Regolamento (UE) 2021/1254
Regolamento delegato (UE) 2021/1254 della Commissione del 21 aprile 2021 recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/565 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento apporta una rettifica tecnica al regolamento delegato (UE) 2017/565, che integra la direttiva 2014/65/UE in materia di requisiti organizzativi e condizioni di esercizio delle imprese di investimento. La correzione riguarda alcuni riferimenti normativi errati nell’articolo 1, paragrafo 1, e diversi rinvii incrociati dell’allegato I. Viene inoltre sostituito integralmente l’allegato I, che elenca le registrazioni minime che le imprese di investimento devono conservare in funzione dell’attività svolta.
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/565 per correggere riferimenti normativi errati e sostituire l’allegato I sulla tenuta delle registrazioni delle imprese di investimento.
Ambito di applicazione
Si applica, in quanto regolamento delegato di rettifica, alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2017/565 e incide sulle imprese di investimento cui si applicano gli obblighi organizzativi e di esercizio previsti dalla direttiva 2014/65/UE (MiFID II). La rettifica riguarda in particolare anche le società di gestione che prestano servizi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE e dell’articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE, per effetto della correzione dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento 2017/565. È rilevante nel territorio dell’Unione europea e, in quanto testo rilevante ai fini del SEE, anche ai fini del SEE; è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/565
Il regolamento delegato (UE) 2021/1254 interviene come atto di rettifica tecnica del regolamento delegato (UE) 2017/565, adottato in attuazione della direttiva 2014/65/UE (MiFID II). La Commissione segnala, nei considerando, la presenza di errori in alcuni riferimenti normativi dell’articolo 1 e di vari rinvii incrociati nell’allegato I; il nuovo testo serve quindi a riallineare le disposizioni applicabili e a garantire coerenza interna del sistema di tenuta delle registrazioni.
Ambito e finalità della rettifica
La rettifica non introduce una disciplina autonoma, ma corregge il testo del regolamento delegato 2017/565 in due punti essenziali: da un lato, l’articolo 1, paragrafo 1, relativo all’applicazione di talune disposizioni alle società di gestione che prestano servizi; dall’altro, l’allegato I, che contiene l’elenco minimo delle registrazioni da mantenere. L’atto è rilevante ai fini del SEE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Correzione dell’articolo 1, paragrafo 1
La modifica sostituisce il testo del paragrafo 1 dell’articolo 1, precisando che alle società di gestione che prestano servizi conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE e all’articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE si applicano:
- il capo II e le sezioni da 1 a 4;
- l’articolo 64, paragrafo 4;
- l’articolo 65;
- il capo III, sezioni da 6 a 8;
- nonché, nella misura in cui riguardano tali disposizioni, il capo I e il capo VIII del regolamento.
La rettifica sostituisce i riferimenti errati originari, che richiamavano invece gli articoli 59, paragrafo 4, 60 e il capo IV.
Sostituzione dell’allegato I e tenuta delle registrazioni
L’allegato I viene integralmente sostituito e definisce l’elenco minimo delle registrazioni che le imprese di investimento devono tenere a seconda della natura delle attività svolte. L’impostazione è per aree funzionali e copre l’intero ciclo del rapporto con il cliente e la compliance interna.
Tra le principali categorie di registrazioni figurano:
- le informazioni fornite al cliente, con rinvio al contenuto previsto dall’articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE e dagli articoli da 44 a 51 del regolamento;
- gli accordi con il cliente, con registrazioni previste dall’articolo 25, paragrafo 5, della direttiva e dall’articolo 58 del regolamento;
- la valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza, con rinvio all’articolo 25, paragrafi 2 e 3, della direttiva e agli articoli 54, 55 e 56 del regolamento;
- la gestione degli ordini, incluse le operazioni aggregate e l’assegnazione delle operazioni per conto proprio, con rinvii agli articoli da 67 a 70 e all’articolo 69 del regolamento;
- gli ordini del cliente e le operazioni, con registrazioni ai sensi degli articoli 74 e 75 del regolamento;
- la comunicazione al cliente, inclusi i servizi forniti, le informazioni su impresa, servizi, strumenti finanziari e salvaguardia delle attività del cliente, nonché le comunicazioni di marketing e le registrazioni delle comunicazioni;
- la consulenza in materia di investimenti al cliente al dettaglio, per la quale devono essere conservati la dichiarazione di avvenuta consulenza con data e ora, lo strumento raccomandato e la relazione di adeguatezza;
- la ricerca in materia di investimenti, da conservare su supporto durevole;
- i requisiti organizzativi interni, comprese le registrazioni su attività e organizzazione interna, relazioni di controllo della conformità, conflitti di interesse, incentivi, gestione del rischio, audit interno, reclami e operazioni personali.
Rilevanza pratica per gli operatori
Per gli operatori del settore, la rettifica ha rilievo soprattutto documentale e di compliance: non introduce nuovi obblighi sostanziali, ma corregge i rinvii da utilizzare per individuare le disposizioni applicabili e l’esatto contenuto delle registrazioni da conservare. Ne deriva un’esigenza di allineamento dei manuali interni, delle procedure di record keeping e della documentazione di compliance ai riferimenti corretti del regolamento delegato 2017/565 così come rettificato.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifica dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento 2017/565
Il paragrafo 1 dell’articolo 1 viene sostituito per correggere i richiami alle parti del regolamento applicabili alle società di gestione che prestano servizi ai sensi della direttiva 2009/65/CE e della direttiva 2011/61/UE. I riferimenti errati agli articoli 59, paragrafo 4, 60 e al capo IV sono corretti nei riferimenti agli articoli 64, paragrafo 4, 65 e al capo VIII.
Sostituzione integrale dell’allegato I
L’allegato I del regolamento 2017/565 è sostituito con un nuovo allegato che elenca le registrazioni minime da tenere da parte delle imprese di investimento, in funzione della natura delle attività svolte, ripartite per aree tematiche (valutazione del cliente, gestione dell’ordine, ordini del cliente e operazioni, comunicazione al cliente, salvaguardia delle attività del cliente, comunicazione con il cliente, requisiti organizzativi).
Correzione dei riferimenti incrociati nell’allegato I
Sono corretti i riferimenti errati relativi alle voci "valutazione del cliente", "gestione dell’ordine", "ordini del cliente e operazioni", "comunicazione al cliente", "comunicazione con il cliente" e "requisiti organizzativi", con rinvii aggiornati agli articoli pertinenti del regolamento 2017/565 e della direttiva 2014/65/UE.
Contenuto dell’allegato I: registrazioni obbligatorie
Il nuovo allegato I dettaglia le principali categorie di documentazione da conservare: informazioni fornite al cliente, accordi con il cliente, valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza, gestione degli ordini e operazioni aggregate, tenuta delle registrazioni degli ordini e del trattamento degli ordini, comunicazioni e informazioni al cliente, protezione degli strumenti e dei fondi del cliente, comunicazioni di marketing, consulenza in materia di investimenti al cliente al dettaglio, ricerca in materia di investimenti, attività e organizzazione interna, relazioni di controllo della conformità, gestione dei conflitti di interesse, incentivi, relazioni sulla gestione del rischio e di audit interno, reclami e operazioni personali.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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