria. Le modifiche incidono anche sulle informazioni precontrattuali e sulla relazione di adeguatezza fornita ai clienti al dettaglio.

Modifica le regole organizzative e operative MiFID II per integrare fattori, rischi e preferenze di sostenibilità nella consulenza e nella gestione di portafoglio delle imprese di investimento.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese di investimento soggette al regolamento delegato (UE) 2017/565, nell’ambito dei servizi di investimento, in particolare consulenza in materia di investimenti e gestione di portafoglio, nonché nella definizione delle politiche organizzative, di gestione del rischio, dei conflitti di interesse e delle informazioni da rendere ai clienti. L’applicazione è nell’Unione europea ed è rilevante anche ai fini SEE; il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e si applica dal 2 agosto 2022.

Integrazione dei fattori di sostenibilità nei requisiti MiFID II

Il regolamento delegato (UE) 2021/1253 modifica il regolamento delegato (UE) 2017/565 per incorporare in modo espresso i fattori di sostenibilità, i rischi di sostenibilità e le preferenze di sostenibilità nel quadro organizzativo e operativo delle imprese di investimento. L’intervento si colloca nel contesto del Green Deal europeo e del Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile, con l’obiettivo di orientare i flussi di capitale verso investimenti sostenibili e ridurre i rischi di greenwashing e di vendita impropria.

Ambito soggettivo e coordinamento con la normativa UE di riferimento

Le modifiche riguardano le imprese di investimento soggette alla direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e al regolamento delegato (UE) 2017/565. Il testo richiama in particolare il regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e il regolamento (UE) 2020/852 sulla tassonomia degli investimenti ecosostenibili, che fungono da base definitoria per le nuove nozioni introdotte.

Nuove definizioni: preferenze di sostenibilità, fattori e rischio di sostenibilità

L’articolo 2 del regolamento delegato 2017/565 viene integrato con tre definizioni centrali:

  • "preferenze di sostenibilità", intese come scelta del cliente o potenziale cliente di integrare, e in quale misura, elementi di sostenibilità nel proprio investimento;
  • "fattori di sostenibilità", rinviando alla definizione del regolamento (UE) 2019/2088;
  • "rischio di sostenibilità", anch’esso definito per rinvio al regolamento (UE) 2019/2088.

Le preferenze di sostenibilità sono articolate in tre possibili categorie: quota minima in investimenti ecosostenibili ai sensi della tassonomia; quota minima in investimenti sostenibili ai sensi del SFDR; considerazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, purché supportata da elementi qualitativi o quantitativi definiti dal cliente.

Requisiti organizzativi e gestione del rischio

All’articolo 21, le imprese di investimento devono tenere conto dei rischi di sostenibilità nel rispetto dei requisiti organizzativi. Il regolamento precisa inoltre che tali imprese devono valutare natura, dimensioni e complessità della propria attività, nonché la natura e la gamma dei servizi e delle attività di investimento svolti.

All’articolo 23, relativo alla gestione del rischio, le politiche e procedure interne devono consentire di individuare i rischi legati ad attività, processi e sistemi dell’impresa, includendo espressamente i rischi di sostenibilità. Ne deriva un obbligo di adeguamento dei presidi interni, anche sul piano delle competenze tecniche necessarie per analizzare tali rischi.

Conflitti di interesse e tutela del cliente

L’articolo 33 viene riscritto per chiarire che, nella determinazione dei conflitti di interesse potenzialmente dannosi per il cliente, occorre considerare anche i conflitti che possono incidere sulle sue preferenze di sostenibilità. Restano rilevanti i tradizionali indici di conflitto, quali il vantaggio economico a spese del cliente, l’esistenza di un interesse distinto nel risultato del servizio, l’incentivo a favorire altri clienti, lo svolgimento della stessa attività del cliente e gli incentivi ricevuti da terzi.

Informativa sui servizi di investimento e processo di selezione

L’articolo 52, paragrafo 3, richiede che le imprese descrivano i tipi di strumenti finanziari considerati, la gamma di strumenti e fornitori analizzati, gli eventuali fattori di sostenibilità utilizzati nel processo di selezione e, in caso di consulenza indipendente, il modo in cui il servizio soddisfa i requisiti di indipendenza nonché i fattori valutati nella selezione, compresi rischi, costi e complessità.

Adeguatezza, raccolta delle preferenze e prevenzione del greenwashing

L’articolo 54 è il cuore operativo della riforma. La raccomandazione deve corrispondere agli obiettivi di investimento del cliente, inclusa la tolleranza al rischio e le eventuali preferenze di sostenibilità. Le informazioni sugli obiettivi di investimento devono comprendere, ove pertinenti, orizzonte temporale, propensione al rischio, tolleranza al rischio, finalità dell’investimento e preferenze di sostenibilità.

Le imprese devono inoltre disporre di politiche e procedure dimostrabili per comprendere natura e caratteristiche dei servizi e strumenti selezionati, inclusi costi, rischi e fattori di sostenibilità, e per verificare se prodotti equivalenti siano compatibili con il profilo del cliente.

In consulenza in materia di investimenti e gestione di portafoglio è vietato raccomandare o decidere di negoziare strumenti come rispondenti alle preferenze di sostenibilità se tali preferenze non sono effettivamente soddisfatte. In tal caso l’impresa deve spiegare le ragioni della mancata raccomandazione e conservare la documentazione. Se nessuno strumento è idoneo, il cliente può decidere di adattare le proprie preferenze di sostenibilità; l’impresa deve allora registrare la decisione e i relativi motivi.

Relazione di adeguatezza per i clienti al dettaglio

La relazione fornita al cliente al dettaglio deve indicare in che modo la raccomandazione sia adeguata, includendo una spiegazione della sua coerenza con durata dell’investimento, conoscenze ed esperienze del cliente, propensione al rischio, capacità di sostenere perdite e preferenze di sostenibilità. Il regolamento chiarisce inoltre che l’obbligo di soddisfare le preferenze di sostenibilità non altera, ove pertinente, le condizioni generali di adeguatezza.

Entrata in vigore, applicazione e carattere vincolante

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 2 agosto 2022, concedendo un periodo di adeguamento a autorità competenti e imprese di investimento. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Nuove definizioni di sostenibilità

All’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/565 sono introdotte le definizioni di "preferenze di sostenibilità", "fattori di sostenibilità" e "rischio di sostenibilità". Le preferenze di sostenibilità comprendono la scelta del cliente di destinare una quota minima a investimenti ecosostenibili ai sensi del regolamento (UE) 2020/852, a investimenti sostenibili ai sensi del regolamento (UE) 2019/2088, oppure a strumenti che considerano i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità sulla base di elementi qualitativi o quantitativi determinati dal cliente.

Integrazione dei rischi di sostenibilità nei requisiti organizzativi

All’articolo 21 le imprese di investimento devono tenere conto dei rischi di sostenibilità nel conformarsi ai requisiti organizzativi del paragrafo 1, considerando natura, dimensioni e complessità dell’attività svolta e la natura e gamma dei servizi e delle attività di investimento prestati.

Gestione del rischio interno

All’articolo 23, paragrafo 1, lettera a), le politiche e procedure di gestione del rischio devono consentire di individuare i rischi connessi ad attività, processi e sistemi dell’impresa; in tale contesto le imprese devono tenere conto dei rischi di sostenibilità.

Conflitti di interesse e preferenze di sostenibilità

L’articolo 33 è sostituito per chiarire che, nel determinare i conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, le imprese devono considerare anche i casi in cui siano coinvolte le preferenze di sostenibilità del cliente, oltre alle situazioni tipiche di vantaggio economico, interesse distinto, incentivo a favorire altri clienti, svolgimento della stessa attività del cliente e incentivi da terzi.

Informazioni sui servizi e selezione degli strumenti

All’articolo 52, paragrafo 3, le imprese devono descrivere i tipi di strumenti finanziari considerati, la gamma degli strumenti e dei fornitori analizzati, gli eventuali fattori di sostenibilità presi in considerazione nel processo di selezione e, in caso di consulenza indipendente, come il servizio soddisfa i requisiti di indipendenza e i fattori di selezione, inclusi rischi, costi e complessità.

Adeguatezza della raccomandazione e raccolta delle preferenze

All’articolo 54 la raccomandazione deve corrispondere agli obiettivi di investimento del cliente, inclusa la tolleranza al rischio e le eventuali preferenze di sostenibilità. Le informazioni sugli obiettivi di investimento devono includere, se pertinenti, orizzonte temporale, propensione e tolleranza al rischio, finalità dell’investimento e preferenze di sostenibilità.

Politiche e procedure per la comprensione dei prodotti

Sempre all’articolo 54, le imprese devono disporre di politiche e procedure appropriate e dimostrabili per comprendere natura e caratteristiche dei servizi e strumenti selezionati, inclusi costi, rischi ed eventuali fattori di sostenibilità, e per valutare se servizi o strumenti equivalenti possano corrispondere al profilo del cliente.

Divieto di raccomandare strumenti non coerenti con le preferenze di sostenibilità

L’articolo 54, paragrafo 10, stabilisce che nell’ambito di consulenza in materia di investimenti o gestione di portafoglio l’impresa non deve raccomandare o decidere di negoziare strumenti come rispondenti alle preferenze di sostenibilità se non le soddisfano. Deve spiegare al cliente le ragioni della mancata raccomandazione e conservare la relativa documentazione. Se nessuno strumento è idoneo e il cliente decide di adattare le proprie preferenze, l’impresa deve conservare traccia della decisione e dei relativi motivi.

Relazione di adeguatezza per il cliente al dettaglio

All’articolo 54, paragrafo 12, la relazione destinata al cliente al dettaglio deve spiegare in che modo la raccomandazione è adeguata, anche rispetto alla durata dell’investimento, alle conoscenze ed esperienze, alla propensione al rischio, alla capacità di sostenere perdite e alle preferenze di sostenibilità.

Condizioni di adeguatezza e preferenze di sostenibilità

All’articolo 54, paragrafo 13, viene precisato che gli obblighi di soddisfare le preferenze di sostenibilità dei clienti o potenziali clienti non modificano, ove pertinente, le condizioni generali di adeguatezza previste dal primo comma.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e si applica dal 2 agosto 2022. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieservizi finanziarimercati degli strumenti finanziarifinanza sostenibiletutela degli investitoriconflitti di interesse

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