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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1096

Regolamento delegato (UE) 2021/1096 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni in materia di etichettatura delle bevande assemblate

Normativa europea32021R1096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato interviene sul regolamento (UE) 2019/787 per correggere un’incoerenza tra le regole di etichettatura delle miscele e quelle delle bevande assemblate. In particolare, chiarisce quando la denominazione legale della categoria può essere utilizzata e quali indicazioni possono figurare nell’elenco degli ingredienti alcolici, soprattutto nei casi di assemblaggio di bevande spiritose provenienti da indicazioni geografiche diverse o da combinazioni con prodotti non tutelati da indicazione geografica. La modifica mira a garantire certezza del diritto per gli operatori e corretta informazione per i consumatori.

Modifica le regole di etichettatura del regolamento (UE) 2019/787 per chiarire come denominare ed etichettare le bevande assemblate e le miscele di bevande spiritose.

Ambito di applicazione

Si applica ai produttori, operatori e soggetti che immettono sul mercato bevande spiritose nell’Unione europea, con particolare riguardo alle bevande assemblate e alle miscele di bevande spiritose disciplinate dal regolamento (UE) 2019/787. Incide sulla designazione, presentazione ed etichettatura di bevande spiritose e, per quanto rilevante, sui casi in cui siano richiamate denominazioni legali di categorie di bevande spiritose o indicazioni geografiche. Si applica in tutti gli Stati membri ed è retroattivo dal 25 maggio 2021; il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Modifica del regolamento (UE) 2019/787 sulle bevande assemblate

Il regolamento delegato (UE) 2021/1096 interviene sul quadro europeo delle bevande spiritose per chiarire le modalità di etichettatura delle bevande assemblate. Il legislatore delegato rileva un’incoerenza tra l’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787, soprattutto nei casi in cui l’assemblaggio riguardi bevande spiritose appartenenti a indicazioni geografiche diverse o bevande con e senza indicazione geografica. La modifica è adottata per garantire certezza del diritto agli operatori e una corretta informazione dei consumatori.

Finalità e contesto normativo

Il regolamento (UE) 2019/787 ha riformulato in modo sostanziale le regole su produzione, designazione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose. Nella prassi applicativa, la disciplina delle "miscele" e quella delle "bevande assemblate" risultavano non perfettamente allineate, in particolare quanto all’uso della denominazione legale della categoria e delle indicazioni geografiche nell’etichetta. Il presente atto modifica quindi alcuni punti chiave del regolamento base per chiarire il regime applicabile.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

Le nuove disposizioni interessano gli operatori che producono, assemblano, presentano o etichettano bevande spiritose nell’Unione europea. Il fulcro della modifica è costituito dalle bevande assemblate e dalle miscele di bevande spiritose, con specifico riguardo ai casi in cui siano coinvolte indicazioni geografiche. Restano fermi i riferimenti alle eccezioni previste dagli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) 2019/787 e dall’articolo 13, paragrafi da 2 a 4.

Definizione di "allusione"

L’articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) 2019/787 viene sostituito. La definizione di "allusione" comprende il riferimento diretto o indiretto a una o più denominazioni legali delle categorie di bevande spiritose dell’allegato I oppure a una o più indicazioni geografiche di bevande spiritose, salvo il caso del riferimento effettuato tramite termine composto o elenco degli ingredienti ai sensi dell’articolo 13, paragrafi da 2 a 4. La definizione si applica sia ai prodotti alimentari diversi dalle bevande spiritose sia alle bevande spiritose che soddisfano i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell’allegato I.

Divieto di uso improprio di denominazioni legali e indicazioni geografiche

L’articolo 10, paragrafo 7, è riscritto per ribadire che è vietato utilizzare le denominazioni legali delle categorie di bevande spiritose o le indicazioni geografiche nella designazione, presentazione o etichettatura di prodotti che non soddisfano i requisiti della categoria o dell’indicazione geografica pertinente. Il divieto vale anche quando tali denominazioni sono abbinate a espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "fatto", "gusto" o formule analoghe. Il divieto è però espressamente fatto salvo rispetto agli articoli 11 e 12 e all’articolo 13, paragrafi da 2 a 4.

Regole per le miscele di bevande spiritose

Il nuovo testo dell’articolo 13, paragrafo 3, disciplina i casi di miscela. Le denominazioni legali delle categorie di bevande spiritose o le indicazioni geografiche possono essere riportate solo nell’elenco degli ingredienti alcolici e devono comparire nello stesso campo visivo della denominazione legale della bevanda spiritosa. L’elenco degli ingredienti alcolici deve essere accompagnato almeno da uno dei termini di cui all’articolo 10, paragrafo 6, lettera e), e sia l’elenco sia il termine devono figurare nello stesso campo visivo, con caratteri uniformi, dello stesso tipo e colore, e con dimensioni non superiori alla metà di quelle utilizzate per la denominazione legale.

Inoltre, per ciascun ingrediente alcolico deve essere indicata almeno una volta la proporzione in percentuale, secondo l’ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione corrisponde alla percentuale in volume di alcole puro apportata da ciascun ingrediente sul volume totale di alcole puro della miscela.

Regole specifiche per le bevande assemblate

Il nuovo paragrafo 3bis chiarisce che, in caso di bevanda assemblata, la bevanda spiritosa reca la denominazione legale prevista per la pertinente categoria dell’allegato I. Se la bevanda assemblata deriva dalla combinazione di bevande spiritose appartenenti a indicazioni geografiche diverse, oppure dalla combinazione di bevande con indicazione geografica e bevande prive di indicazione geografica, si applicano condizioni rafforzate di trasparenza.

In tali casi:

  • la designazione, presentazione o etichettatura può riportare le denominazioni legali dell’allegato I o le indicazioni geografiche delle bevande assemblate soltanto nell’elenco di tutti gli ingredienti alcolici;
  • tali denominazioni devono figurare in caratteri uniformi, dello stesso tipo e colore, con dimensioni non superiori alla metà di quelle della denominazione legale;
  • devono comparire almeno una volta nello stesso campo visivo della denominazione legale della bevanda assemblata;
  • l’elenco degli ingredienti alcolici deve essere accompagnato almeno da uno dei termini di cui all’articolo 10, paragrafo 6, lettera d);
  • la proporzione di ciascun ingrediente deve essere espressa almeno una volta in percentuale, secondo l’ordine decrescente dei quantitativi impiegati, e corrispondere alla percentuale in volume di alcole puro nel volume totale di alcole puro della bevanda assemblata.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 2, si applica a decorrere dal 25 maggio 2021, così da evitare vuoti normativi. Trattandosi di un regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Correzione della definizione di "allusione"

L’articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) 2019/787 è sostituito per precisare che l’"allusione" è il riferimento diretto o indiretto a una o più denominazioni legali delle categorie di bevande spiritose dell’allegato I o a una o più indicazioni geografiche di bevande spiritose, diverso dal riferimento nell’ambito di un termine composto o di un elenco di ingredienti ai sensi dell’articolo 13, paragrafi da 2 a 4. La definizione vale per la designazione, presentazione o etichettatura di un prodotto alimentare diverso da una bevanda spiritosa o di una bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell’allegato I.

Divieto generale di uso improprio delle denominazioni legali e delle indicazioni geografiche

L’articolo 10, paragrafo 7, è sostituito per vietare l’uso delle denominazioni legali di cui al paragrafo 2 o delle indicazioni geografiche nella designazione, presentazione o etichettatura di qualsiasi bevanda che non soddisfi i requisiti della pertinente categoria dell’allegato I o della pertinente indicazione geografica. Il divieto opera anche quando tali denominazioni sono accompagnate da espressioni come "genere", "tipo", "stile", "fatto", "gusto" o termini simili, fatte salve le eccezioni degli articoli 11, 12 e dell’articolo 13, paragrafi da 2 a 4.

Regole per le miscele di bevande spiritose

L’articolo 13, paragrafo 3, è riscritto per stabilire che, in caso di miscela, le denominazioni legali delle categorie di bevande spiritose o le indicazioni geografiche possono comparire solo nell’elenco degli ingredienti alcolici, nello stesso campo visivo della denominazione legale della bevanda spiritosa. L’elenco deve essere accompagnato almeno da uno dei termini di cui all’articolo 10, paragrafo 6, lettera e), e la percentuale di ciascun ingrediente alcolico deve essere indicata almeno una volta, in ordine decrescente dei quantitativi impiegati, come percentuale in volume di alcole puro nel volume totale di alcole puro della miscela.

Nuovo paragrafo 3bis sulle bevande assemblate

È introdotto un nuovo articolo 13, paragrafo 3bis, che afferma che la bevanda spiritosa assemblata reca la denominazione legale prevista per la pertinente categoria dell’allegato I. Per le bevande assemblate ottenute combinando bevande spiritose appartenenti a indicazioni geografiche diverse, oppure combinando bevande spiritose con indicazione geografica e bevande senza indicazione geografica, la designazione, presentazione o etichettatura può riportare le denominazioni legali o le indicazioni geografiche delle bevande assemblate soltanto nell’elenco di tutti gli ingredienti alcolici, in caratteri uniformi, dello stesso tipo e colore, di dimensioni non superiori alla metà di quelle della denominazione legale, e almeno una volta nello stesso campo visivo della denominazione legale. L’elenco deve essere accompagnato almeno da uno dei termini di cui all’articolo 10, paragrafo 6, lettera d), e la proporzione di ciascun ingrediente va indicata in percentuale, secondo l’ordine decrescente dei quantitativi.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica a decorrere dal 25 maggio 2021, in coerenza con l’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787, per evitare vuoti normativi.

Come è indicizzato

Materiebevande spiritoseetichettatura alimentareindicazioni geograficheprotezione dei consumatorimercato interno

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