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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/656

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/656 della Commissione del 21 aprile 2021 recante registrazione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite «Slovenska potica» (STG)

Normativa europea32021R0656

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento registra il nome "Slovenska potica" come specialità tradizionale garantita (STG) ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La registrazione interviene all’esito di una procedura di opposizione con l’Austria, conclusa con un accordo tra le parti che consente la coesistenza dei termini "Potize" e "Putize" con la nuova registrazione. Il provvedimento chiarisce inoltre che il termine "Potica" può continuare a essere usato, fuori dal perimetro della STG, per prodotti non conformi al disciplinare, nel rispetto del diritto applicabile.

Registrazione nel registro delle specialità tradizionali garantite (STG) del nome "Slovenska potica" e disciplina dell’uso del termine "Potica" nell’Unione europea.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai prodotti agricoli e alimentari rientranti nella classe 2.3 (prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri, essendo direttamente applicabile; riguarda in particolare i produttori che intendono commercializzare prodotti sotto il nome "Slovenska potica" o utilizzare il termine "Potica" per prodotti non conformi al disciplinare di produzione registrato. È rilevante anche per i soggetti economici austriaci che usano i termini "Potize" e "Putize", espressamente fatti salvi dall’accordo richiamato nel provvedimento.

Registrazione di "Slovenska potica" come STG

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/656 della Commissione registra il nome "Slovenska potica" nel registro delle specialità tradizionali garantite (STG) ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il provvedimento chiude una procedura in cui era stata proposta un’opposizione da parte dell’Austria, poi risolta mediante accordo tra le parti.

Contesto procedurale e motivi della decisione

La domanda di registrazione era stata pubblicata a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012. L’Austria ha presentato opposizione il 29 giugno 2020, sostenendo che i nomi "Potize" e "Putize" sono tuttora usati in Austria per prodotti analoghi, con un valore economico rilevante e un uso tradizionalmente riconosciuto. La Commissione ha ritenuto l’opposizione ricevibile e ha invitato le parti a consultarsi; Slovenia e Austria hanno quindi raggiunto un accordo notificato alla Commissione il 5 ottobre 2020.

Effetti dell’accordo tra Slovenia e Austria

Secondo l’intesa richiamata nei considerando, l’uso dei termini "Potize" e "Putize" non costituisce usurpazione, imitazione o evocazione della STG "Slovenska potica". Le parti hanno inoltre riconosciuto la legittimità dei rispettivi nomi e la Slovenia ha confermato che la registrazione non incide sul diritto dei produttori austriaci di continuare a usare tali denominazioni. Resta tuttavia escluso l’uso di elementi di confezionamento che richiamino la Slovenia, come bandiere o colori, da parte dei produttori austriaci.

Portata della protezione della denominazione

La Commissione precisa che la protezione riguarda il nome composto nella sua interezza, cioè "Slovenska potica", e non il solo termine "potica". Di conseguenza, il termine "Potica" può continuare a essere utilizzato nell’Unione per prodotti non conformi al disciplinare di produzione della STG, purché nel rispetto dei principi e delle norme applicabili nell’ordinamento giuridico pertinente. L’accordo tra Slovenia e Austria non ha richiesto modifiche al disciplinare pubblicato ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Oggetto e classificazione del prodotto

L’articolo 1 registra formalmente il nome "Slovenska potica" come STG e lo colloca nella classe 2.3 "Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Questo è il dato essenziale per l’inquadramento del prodotto e per la verifica di conformità da parte degli operatori economici.

Disciplina dell’uso del termine "Potica"

L’articolo 2 svolge una funzione di salvaguardia del mercato e della coesistenza di denominazioni: il termine "Potica" resta utilizzabile per prodotti che non rispettano il disciplinare della "Slovenska potica", entro i limiti del diritto applicabile. La disposizione evita che la registrazione della STG produca un effetto di monopolio su un termine che, secondo i considerando, non deve essere riservato integralmente.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Registrazione della STG "Slovenska potica"

L’articolo 1 dispone la registrazione del nome "Slovenska potica" come specialità tradizionale garantita (STG). Il prodotto è ricondotto alla classe 2.3 "Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Esito della procedura di opposizione e accordo tra Slovenia e Austria

I considerando danno conto dell’opposizione presentata dall’Austria, giudicata ricevibile, e dell’accordo successivamente raggiunto con la Slovenia e notificato alla Commissione il 5 ottobre 2020. L’intesa esclude che l’uso dei termini "Potize" e "Putize" costituisca usurpazione, imitazione o evocazione di "Slovenska potica" e conferma la legittimità di entrambi i nomi.

Salvaguardia dell’uso dei termini "Potize" e "Putize"

L’accordo recepito nei considerando stabilisce che la registrazione di "Slovenska potica" non pregiudica il diritto dei produttori austriaci di continuare a utilizzare i termini "Potize" e "Putize". È tuttavia previsto che tali produttori non appongano sull’imballaggio elementi che richiamino la Slovenia, come bandiere o colori, in modo da evitare confusione o evocazione indebita.

Uso del termine "Potica" per prodotti non conformi

L’articolo 2 stabilisce che il nome "Potica" può continuare a essere utilizzato nell’Unione per prodotti non conformi al disciplinare di produzione della "Slovenska potica", purché siano rispettati i principi e le norme applicabili nell’ordinamento giuridico pertinente. Il considerando 8 chiarisce che la protezione riguarda l’espressione completa "Slovenska potica" e non il termine isolato "potica".

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre specificato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaeticttatura alimentaretutela delle denominazioni alimentarimercato internoqualità dei prodotti agricoli e alimentari

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